Esenzione Imu pensionati 2020: come funziona e a chi spetta

Pubblicato il 16 Ottobre 2020 alle 12:01 Autore: Guglielmo Sano

Esenzione Imu: concluso l’iter di conversione in legge del Dl Agosto, una nuova categoria di contribuenti non deve versare l’imposta

Esenzione Imu pensionati 2020: come funziona e a chi spetta

Esenzione Imu pensionati 2020: come funziona e a chi spetta

Esenzione Imu: concluso l’iter di conversione in legge del Decreto Agosto, una nuova categoria di contribuenti viene esonerata dal versamento dell’imposta sulla proprietà di immobili e terreni. Ecco di quale si tratta.

Esenzione Imu per una nuova categoria di contribuenti

Con la conclusione dell’iter di conversione in legge del Decreto Agosto si è prevista l’esenzione dal versamento dell’Imu anche per i pensionati che continuano a svolgere l’attività di coltivatori diretti (CP) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) mantenendo l’iscrizione alla previdenza agricola. L’esenzione introdotta è da applicarsi anche ai soci di società di persone con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo e ai suoi familiari (componenti dello stesso nucleo). Tra l’altro, bisogna sottolineare che le modifiche riguardanti l’esenzione Imu si applicano in modo retroattivo sia per i titolari di reddito di impresa che per i loro familiari coadiuvanti. Infine, l’agevolazione viene estesa ai soci di società di persone del settore agricolo anche per quanto riguarda i tributi locali, per esempio, la Tari.

Cosa dice l’articolo 78-bis?

Esenzione Imu: è in particolare l’articolo 78-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto Agosto, inerente l’«interpretazione autentica in materia di IMU» a stabilire che:

1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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