Contestazione multa per medico in visita domiciliare, come si fa
Numerose volte abbiamo già parlato di questioni pratiche che hanno a che fare con il diritto e le sue regole, e abbiamo cercato di dare puntuale risposta, chiarendo i punti controversi. In questa occasione vogliamo occuparci di una situazione in cui potrebbe capitare un medico, nell’esercizio della sua professione: se il dottore, per potersi recare nel più breve tempo possibile a casa del paziente, viola una o più regole del Codice della Strada, può essere comunque punito e multato? ovvero il medico in visita domiciliare può opporsi efficacemente con la contestazione multa presso il giudice di pace o il prefetto? Vediamolo.
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Contestazione multa e cause di giustificazione: il contesto di riferimento
Come ben sappiamo, il medico non compie soltanto visite nel suo studio, ovvero non solo visita i pazienti ammalati, ma anche prescrive esami e controlli, realizza diagnosi e indica le terapie. Si occupa di curare pazienti di ogni età, affetti da problemi di salute di qualsiasi tipo – dalle più comuni fino alle più delicate malattie croniche.
In particolare, un dottore è tenuto ad effettuare le visite non soltanto nel suo ambulatorio, ma se doveroso anche presso l’abitazione del proprio paziente, perchè ad es. quest’ultimo non è in grado di andare nello studio oppure non può essere trasportato. Come accennato sopra, nella fretta di rispondere alla richiesta del privato, può ben succedere che il medico effettui un sorpasso dove non consentito, una inversione a U vietata, un superamento dei limiti di velocità e così via. Tutte infrazioni al CdS per le quali viene emessa una multa, da cui però il dottore – entro certi limiti – può difendersi, appunto con la contestazione multa.
In effetti, anche un esercente la professione sanitaria è obbligato al rispetto delle regole di circolazione, al pari di qualsiasi altro automobilista. Tuttavia, qui ci si domanda se, ad es. in ipotesi di stato di necessità, ovvero di richiesta di suo intervento urgente, può ricorrere e di fatto ricorre una causa di giustificazione, per la quale non scatta la sanzione pecuniaria.
In diverse altre pubblicazioni, abbiamo parlato di multe, come ad es. in tema di legittimità della multa autovelox in città o in tema di strumenti di ricorso contro la multa, essendo un argomento sempre attuale. Ma al medico che infrange il CdS mentre si reca di corsa dal paziente che chiede un intervento immediato, può effettuare con successo la contestazione multa? Ebbene, la risposta da darsi è, in via generale, positiva, pur con alcune precisazioni che vedremo tra poco.
Stato di necessità e adempimento del dovere
Il medico resta una figura dotata di competenze professionali tali da poter svolgere un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’assistenza e la visita domiciliare al proprio paziente. Ecco dunque che può essere legittimato a derogare ad alcune norme stradali, se sussiste un’urgenza o quello che, in diritto, è definito “stato di necessità”, come ad es. nel caso in cui il paziente chiami il medico per segnalare di essere vittima di un infarto o di altro improvviso disturbo che non permette altra soluzione se non quella della visita domiciliare.
D’altronde, l’art. 4 della legge n. 689 del 1981, è esplicito su questo punto: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima ovvero in stato di necessita’ o di legittima difesa“. Si tratta delle cause di giustificazione o di esclusione della responsabilità che, almeno sulla carta, impedirebbero di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria come la multa. In base a quanto appena riportato, potrebbe certamente ammettersi la non sanzionabilità del medico che si reca di corsa a casa del paziente, violando il CdS, giacchè potrebbero astrattamente configurarsi sia lo stato di necessità, sia la causa del’adempimento di un dovere.
Ma attenzione: occorre distinguere stato di necessità da adempimento del dovere. Infatti, se in caso di contestazione multa, il dottore afferma di essere stato costretto a passare con il rosso o a superare i limiti di velocità in ragione dell’adempimento di un dovere cui non può sottrarsi da un punto di vista professionale-deontologico, il suo ricorso non potrà essere fruttuoso. Ciò in quanto affinchè una condotta di solito illecita possa essere giustificata dall’adempimento dell’obbligo, occorre che essa sia la immediata e inevitabile conseguenza di quest’obbligo. Nei casi di cui ci stiamo occupando qui, non si può parlare di inevitabilità, giacchè il medico avrebbe potuto adempiere l’obbligo di soccorrere il malato, anche non violando le norme del CdS: tale violazione insomma non era necessaria.
Lo stato di necessità salva dalla multa
Considerazioni differenti possono farsi con riguardo alla contestazione multa da parte del medico in visita domiciliare, che si opponga alla sanzione, affermando la sussistenza dello stato di necessità. Infatti, i giudici hanno già stabilito in passato che ricorre la causa di giustificazione rappresentata dallo stato di necessità, nel caso nel quale il trasgressore, ovvero il medico, sia stato contattato con urgenza per una visita domiciliare e, in ragione di ciò, sia stato costretto a parcheggiare il proprio veicolo in un spazio in cui la sosta è vietata. Ma in verità – secondo la giurisprudenza prevalente – la causa di giustificazione dello stato di necessità rileva anche nei casi di sforamento dei limiti di velocità, dovuti alla necessità di prestare soccorso a qualcuno. Ricorrendo detto stato, la sanzione potrà certamente essere annullata, a seguito della contestazione multa.
Infatti, in base all’art. 2045 c.c. (intitolato appunto “Stato di necessità”), non è sanzionabile colui che ha commesso il fatto – in questo caso la violazione del CdS – se “vi e’ stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona“.
Concludendo – e tirando le somme – vediamo dunque come fare una efficace contestazione multa da parte del medico, facendo valere lo stato di necessità. Anzitutto, il dottore dovrà provare che la violazione del CdS si è resa obbligatoria per arrivare in tempo a casa del malato e non produrre ulteriori danni alla salute. Dovrà anche dimostrare che l’urgenza era davvero sussistente, essendo collegata ad un oggettiva situazione sanitaria di pericolo per la salute. Infine, il medico nella contestazione multa dovrà chiarire la non-sussistenza di un rischio di incidente per altri automobilisti e/o pedoni, ovvero che la sua violazione delle regole di cui al CdS non ha rappresentato fonte di pericolo per l’incolumità di nessuno.
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