Bollo auto: quando non è obbligatorio e chi non deve pagarlo

Pubblicato il 20 Ottobre 2020 alle 12:46 Autore: Claudio Garau
Bollo auto: quando non è obbligatorio e chi non deve pagarlo

Bollo auto: quando non è obbligatorio e chi non deve pagarlo

Il bollo auto è un tributo regionale che tutti gli automobilisti conoscono benissimo: frequentemente viene anche definito come il calcolo della tassa regionale automobilistica, e consiste in pratica in un versamento obbligatorio gravante annualmente su tutti i proprietari di un’auto, indicati dal Pubblico Registro Automobilistico. Il bollo insomma è una spesa di cui ogni proprietario di uno o più veicoli provvisti di assicurazione, deve ricordarsi anno dopo anno, e ciò sia che il mezzo a motore circoli, sia che non lo faccia. Di seguito vediamo però quando non è obbligatorio il bollo auto e chi non deve pagarlo. Facciamo chiarezza.

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Bollo auto: alcuni cenni generali

L’importo del bollo auto non è fisso e determinato a priori, ma è legato ad alcuni parametri di riferimento, quali la potenza del mezzo, espressa in kW oppure in cavalli, ed il suo impatto ambientale. Per rintracciarli, basterà leggere all’interno della carta di circolazione.

Peraltro, ciascuna Regione italiana ha le sue regole di dettaglio: ecco dunque che è piuttosto chiaro che la somma del tributo regionale cambia da una località all’altra. Il proprietario del mezzo potrà verificare l’ammontare dell’importo del bollo auto e sapere entro quale data pagare, facendo riferimento allo strumento di calcolo online messo a disposizione dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate. Il bollo auto può essere versato presso gli uffici ACI, alle poste, in un’agenzia di pratiche automobilistiche, presso le tabaccherie Lottomatica e, in certe regioni, con modalità online, ovvero via internet.

In ipotesi di mancato pagamento del citato tributo regionale, nei casi in cui detto pagamento è obbligatorio, la Regione di riferimento può compiere un accertamento ad hoc e spedire un avviso di pagamento, con iscrizione a ruolo dell’ammontare dovuto e il concreto pericolo di incappare nel fermo amministrativo, in caso di non ottemperanza all’obbligo di pagamento.

Tuttavia se la regola generale è quella che prevede il dovere di pagare questo tributo annuale, ci sono – come vedremo tra poco – delle eccezioni o esenzioni che “liberano” i proprietari dei mezzi dall’obbligo di pagamento.

Quali sono le esenzioni dal pagamento?

A questo punto, possiamo richiamare di seguito quelle che sono le principali ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo regionale in oggetto. Le norme vigenti infatti stabiliscono che nulla è dovuto alle Regioni in caso di:

  • rinuncia all’eredità: la rinuncia può essere trascritta nel Pra, al fine di non essere più tenuti a versare il bollo auto per il veicolo del defunto che è poi confluito nell’eredità;
  • proprietà di un veicolo a basso impatto per l’ambiente (ad es. veicoli Gpl);
  • presenza di fermo amministrativo: in alcune Regioni è prevista l’esenzione dal bollo auto, ma non in tutte;
  • proprietà di auto d’epoca e auto storiche, ma a partire dal trentesimo anno dall’immatricolazione;
  • radiazione del veicolo (ad es. per esportazione fuori Italia o demolizione);
  • vendita del mezzo: non va più pagato il bollo auto, se quest’ultimo scade a seguito della trascrizione dell’atto di compravendita o di donazione al Pra;
  • furto dell’auto: va però denunciato il furto e depositata una copia della denuncia al Pra, in modo da conseguire lo status di “perdita di possesso” del veicolo. La perdita comporta la dichiarazione di indisponibilità del mezzo rubato presso il Pra, ma la proprietà permane;
  • mezzi intestati alle Onlus;
  • prescrizione: il bollo auto segue una prescrizione triennale. In particolare, i tre anni cominciano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo regionale doveva essere pagato e terminano il 31 dicembre del terzo anno;
  • stato di disabilità del proprietario (ad es. persone con ridotte capacità motorie, sordi, persone con arti amputati ecc.).

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Concludendo – come si può ben notare – assai diverse sono le esenzioni previste dalla legge: il proprietario del mezzo farà dunque bene a conoscerle in anticipo, per capire immediatamente se deve versare il tributo regionale, oppure no.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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