Fermo amministrativo: come si può annullare e quando è possibile

Pubblicato il 30 Ottobre 2020 alle 12:13 Autore: Claudio Garau
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Fermo amministrativo: come si può annullare e quando è possibile

Il fermo amministrativo rappresenta un rischio per tutti coloro che sono proprietari di un veicolo e al contempo – in qualità di contribuenti – non sono in regola con i pagamenti nei confronti dello Stato. Qui di seguito vogliamo, oltre che ricordare il funzionamento del fermo amministrativo, capire come fare ad annullarlo, onde ritornare ad utilizzare il proprio mezzo, a due o quattro ruote, nel più breve tempo possibile. Ben sappiamo infatti che talvolta l’automobile o la moto sono mezzi praticamente indispensabili per andare al lavoro, per lavorare o per raggiungere alcune località. Ecco dunque che diventa essenziale scoprire come conseguire la revoca di detto fermo iscritto sul proprio veicolo, bloccandone di fatto gli effetti. Vediamo più nel dettaglio.

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Fermo amministrativo: di che si tratta in concreto

Dare una definizione di fermo amministrativo non è complesso: si tratta infatti di quell’atto con cui le PA, gli enti locali competenti – come Regioni e Comuni – o l’INPS, attraverso l’attività dei concessionari della riscossione, di fatto attuano il blocco ovvero impediscono l’utilizzo di un bene mobile del debitore, che sia iscritto in pubblici registri. Tipico il caso del fermo amministrativo dell’automobile del contribuente debitore. La finalità è quella di incentivare la riscossione di crediti non versati, legati al pagamento di tributi o tasse o a multe per violazioni delle regole di cui al Codice della Strada. Attenzione dunque a rispettare i versamenti IVA, IRPEF, bollo auto, ICI e cosi via: altrimenti, le ganasce fiscali del fermo amministrativo divengono una probabilità concreta.

Il fermo amministrativo del veicolo può altresì intendersi come la conseguenza del mancato pagamento della cartella esattoriale da parte del contribuente.

Le norme in materia sanciscono che il cittadino che non saldi il proprio debito nei confronti del Fisco nei tempi previsti, può ricevere un avviso denominato “preavviso di fermo“, dopo che sono trascorsi più di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento di natura esecutiva. Il preavviso di fermo è un atto fondamentale, giacchè al contribuente-debitore viene rimarcata l’esistenza del debito nei confronti del Fisco, ma soprattutto è avvisato del fatto che se non si attiverà per pagare quanto dovuto, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso citato, scatterà il fermo amministrativo su auto o moto di cui il contribuente-debitore sia proprietario.

Il provvedimento di fermo amministrativo sarà dunque iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con la pesante conseguenza che la circolazione del mezzo sarà impedita fino al momento nel quale il debitore pagherà quanto dovuto, cancellandone poi l’iscrizione nel registro. Infatti, a seguito di fermo:

  • il mezzo non può essere radiato dal PRA, ovvero non può essere esportato o demolito;
  • il mezzo non può circolare su strada, neanche se viene venduto dopo l’iscrizione; se circola, viene inflitta una multa.

E’ opportuno ricordare che la multa non è certo di lieve importo: assai consigliabile allora rispettare le ganasce fiscali, altrimenti il debitore dovrà far fronte ad una ulteriore spesa, quale il pagamento di una somma che va da un minimo di euro 1.988,00 a un massimo di euro 7.953,00, ma non solo: è prevista anche la revoca della patente di guida e la confisca del mezzo, ovvero l’espropriazione a favore dello Stato. Ma non è finita qui: come ulteriore conseguenza del fermo amministrativo, se il contribuente-debitore non paga quanto dovuto, il concessionario della riscossione potrà attivarsi per la vendita del mezzo, coprendo così almeno in parte il debito non saldato.

Come impedirne l’iscrizione o annullarlo?

Dovrebbe essere chiaro ormai che il fermo amministrativo è una pesante misura che da una parte limita l’uso del veicolo, e dall’altra incentiva il debitore a pagare quanto dovuto al Fisco. Tuttavia, ci si può domandare come sia possibile evitare che il detto fermo sia iscritto al Pra, oppure come sia possibile ottenerne l’annullamento/revoca, se il fermo è già iscritto. Lo scopo è chiaramente quello di tornare a poter liberamente circolare con l’auto o moto, per le proprie necessità quotidiane. Distinguiamo quindi quelle che sono le modalità per evitare l’iscrizione del fermo, da quelle che sono le modalità per revocarne uno già iscritto nel pubblico registro automobilistico.

Le iniziative del contribuente-debitore che impediscono l’iscrizione del fermo amministrativo:

  • versare senza indugio quanto indicato come somma da pagare, nel preavviso di fermo; è consigliabile tuttavia accertarsi che quanto richiesto dall’Amministrazione Finanziaria sia effettivamente giustificato;
  • ottenere dal Fisco la rateizzazione di quanto costituisce debito non saldato: suddividere il pagamento in più tranche, potrebbe rendere meno gravoso l’adempimento dell’obbligo fiscale;
  • provare con idonea documentazione – tra cui contrassegno parcheggio disabili e carta di circolazione – che il mezzo viene solitamente usato per il trasporto di persona diversamente abile;
  • provare che il mezzo sui agirebbe il fermo amministrativo è strumentale alla propria attività di impresa o professione.

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Le iniziative del contribuente-debitore che portano alla revoca / annullamento del fermo amministrativo:

  • chiedere ed ottenere dall’Amministrazione Finanziaria la rateizzazione del debito verso il Fisco, ma va dimostrato di aver pagato almeno la prima rata, per poter efficacemente presentare istanza di sospensione del fermo in esame;
  • versare la somma integrale dovuta al Fisco;
  • come nel caso sopra ricordato, provare, con idonea documentazione, che il mezzo serve al trasporto di persona diversamente abile.

Concludendo, vediamo come le alternative per sfuggire alla ganasce fiscali esistono, ma spetta al contribuente-debitore attivarsi affinchè il fermo amministrativo non produca conseguenze pregiudizievoli.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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