Cosa accade falsificando il testamento e cosa dice la legge
Cosa accade falsificando il testamento e cosa dice la legge
Abbiamo già parlato diverse volte di testamento, rimarcandone l’utilità e i vantaggi pratici. Ciò nonostante, occorre ricordare che, almeno in Italia, fare testamento non è un’attività così diffusa e solo una ristretta percentuale della popolazione, se ne avvale ogni anno. Le ragioni sono da rintracciarsi, con tutta probabilità, nella scarsa conoscenza dello strumento e delle sue formali regole, ma anche dei vantaggi pratici che esso offre. Non bisogna dimenticare, infatti, che il testamento in generale non è economicamente oneroso e, se fatto nella maniera corretta, permette di evitare l’insorgenza di numerose controversie tra gli eredi, risparmiando così tempo e denaro per la successione legittima, e mantenendo sereni i rapporti tra i parenti.
Qui di seguito vogliamo, in particolare, soffermarci sull’ipotesi – non remota – della falsificazione del testamento. Cosa succede in questi casi? ovvero, cosa si rischia? La risposta è nella legge: scopriamola.
Testamento: alcuni cenni generali e i vantaggi pratici
Prima di occuparci del caso della falsificazione del testamento, è necessario fare qualche considerazione di ordine generale su questo atto. Secondo il diritto civile, esistono due tipologie di successione:
- testamentaria, ovvero regolata dalla volontà del testatore che, con testamento, dispone dei suoi beni per il periodo successivo alla sua morte;
- legittima, ovvero regolata a priori dalla legge.
La successione legittima vale in mancanza di un testamento o nel caso in cui con il testamento il de cuius non abbia disposto di tutti i suoi beni ma esclusivamente di parte di essi.
Il punto è che la legge deve essere in grado di disciplinare ciascuna successione in modo generale ed astratto: ecco dunque che la successione legittima non può attagliarsi perfettamente alle caratteristiche della situazione concreta. Infatti, le regole della successione legittima prevedono le stesse conseguenze per ogni tipo di situazione. In altre parole, in caso di successione legittima è la legge che individua i soggetti cui è devoluta l’eredità – ossia i successibili – sulla scorta della loro relazione di parentela con il de cuius, e predetermina così le quote ereditarie da versare. Invece, in ipotesi di successione testamentaria, ambo gli aspetti citati sono rimessi alla libera scelta del testatore, ma restano pur sempre salvi i diritti che le norme civilistiche attribuiscono ai soggetti legittimari.
Tra i vantaggi della successione testamentaria, ne vogliamo ricordare qui tre:
- si può dividere il patrimonio tra più soggetti, impedendo così che si formi tra essi la comunione ereditaria che spesso conduce a accese dispute tra eredi;
- solo con il testamento, si può destinare uno specifico bene in proprietà esclusiva ad un certo beneficiario, evitando le lungaggini e le spese di un atto di divisione;
- con il testamento, in assenza di coniuge e figli, si può devolvere l’intero patrimonio ad una persona di fiducia, anche non parente. In tal modo, i beni in oggetto non potranno essere assegnati a parenti disinteressati rispetto al testatore, quando era in vita.
La falsificazione dell’atto: quando sussiste?
A questo punto bisogna chiarire un aspetto rilevante: colui che falsifica il testamento, compie un illecito sia civile, che penale. Insomma, viene condannato per aver commesso un reato di cui al Codice Penale e si trova di fronte ad un testamento nullo e quindi improduttivo di effetti.
Altresì va rimarcato che la falsificazione del testamento è un problema che riguarda soltanto il cosiddetto testamento olografo, di cui siamo già occupati. Infatti, il testamento non fatto privatamente nella propria abitazione, ovvero quello pubblico redatto da notaio, è esente da rischi di falsificazione: quest’ultimo è un pubblico ufficiale che deve per legge garantire l’autenticità delle dichiarazioni emesse dal testatore. Il testamento olografo si caratterizza per la firma e la cd. olografia, vale a dire l’essere redatto di pugno dal de cuius. Ne consegue che alterare olografia e/o firma conduce alla falsificazione del documento. Ed è analogamente falso e nullo il testamento in cui compaiono cancellazioni, aggiunte o correzioni apposte da una terza persona, e il testamento redatto da terzi, per la sola finalità di non applicare le regole della successione legittima (il defunto non ha redatto alcun testamento). Ma non solo: si tratta di falsificazione anche nel caso in cui sussista già un testamento e l’autore dell’illecito ne crei un altro per i suoi scopi, con data posteriore al primo e con contenuto differente.
Come tutelarsi in caso di falsificazione?
Come detto sopra, la falsificazione di un testamento è un illecito penale e civile: ecco allora che è possibile contestare validità e autenticità dell’atto, sia presso il tribunale civile, sia presso il tribunale penale. Tramite il giudizio civile, la parte interessata mirerà ad una dichiarazione di nullità del testamento, con conseguente applicazione delle regole della successione legittima o attuazione del testamento autentico, nel caso ne sia individuato uno. Per legge, ci sono 5 anni di tempo per agire in sede civile, che decorrono dalla data di apertura della successione, ovvero dalla morte del presunto testatore.
Per capire se l’atto è davvero falso sarà necessario svolgere delle perizie calligrafiche svolte da esperti che confronteranno la scrittura nel testamento con quelle che compaiono in altri documenti redatti dal de cuius quando era in vita. L’onere di far svolgere dette perizie grava sulla parte interessata a far dichiarare nullo il testamento. E’ chiaro che la perizia di parte sarà elemento chiave per la decisione del giudice.
In sede penale, l’interessato a tutelarsi contro un testamento falso, potrà fare querela, senza però alcun termine massimo da rispettare. Potrà trattarsi anche di querela contro ignoti, qualora chi agisce non abbia alcun elemento che permetta di risalire all’autore della falsificazione.
In ogni momento, sarà dunque ammesso segnalare il possibile falso alla polizia, ai carabinieri o alla Procura della Repubblica. D’altronde è un reato perseguibile d’ufficio e norma di riferimento è l’art. 491 Codice Penale. In dette circostanze, l’interessato non mira alla dichiarazione di nullità dell’atto, bensì a far punire l’autore dell’illecito penale. Ma attenzione: il reato in questione si prescrive in anni 6.
Concludendo, va da sè – come anche ricordato recentemente dalla Corte di Cassazione – che per ottenere una sentenza di condanna o di dichiarazione di nullità del testamento servirà dotarsi di elementi e prove oggettive, certe ed inconfutabili, che facciano risalire, senza margine di errore, all’identità dell’autore della falsificazione.
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