Compravendita auto tra privati: come funziona e a cosa fare attenzione

Pubblicato il 2 Novembre 2020 alle 13:08 Autore: Claudio Garau
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Compravendita auto tra privati: come funziona e a cosa fare attenzione

La legge vigente – sebbene non ne disciplini passo passo tutti gli aspetti -ammette pacificamente la compravendita auto tra privati, ovvero senza l’attività di mediazione svolta dall’autosalone. Tuttavia, affinchè la trattativa possa concludersi positivamente, è necessario che venditore e compratore rispettino una serie di requisiti, come la redazione di un contratto di compravendita in modo autonomo, il passaggio di proprietà e non solo. Vediamo dunque di seguito che cosa va ricordato in tema di compravendita auto tra privati, per non essere colti impreparati nelle circostanze concrete.

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Compravendita auto tra privati: i controlli preliminari

E’ chiaro che prima di addivenire alla effettiva compravendita auto tra privati, è opportuno che il potenziale compratore faccia alcune utili verifiche. In particolare, dovrà tener conto del fatto che il valore per il quale può essere venduta un auto usata, non si collega soltanto alla data di immatricolazione o alle sue condizioni (stato della carrozzeria, degli interni ecc.), ma anche all’ammontare del chilometraggio, ovvero gli effettivi chilometri percorsi su strada. Attenzione dunque a non restare vittima della truffa dei chilometri scalati, in cui non di rado cadono compratori di auto usate poco esperti e avveduti, e di cui ci siamo già occupati qui.

Insomma, mai improvvisarsi nei controlli e verifiche in vista della compravendita auto: è sempre consigliabile affidarsi ad un tecnico o meccanico di fiducia che possa svolgere un controllo esteso su tutta componentistica del mezzo. Ma non solo: è anche doveroso collegarsi al Portale web dell’Automobilista, in cui poter controllare le ultime revisioni del mezzo, onde evitare la citata truffa dei chilometri scalati.

La compravendita auto con contratto scritto è opzionale

In verità, la legge vigente non vieta che l’accordo delle parti, da cui la compravendita auto, avvenga anche oralmente. E’ sufficiente insomma una stretta di mano e un sì pronunciato a voce. Tuttavia, va da sè che la formalizzazione del contratto di compravendita auto usata su un documento scritto, che comprende tutti i dettagli della vendita (condizioni del mezzo, prezzo di vendita ecc.) diventa essenziale come prova della vendita ed eventualmente in futuro può servire per opporsi ad eventuali contestazioni o per difendersi contro un inadempimento. Per mettere nero su bianco un contratto di compravendita auto usata tra privati, non serve un avvocato o un notaio, essendo tutto sommato un contratto di semplice contenuto – non vanno pagate imposte o bolli su di esso e non va registrato presso l’Agenzia delle Entrate – e la cui compilazione può aversi tramite l’intermediazione di un’agenzia pratiche auto.

Va però sempre svolta l’annotazione del passaggio di proprietà sul certificato di proprietà, in modo da renderla nota al Pra, ossia il Pubblico registro automobilistico. 

La fase cruciale del passaggio di proprietà

Momento clou della compravendita auto usata tra privati è rappresentato dal citato passaggio di proprietà. Esso è obbligatorio e prevede che compratore e venditore si rechino di persona presso un pubblico ufficiale – notaio, funzionario ACI o comunale, o un’agenzia pratiche auto convenzionata con lo Sportello Telematico dell’Automobilista – allo scopo di autenticare le firme dell’atto di vendita, vale a dire una dichiarazione che deve essere aggiunta alla fine del certificato di proprietà o anche in una scrittura privata ad hoc. Seguirà poi la trascrizione del passaggio di proprietà al Pra.

Cosa succede se non viene fatto il passaggio di proprietà?

Nella prassi della compravendita auto usata, non è raro che il passaggio di proprietà, pur essendo un fondamentale passaggio, non venga compiuto dal compratore del mezzo. Il motivo è semplice: aggirare il pagamento dell’imposta di trascrizione. In queste circostanze, però, il venditore, pur avendo perso il possesso del mezzo, continuerà a ricevere a casa le eventuali notifiche di multa e le richieste di pagamento bollo auto. Come può difendersi? Ebbene, le alternative sono due:

  • allo scopo di non dover far fronte a debiti da lui stesso prodotti, il venditore può dar luogo – presso il giudice di pace – al procedimento civile denominato perdita del possesso. Lo scopo è chiaro: ottenere dal giudice una sentenza che dichiari che il mezzo non è più nella effettività disponibilità del venditore e che quindi quest’ultimo non è tenuto a pagare multe e/o bolli. Di seguito, il provvedimento sarà poi trasmesso al Pra, per l’opportuno aggiornamento;
  • altrimenti, il venditore può andare di persona al Pra e domandare la trascrizione del passaggio di proprietà, pagando la correlata imposta allo Stato, ma rivalendosi poi contro l’acquirente inadempiente. Ecco perchè aver stipulato un contratto scritto di compravendita auto può rivelarsi assai utile.

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Concludendo, ricordiamo altresì – sul piano delle garanzie – che soltanto se l’auto usata è comprata da un’officina, l’acquirente può contare su una garanzia pari ad un anno. Altrimenti, se l’auto è stata comprata da privato, non c’è garanzia. Attenzione però: in base alle comuni regole civilistiche, il mezzo venduto va trasferito senza vizi e nelle condizioni in cui è stato presentato, ovvero tenendo conto dell’usura, ma non nascondendo eventuali difetti, dei quali il venditore potrebbe essere chiamato a rispondere in un secondo tempo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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