Chi deve pagare la Tari: conduttore o locatore, come funziona
Chi deve pagare la Tari: conduttore o locatore, come funziona
Tutti coloro che sono proprietari di un immobile, conoscono la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti. Ma in detti proprietari potrebbe sorgere il dubbio su chi sia l’effettivo soggetto tenuto a versare la tassa, in caso di stipula di un contratto di affitto tra locatore-proprietario e conduttore. La deve pagare il primo o il secondo? Cerchiamo di capirlo di seguito, onde evitare equivoci e malintesi tra i soggetti citati.
Tari: che cos’è in concreto e perchè si paga
Prima di capire come risolvere la questione appena posta, spendiamo qualche parola in merito alla Tari, ovvero la tassa comunale mirata a finanziare le spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
La tassa sui rifiuti è stata inclusa e prevista dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 – ovvero la legge di stabilità per l’anno 2014 – che ha sostituito le anteriori Tia (ovvero la tariffa di igiene ambientale), Tarsu (ovvero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (ovvero il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Il presupposto della Tari è rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, potenzialmente produttive di rifiuti urbani e a qualsiasi uso adibite. Per la tassa sui rifiuti vale dunque la regola generale dell’uso potenziale del servizio, ovvero dell’uso in astratto che l’inquilino o il condomino fa, a prescindere dalla quantità di rifiuti urbani prodotti.
Sono escluse dal calcolo:
- le aree scoperte accessorie a locali tassabili Tari;
- le aree come terrazze, balconi e cantine;
- le aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva (ad es. cortili). E’ invece sottoposto a tassa sui rifiuti lo spazio riservato all’eventuale portiere del palazzo.
Per stabilire l’ammontare della Tari occorre tener presente che la tassa sui rifiuti è data da due quote, ovvero quota fissa e quota variabile: quest’ultima è determinata dai singoli comuni. Addivenire al corretto calcolo della Tari non è operazione in verità assai agevole, tuttavia punto di riferimento è e resta la base imponibile della tassa in questione, rappresentata dalla superficie calpestabile dell’immobile, inclusi i muri interni, pilastri e i muri perimetrali.
In verità, l’anno 2020 avrebbe dovuto rappresentare l’anno di riforma vera e propria della Tari, cui si sarebbe dovuto applicare il nuovo sistema di calcolo predisposto dall’Arera, Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente. La riforma delle regole di calcolo Tari entrerà ufficialmente in vigore l’anno prossimo, costituendo l’anno in corso una fase sperimentale per la riforma. In ogni caso, fondamentali restano e resteranno le singole delibere comunali sul calcolo esatto della Tari, redatte in conformità al nuovo metodo tariffario di Arera. La linea guida vuole essere comunque quella di una maggior trasparenze e chiarezza per tutto ciò che attiene all’iter di calcolo e versamento della Tari, a tutto vantaggio dei privati cittadini.
Affitto e tassa sui rifiuti: chi paga?
A questo punto, possiamo rispondere alla questione iniziale, relativa al soggetto tenuto a versare la Tari, ovvero: paga proprietario o inquilino? Ebbene, se di norma la spesa in esame ricade sul proprietario dell’immobile, in caso di affitto bisogna distinguere tra due ipotesi differenti, legate al fattore tempo. Infatti, la Tari va pagata sempre dall’inquilino-affittuario dell’immobile, tranne in caso di stipula di contratti ad uso temporaneo: per questi ultimi la Tari continua a gravare sul proprietario-locatore. In sintesi abbiamo dunque che:
- per i contratti di affitto che hanno per oggetto un uso a tempo limitato dell’abitazione al di sotto dei 6 mesi, l’art. 1, comma 643, della legge di Stabilità 2014 sopra menzionata, sancisce che la tassa comunale sia versata dal locatore, ovvero dal proprietario. Ma il principio di libertà contrattuale non vieta che le parti possano mettersi d’accordo in modo differente, prevedendo la tassa a carico dell’affittuario;
- in ipotesi di contratti di affitto con una durata oltre i 6 mesi (tipici i casi dei contratti 3+2 o 4+4), la Tari va versata dall’inquilino.
Nelle circostanze in cui l’appartamento resti sfitto, va da sè che la Tari gravi comunque sul proprietario dello stesso. Tuttavia, la legge vigente consente una sorta di escamotage al titolare del diritto di proprietà, permettendogli di non pagare la tassa comunale sui rifiuti, se – con apposita dichiarazione da inviare al Comune di riferimento – segnala che i locali sono in fase di ristrutturazione o non hanno mobili e allacci alle utenze.
Concludendo, in caso di mancato pagamento della Tari, non scatta la responsabilità solidale per il debito, che invece è e resta personale. In pratica, l’obbligo di pagare la Tari grava sempre sul mero soggetto passivo d’imposta e non va a toccare anche l’altra parte contrattuale, in ipotesi di mancato versamento. Pertanto, importo della tassa e delle eventuali sanzioni sono sempre fatti valere dal Comune nei confronti del solo debitore, ovvero il proprietario se si tratta di affitto ad uso temporaneo, o inquilino se si tratta di affitto sopra i mesi 6. Analoghe considerazioni valgono per il nuovo inquilino: egli non ‘erediterà’ i pregressi debiti dell’inquilino che l’ha preceduto.
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