Documento falso e rischi per chi lo usa: ecco cosa dice la legge
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, come molto spesso abbiamo avuto modo di notare, fa luce su numerose questioni pratiche, che hanno rilievo per il diritto, e fornisce delle interpretazioni e soluzioni efficaci e molto utili, come ad es. in tema di documento falso. Vediamo dunque più nel dettaglio quali sono i rischi connessi alla falsificazione, sulla scorta delle indicazioni dei giudici.
Documento falso come copia di un documento esistente o meno: le conseguenze
In base a quanto stabilito dalla Suprema Corte, sussistono fondamentalmente due distinte tipologie di documento falso, ovvero la copia di un documento inesistente e la copia di un documento esistente. Nel primo caso, il documento falso è prodotto, ad esempio, per poter partecipare ad una selezione: tipico il caso di chi produce un certificato di laurea, in realtà mai conseguito. Diffuso anche il caso di chi falsifica un documento amministrativo di autorizzazione, in realtà mai emesso.
In queste circostanze, per la Cassazione la creazione in sè della copia di un atto inesistente non dà luogo al reato di falsità materiale (art. 482 Codice Penale), tranne l’ipotesi in cui la copia abbia davvero l’apparenza di un atto originale. Piuttosto, vi potranno essere rilevanti conseguenze penali, se dall’utilizzo che è fatto del documento, emergano gli estremi dell’illecito penale della truffa.
Nel secondo caso, invece, la copia del documento falso si riferisce ad un documento che è stato realmente redatto: ad es. succede non di rado che un privato, fotocopi un contrassegno invalidi per poterlo inserire anche in una seconda vettura di sua proprietà. In queste circostanze, a differenza di quanto ricordato sopra, la Cassazione sostiene che possa parlarsi del reato di falsità materiale, giacchè è certamente rilevante dal punto di vista penale, realizzare una esatta copia del documento originale, ovvero un documento falso mirato a fare confusione, per far conseguire un qualche indebito vantaggio o profitto all’autore della falsificazione. Attenzione però: deve trattarsi di esatta riproduzione, poichè se la copiatura è stata fatta in modo grossolano o con errori ed imprecisioni, non potrà essere in grado di ingannare e non condurrà dunque a responsabilità penale.
Sono due quindi le caratteristiche fondamentali del documento falso, che rilevano sul piano penalistico:
- atto potenzialmente in grado di ingannare una persona dotata di media intelligenza e raziocinio;
- uso che è fatto del documento falso, come strumento per compiere un differente illecito, di natura civilistica o penalistica (molto spesso la falsificazione serve per compiere gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa).
La falsità materiale: quando rileva?
Alla luce di quanto detto sopra, risulta intuibile che l’alterazione del documento originale, ovvero il documento falso rileva laddove, a un documento originale, siano fatte delle modifiche di qualsiasi tipo da parte di un soggetto che non sia legittimato a farle: come ad esempio la data e/o il luogo di formazione, o gli elementi del contenuto.
Nei casi pratici, la falsità materiale può rintracciarsi nei seguenti documenti:
- copie autentiche di atti privati o pubblici;
- atti pubblici;
- visto di ingresso o reingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno, carta di soggiorno o altri documenti di analogo effetto.
- documenti informatici;
- testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito;
- certificati o autorizzazioni amministrative;
- attestati su contenuti di atti pubblici o privati;
- carte di credito o di pagamento.
Attenzione però a non confondere il falso materiale con il falso ideologico: quest’ultimo infatti si presenta laddove il documento, nè contraffatto nè alterato, include false dichiarazioni. In altre parole, nel falso ideologico è lo stesso autore del documento che attesta fatti ed elementi che non corrispondono alla realtà.
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Cosa si rischia con la falsificazione?
Con la depenalizzazione di qualche anno fa, le falsificazioni di scritture private – come ad es. le assicurazioni dell’auto – non costituiscono più reato: piuttosto si parlerà di illecito civile, ovvero non vi sarà alcuna condanna penale, ma piuttosto il pagamento di una sanzione pecuniaria civile. Detta sanzione sarà quantificata dal giudice civile, sulla scorta della gravità della violazione, della possibile reiterazione dell’illecito, dell’arricchimento del soggetto autore dello stesso, delle sue condizioni economiche, ma non solo. Oltre alla sanzione pecuniaria, la vittima dell’illecito civile potrebbe avere diritto al risarcimento danni.
Ben più gravi le conseguenze per chi realizza ad un documento falso in relazione ad atti pubblici o documenti di identità. Infatti, in detti casi, se è accertata in giudizio la falsificazione, potranno sussistere gli estremi per la sentenza di condanna alla reclusione, e sarà anche possibile l’arresto.
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