Bonus babysitter 2021 prorogato: nuovo importo e quando fare domanda
Bonus Babysitter: un importante aiuto per le famiglie più colpite dalle misure restrittive volte al contenimento dell’epidemia. Torna l’incentivo per coprire i costi dei servizi di baby sitting con il Decreto Ristori Bis. Ecco i dettagli dell’iniziativa.
Bonus babysitter: torna con il Decreto Ristori Bis
Con il Decreto Ristori bis, il governo ha messo in campo una nuova tranche di Bonus Babysitter. L’incentivo era stato previsto per la prima volta con il Decreto Cura Italia, poi era stato esteso alle spese relative ai centri estivi, infine, con il Decreto Agosto si ampliava dando la possibilità di erogare l’importo ai nonni che si occupavano dei nipoti: la scadenza per presentare domanda era stata quindi fissata al 31 agosto 2020. Ora il Bonus torna con il Decreto Ristori bis per andare incontro ai genitori con figli che non possono andare a scuola per via delle misure restrittive varate per frenare l’incremento dei contagi di Covid.
Bonus babysitter: il testo integrale dell’articolo 14 del Decreto Ristori Bis
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus babysitter non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
7. All’onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 31.
Importo, requisiti, domanda
Il nuovo Bonus Babysitter prevede delle novità rispetto al passato. Queste riguardano, innanzitutto, la platea dei beneficiari: potranno usufruirne soltanto i lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione Separata Inps o alle gestioni speciali AGO). Dunque, sono esclusi i lavoratori dipendenti che, però, potranno usufruire nuovamente dei congedi parentali Covid. Inoltre, si potrà utilizzare il Bonus soltanto per i figli che non possono frequentare le scuole secondarie di primo grado (le medie), vista la sospensione dell’attività didattica a causa dell’epidemia, ed esclusivamente se la famiglia che richiede il Bonus risiede in una Regione “zona rossa”. Il voucher avrà un valore pari a 1.000 euro e stavolta non potrà essere utilizzato per “pagare” i nonni e i parenti. La domanda può essere inoltrata attraverso il proprio Libretto Famiglia, servizio disponibile sul portale web dell’Inps.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it