Sexting: che cos’è in concreto e quando rileva come reato
Sexting: che cos’è in concreto e quando rileva come reato
I dati disponibili ce lo dimostrano: in Italia negli ultimi anni è sempre più diffusa la tendenza a spedire foto e messaggi sessualmente espliciti con PC o smartphone, e ovviamente una connessione internet attiva. Il fenomeno rappresenta oggigiorno una specie di incubo per i genitori, che temono che i figli possano finire nella rete di qualche malintenzionato. Stiamo parlando del cosiddetto sexting, ovvero un’attività che, a certe condizioni, può avere rilievo penale. Vediamo perchè.
Sexting: di che si tratta e come funziona
Il fenomeno del sexting ha una base di utenti molto più larga di quanto si potrebbe pensare, specialmente tra i più giovani, ovvero le persone più avvezze ad usare con disinvoltura il web, le app di messaggistica istantanea, i social network, i video in diretta e quant’altro. Ma che cos’è in concreto il sexting e perchè dunque presenta profili di pericolo?
Ebbene, si tratta di un neologismo che compare per la prima volta già nel 2005 e che nel 2012 viene incluso nel noto dizionario Merriam/Webster. Il termine nasce dalla fusione tra le parole inglesi sex (sesso in italiano) e texting (ovvero mandare messaggi). Esso si sostanzia con lo scambio di messaggi hot o immagini e video sessualmente espliciti con il proprio partner, ma anche con una persona per la quale scatti una forte attrazione fisica, ovvero un conoscente o un semplice estraneo.
La pratica del sexting, come detto, è diffusa nel globo, giacchè il servizio internet ormai arriva ovunque. E’ chiaro che – in linea generale – non c’è nulla di sbagliato a inviare foto di sé stessi nudi, ma le cose cambiano se c’è di mezzo un minore o più minori. Infatti talvolta la legge punisce chi chiede e riceve immagini hot. E la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema, a riprova di quanto sia di rilievo sociale nei tempi odierni.
I rischi del sexting: l’invio di foto da parte del minore
Il pericolo del sexting è facilmente intuibile, sia per il minore, sia di riflesso per i genitori: infatti, premuto sul pulsante invia, la foto o il video non sono più sotto il nostro controllo e, pertanto, chi li riceve può decidere di utilizzarli come meglio crede. Non sono remoti i rischi di cyberbullismo, body-shaming, ma anche di illeciti di indubbio rilievo penale, come le minacce e il reato di violenza sessuale, laddove dal sexting e dal contatto avviato con colui che riceve i messaggi, si passi poi alla conoscenza reale.
Ma il sexting non coinvolge solo i minori e i giovani in generale: infatti anche le celebrità del mondo del cinema e della tv hanno avuto a che fare con questo fenomeno, senza adottare strumenti di protezione, e finendo invece in una rete di hacker che facilmente sfruttano la vulnerabilità del pc o smartphone oppure usano un malware, ovvero un software mirato a sottrarre le foto intime per diffonderle su internet. I danni all’immagine del vip sono dunque facilmente intuibili.
In particolare, rischia però colui che domanda e riceve immagini di una persona minorenne che compare nuda, anche se nel caso sia consenziente: infatti commette l’illecito penale di pornografia minorile. Detto reato si verifica laddove la persona adulta svolge una conversazione online col soggetto minore di 18 anni, ma non si limita a questo – che di per sè sarebbe lecito: lo convince infatti, promettendo qualche premio o vantaggio, inviare autoscatti erotici.
Insomma l’età anagrafica diventa essenziale per capire se si è di fronte ad un reato: pertanto, per non rischiare la condanna per reato è necessario che l’interlocutore online abbia almeno 18 anni. Per legge, la pedopornografia – disdicevole reato di cui purtroppo spesso si ha notizia – scatta se la vittima ha un’età tra un anno e 17 anni. Per la Corte di Cassazione il reato scatta anche laddove la vittima abbia prestato liberamente il proprio consenso all’invio del materiale foto e/o video.
Ma attenzione: per i giudici di legittimità non c’è reato se è possibile acclarare che è il minore che, in mancanza di richiesta o sollecitazione, spedisce in modo totalmente spontaneo una foto che lo ritrae nudo. Infatti , l’interlocutore adulto non compie alcun illecito penale non avendo indotto il minore al comportamento adottato, neanche con una semplice richiesta.
A maggior ragione, si risponde penalmente laddove l’autore del reato abbia istigato o indotto il minore al sexting, facendo sorgere in quest’ultimo il relativo proposito, prima assente, oppure rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata: questo l’orientamento della Corte di Cassazione.
L’invio di foto hot al minore è reato?
Seguendo nuovamente le indicazioni della Suprema Corte, se è il minorenne che riceve foto erotiche, scatta il reato di violenza sessuale se si accompagna a ciò anche la minaccia, verso la vittima, a spedire anch’essa foto e/o video di simile contenuto. Piuttosto, in assenza di coartazione psicologica – che va appurata in corso di una eventuale causa penale – non si potrà neanche far valere l’illecito penale di corruzione del minorenne. In casi come questi, è facile notare come la giurisprudenza della Cassazione sia utile a chiarire le conseguenze giuridiche del sexting.
Ricordiamo altresì che tra maggiorenni consenzienti il sexting non è mai reato, ma lo diventa se si verifica anche la spedizione dell’immagine o del video a terzi, senza il consenso di chi ha realizzato detta immagine o video o di chi comunque compare in essi. Si tratta del cosiddetto illecito denominato ‘revenge porn‘, che non di rado compare nelle notizie di cronaca e che prescinde, in verità, dall’età anagrafica. Concludendo, anche il consenso estorto con il ricatto, porta a conseguenze penali: si tratta infatti un beneplacito che non si è formato spontaneamente.
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