Estinzione credito: cos’è, come funziona e a che serve
I rapporti di debito-credito sono una costante della vita quotidiana e riguardano ogni individuo che si trovi a voler acquistare un qualche bene: un veicolo, una barca, un’abitazione ecc. In generale, si può dire che laddove sussiste un credito, sussiste sempre anche un debito e, quando quest’ultimo viene saldato, si può parlare di estinzione credito. E’ importante aver ben chiaro il concetto di estinzione credito, giacchè – se si tratta di debiti consistenti come ad es. quelli connessi al contratto di mutuo – far quadrare i conti e restare al passo con il pagamento delle rate, è decisivo al fine di non restare schiacciati dagli oneri economici. E senza contare i rischi di essere segnalati, se il debito si accumula per morosità, alle banche dati cattivi pagatori, con la conseguenza di rendere concretamente impossibile accedere al credito stesso. Insomma diversi buoni motivi, per vedere più nel dettaglio che cos’è estinzione credito e come si può ottenere.
Estinzione credito: cos’è in concreto
Non è complesso spiegare cosa sia l‘estinzione credito una volta per tutte: si tratta, in buona sostanza, dei vari modi attraverso i quali, il credito può estinguersi e dunque scomparire. E al contempo, com’è logico, viene meno anche il correlato debito. Con l’estinzione credito e debito, il rapporto giuridico che riguarda un certo creditore e un certo debitore non ha più ragione di esistere. Analogamente, il vincolo tra i due soggetti, nato nel momento in cui è nato il credito, e il debito, scompare. Perchè si verifica ciò?
Facciamo un esempio: se un soggetto sottoscrive un contratto per l’acquisto di una motocicletta, si impegna contestualmente – come debitore – a pagare il prezzo pattuito. Al momento della firma delle parti, pertanto, sorge l’obbligo di pagare in capo al compratore e il diritto del credito del venditore all’ottenimento del denaro necessario per acquistare la motocicletta. Il pagamento della somma comportertà, quindi, l’estinzione credito e debito.
Come si estingue un debito? L’adempimento come modo classico
Alla luce di quanto appena detto, dovrebbe essere intuibile che il modo più classico, attraverso il quale il credito si estingue, è rappresentato dall‘esatta esecuzione della prestazione indicata in contratto. Si tratta dell”adempimento‘, che scatta – ad esempio – se in un contratto di compravendita, il compratore versa l’intera somma dovuta al creditore, ovvero il prezzo, non un euro in più o in meno. L’adempimento è contemplato dalle norme del Codice Civile, che ci ricorda che esso è la forma ordinaria con cui estingue l’obbligazione inerente i rapporti di credito-debito. In particolare, rileva in tema l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore.
Dal momento dell’esatta esecuzione della prestazione, scatta dunque l’estinzione credito e correlato debito. E’ chiaro però che – sulla scorta del principio di libertà negoziale delle parti – l’adempimento dovrà avvenire nel rispetto di ogni regola stabilita, a suo tempo, da creditore e debitore, e contenuta, ad esempio, in un contratto di mutuo o in un contratto con il quale viene venduta una macchina. Aspetti essenziali saranno dunque rappresentati dal luogo di esecuzione della prestazione, dal lasso di tempo entro cui eseguirla e dalla modalità di pagamento (contanti o mezzi elettronici).
Le modalità diverse dall’adempimento
Abbiamo appena visto che le regole del diritto civile prevedono anzitutto l’estinzione credito e debito tramite il pagamento, per intero, del prezzo concordato. Ma la legge prevede anche altre modalità, che hanno nomi ‘tecnici’, ma che risultano invece di immediata comprensione. Facciamo dunque un sintetico elenco delle modalità ulteriori di estinzione credito:
- confusione (artt. 1253 – 1255 Codice Civile) : essa si verifica nelle circostanze in cui le qualità di debitore e di creditore confluiscono in un solo soggetto, perchè ad esempio il debitore compra l’azienda verso la quale ha dei debiti. La legge infatti ci ricorda che nessuno può essere debitore di se stesso;
- remissione del debito (artt. 1236-1240 Codice Civile): con essa, il rapporto di credito-debito subisce una sostanziale modifica, giacchè il creditore rinuncia, in modo integrale o soltanto parziale, al suo credito; dal lato del debitore, pertanto, verrà meno – nella stessa misura, integrale o parziale – il debito esistente;
- compensazione (artt. 1241-1253 Codice Civile): in dette circostanze, il rapporti di credito e debito tra i soggetti prevedono che questi ultimi, al contempo, siano creditore e debitore l’uno dell’altro. Ad es. Tizio deve pagare a Caio il prezzo di una macchina e quest’ultimo a sua volta è obbligato verso Tizio, perchè da lui compra un orologio di lusso. Ebbene, in casi come questi, i reciproci crediti si compensano tra loro, con la conseguenza che continua a sussistere solo l’eventuale credito di maggiore ammontare, per la differenza;
- novazione reale (artt. 1230-1235 Codice Civile): con essa, debitore e creditore danno luogo ad un accordo tramite cui concordano l’estinzione credito, che sostituiscono con un nuovo rapporto di credito-debito.
Concludendo, al di là delle espressione tecniche citate, appare dunque chiaro che ben più d’uno sono i modi di estinzione credito e debito. La prassi dei rapporti tra privati ci insegna che ciascuna di dette modalità è di larga applicazione concreta, stante anche l’enorme diffusione dei rapporti di credito-debito, per una moltitudine di contratti.
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