Sindacati e causa contro di essi: si può fare. Ecco perchè
Il senso comune ci dice che se un lavoratore ha una questione legale in cui si trova coinvolto, è il datore di lavoro o qualche collega ad essere il suo avversario in una eventuale causa in tribunale. Ebbene, non è sempre così e la prassi del mondo del lavoro ce lo dimostra. Infatti, anche contro i sindacati è possibile opporsi e fare causa, giacchè è pur vero che anche dette organizzazioni non sono esenti da responsabilità e potrebbero incappare in comportamenti dei loro membri, che arrecano un danno ingiusto al lavoratore. Vediamo più nel dettaglio.
Sindacati: alcuni cenni generali
Ricordiamolo in via preliminare: i sindacati sono da intendersi come organizzazioni costituzionalmente garantite, ovvero associazioni private che hanno lo scopo di essere promotrici degli interessi e dei bisogni di coloro che svolgono un lavoro, oppure dei datori di lavoro. E’ noto dunque che vi sono associazioni che rappresentano i dipendenti (le cd. organizzazioni dei lavoratori) e associazioni che rappresentano i datori di lavoro (cd. associazioni datoriali o di categoria).
Il punto è che, secondo il senso comune, si ritiene che i sindacati agiscano sempre nel mero interesse del soggetto rappresentato, senza che possano mai ricorrere gli estremi del conflitto, se non addirittura di una vera e propria causa giudiziaria, per l’accertamento del danno patito dal lavoratore per responsabilità dei sindacati. In verità, la prassi ci insegna che le organizzazioni sindacali svolgono una moltitudine di attività e di servizi in relazione ai diritti ed alle richieste dei lavoratori e può certamente capitare che, nell’esercizio delle funzioni loro proprie, non agiscano con la diligenza e l’accortezza dovute, arrecando un danno al lavoratore.
D’altronde la Costituzione, all’art. 39, protegge la libertà sindacale e sancisce la possibilità di creare associazioni finalizzate a tutelare i datori di lavoro e i dipendenti, nei luoghi di lavoro o all’esterno degli stessi (si tratta dei cd. ‘sindacati extra – aziendali’). Ricordiamo altresì che, dal lato dei lavoratori, l’attività sindacale si svolge nel luogo di lavoro, tramite le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU).
Le funzioni e i compiti di dette organizzazioni
In particolare, è stato lo Statuto dei Lavoratori, ovvero la legge n. 300 del 1970 a stabilire una volta per tutte diritti sindacali di ambito collettivo e di ambito individuale, riconducibili sia ai dipendenti, sia alle articolazioni sindacali, radicate sul luogo di lavoro.
In Italia vige il principio di libertà sindacale, perciò se è vero che è possibile costituire nuove associazioni sindacali, è altrettanto vero che vi si può aderire o meno.
La funzione dei sindacati è assai importante, giacchè le norme del diritto del lavoro riconoscono ad essi un ruolo decisivo in tema di contrattazione collettiva, ovvero quella fase che porta alla firma di accordi tra datori di lavoro e sindacati, che stabiliscono le condizioni di impiego dei lavoratori (come ad esempio in tema di orario di lavoro). Lo scopo dei sindacati è quindi quello di promuovere e sostenere i diritti dei lavoratori: non a caso, dette associazioni sono sorte durante la rivoluzione industriale, ovvero una fase in cui la generalità dei lavoratori non aveva alcun diritto su cui contare, ed era anzi sfruttata quasi ai limiti della schiavitù. I sindacati nacquero dunque come frutto dell’accordo dei lavoratori, che idearono questa sorta di organizzazione collettiva la quale, in quanto tale, potesse avere una maggior forza contrattuale rispetto al singolo lavoratore, innanzi al datore di lavoro.
Sopra abbiamo accennato al fatto che i sindacati svolgono svariate attività, non soltanto quelle riconducibili alla contrattazione collettiva. Infatti:
- i sindacati hanno istituito degli uffici vertenze tramite i quali il lavoratore può agire contro l’azienda (ad es. per un demansionamento):
- sia servendosi degli avvocati convenzionati con l’ufficio;
- sia attraverso gli operatori dell’ufficio stesso, che offrono una ulteriore tutela legale;
- i sindacati hanno costituito dei Caf appositi, ovvero dei centri di assistenza fiscale, in cui i lavoratori possono ricevere supporto per tutto quanto riguarda gli adempimenti di natura fiscale, a partire dalla dichiarazione dei redditi;
- i sindacati sono anche soggetti intermediari tra enti pubblici e lavoratori, per quanto attiene al diritto all’erogazione di alcune prestazioni pubbliche.
E’ ammesso il risarcimento danni a carico dei sindacati
Il lavoratore che si avvale dei servizi e delle prestazioni rese dai sindacati deve anzitutto iscriversi ad essi, pagando una quota annuale. Essendo iscritto, egli ha diritto a tutte quelle attività che dette organizzazioni svolgono a favore e nell’interesse dei lavoratori, come ad esempio la consulenza in tema di dichiarazione dei redditi o di presentazione di una certa domanda per ottenere una prestazione. E’ in gioco dunque un vero e proprio contratto, che da una parte vede il lavoratore impegnarsi al pagamento della quota citata, e dall’altra vede i sindacati obbligati a svolgere un servizio, nei confronti dell’iscritto, secondo standard di professionalità, scrupolosità e diligenza.
Pertanto, nelle circostanze in cui gli operatori dei sindacati svolgano un servizio in modo insufficiente o scadente, tanto da arrecare un danno oggettivamente valutabile al lavoratore, certamente ricorreranno gli estremi per una vera e propria causa legale, presso il tribunale civile, contro il sindacato stesso, finalizzata ad accertare la responsabilità, il danno e a quantificare l’entità del risarcimento. Sarà però cruciale, per il dipendente che si ritiene leso dal comportamento dell’ente, dimostrare in giudizio la responsabilità, ovvero delineare quello che gli avvocati chiamano il rapporto di causalità tra azione o comportamento non coscenzioso, solerte e diligente del membro o dei membri sindacali e danno patito dal lavoratore.
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