Affitto prima casa e bonus fiscale: sono compatibili?
Affitto prima casa e bonus fiscale: sono compatibili?
Il diritto, come ben sappiamo, è fatto di tanti quesiti pratici, che non sempre trovano risposta immediata in qualche norma di legge esistente, ma che necessitano invece di un po’ di studio e ragionamento, onde addivenire ad una risposta risolutiva. Per esempio, ci si potrebbe domandare se la legge ammette la facoltà del privato di dar luogo all’affitto prima casa. La questione merita di essere considerata anche alla luce delle agevolazioni previste dal Fisco, per la ‘prima casa’. Vediamo più nel dettaglio.
Prima casa e bonus: le condizioni da rispettare per ottenerlo
Il punto insomma è cercare di capire se il privato proprietario può dare in locazione la prima casa ad un inquilino, senza perdere le agevolazioni fiscali collegate e già riconosciute. Infatti, va ricordato che detti benefici scattano laddove l’interessato dichiari, davanti al notaio in veste di pubblico ufficiale, la volontà di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è collocato l’immobile in questione.
Il bonus prima casa permette di versare le imposte più basse all’atto del rogito notarile. Infatti, chi compra da un’impresa, pagherà l’IVA al 4% e non al 10%, cui però va aggiunta imposta ipotecaria, di registro e catastale (nell’ammontare di 200 euro per ognuna). Se l’interessato, invece, compra casa da privato, pagherà l’imposta di registro nella misura del 2%, invece che del 9%, e dovrà aggiungere anche imposta catastale e ipotecaria (50 euro per ognuna). Ma attenzione: il bonus prima casa, da cui l’argomento che qui ci ci interessa – ovvero l’affitto prima casa – è valido e scatta soltanto se l’immobile non sia incluso tra quelli di lusso, ovvero nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Ma non basta soltanto questo, per accedere al bonus prima casa, che consente di versare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione.
Infatti, l’acquirente non deve essere proprietario di nessun altro immobile, usato come civile abitazione, e localizzato nello stesso Comune in cui si trova quello da comprare. In caso contrario, sarebbe obbligato a donarlo o venderlo.
Inoltre, sempre al fine di poter accedere al citato bonus prima casa, è essenziale che l’interessato non sia proprietario di diverso immobile già comprato con l’identica agevolazione fiscale, in qualsiasi località sia situato. Altrimenti, anche in questo caso, l’interessato al bonus dovrebbe cedere il bene immobile con donazione o vendita.
Esiste una ulteriore condizione da rispettare, per ottenere il taglio delle tasse da pagare per l’acquisto della prima casa. Infatti, l’interessato – come detto sopra – deve fissare la residenza nel Comune in cui è posizionato l’immobile prima casa, entro 18 mesi dal rogito notarile. Non è necessario stabilire la residenza all’indirizzo dell’immobile: basta essere residenti nel territorio comunale in cui è l’immobile.
E ancora, anche laddove sia ottenuto il bonus prima casa, colui che se ne avvale, si impegna a non vendere l’immobile in oggetto per almeno un quinquennio a non spostare la propria residenza fissata, in un altro Comune prima di 18 mesi dal rogito stesso.
Si tratta insomma di condizioni piuttosto rigide e che soltanto se rispettate una ad una, permettono di conseguire il bonus prima casa.
E’ possibile affittare l’immobile su cui vale l’agevolazione?
Poco fa abbiamo notato che, tra le condizioni per il bonus prima casa, c’è quella dello spostamento della residenza nello stesso Comune, ma non per forza nello stesso indirizzo dell’immobile. Ebbene, ne consegue che – in base alla legge vigente – l’interessato può dare in affitto la prima casa, ottenuta con l’agevolazione dell’Agenzia delle Entrate, a patto che la sua residenza cambi, ma resti pur sempre nel territorio comunale. D’altronde verso questa conclusione si sono orientate, senza alcun dubbio, sia l’amministrazione finanziaria, che la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi in materia.
Ecco dunque uno spiraglio nella legge, che permette, allo stesso tempo, sia di avvalersi del bonus prima casa, sia di sfruttare quest’ultima come mezzo di investimento e guadagno, derivante dai canoni mensili versati dall’inquilino.
Concludendo, va altresì ribadito che è anche possibile, dopo 18 mesi dal rogito notarile, spostare la residenza altrove – lo abbiamo detto poco sopra. Pertanto, al privato è permesso di affittare la prima casa sottoposta al bonus, anche spostando la residenza in altro Comune, ma facendolo soltanto dopo 18 mesi dal rogito notarile.
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