Multa autovelox non omologato e tarato: è annullabile. Ecco perchè
Multa autovelox non omologato e tarato: è annullabile. Ecco perchè
Si riconduce ad una linea giurisprudenziale sempre più consolidata, la recente sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, che ribadisce la possibilità di ottenere l’annullamento, con ricorso, della multa autovelox, laddove non sia provato che il dispositivo per il controllo elettronico della velocità è stato previamente sottoposto ad omologazione, ma anche alla verifica periodica di taratura e funzionalità. E l’onere di detta prova è gravante sulla PA. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa è opportuno ricordare in materia, giacchè in non pochi casi pratici, l’automobilista può efficacemente opporsi alla pretesa sanzionatoria.
E’ piuttosto intuibile perchè l’onere di dimostrare taratura, corretto funzionamento e omologazione ricada sulla Pubblica Amministrazione, contro cui l’automobilista multato si oppone: infatti, si tratta di provare il fatto della pretesa sanzionatoria, ossia della multa autovelox.
La sentenza cui facciamo riferimento è la n. 551 del 2020, che ha dunque accolto le ragioni dell’automobilista multato, il quale aveva fatto ricorso contro il verbale redatto dalla Polizia, relativo ad una violazione dei limiti di velocità (art. 142 comma 8 Codice della Strada). Il ricorso del conducente aveva opportunamente fatto perno su una evidenziata mancanza di taratura e omologazione del dispositivo, tali da inficiare le verifiche della velocità dei mezzi.
D’altronde, la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli si richiama ad un rilevante precedente giurisprudenziale in tema di multa autovelox, ovvero una pronuncia della Cassazione del 2008 – la n. 29334 – in cui si trova scritto che: “Alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell’operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell’art. 4, richiamato D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza massima annuale“.
Anzi qualche anno fa, la Cassazione – ritornata sull’argomento – ha esplicitamente parlato di un obbligo di verifica e taratura periodica, il cui rispetto può essere dimostrato soltanto con l’esibizione della certificazione di omologazione e conformità, e non con altri mezzi, come ad es. una semplice attestazione o dichiarazione degli agenti che hanno emesso la multa. Quanto affermato dagli agenti, infatti, non è giuridicamente coperto da quella che è chiamata ‘fede privilegiata’, ovvero non ha portata probatoria decisiva al fine della decisione sul ricorso.
Per quanto riguarda l’onere della prova di aggiornata omologazione e taratura periodica, ribadiamo che esso grava sulla PA, in quanto concerne il fatto costitutivo della pretesa della multa autovelox. All’Amministrazione spetta dunque, in caso di ricorso della persona multata, dimostrare che il dispositivo funzionava correttamente al momento della rilevazione dell’infrazione. Nel caso deciso dal Giudice di Pace di Tivoli, la PA non è riuscita a dimostrare la validità dell’omologazione in quanto manca il decreto ministeriale di omologazione e le certificazioni prodotte sono apparse incomplete e non esaustive al fine di giustificare la pretesa sanzionatoria. Insomma, si sono palesati motivi sufficienti per accogliere il ricorso contro la multa autovelox, in questo caso pratico. La giurisprudenza è però univoca su questo tema e pertanto in casi analoghi è verosimile che i giudici decidano allo stesso modo.
Ricapitolando, una consolidata giurisprudenza sostiene che, al fine di poter emettere una multa autovelox valida ed efficace, gli addetti debbono comunque compiere una serie di controlli e verifiche, sia preventive, sia successive all’attivazione del dispositivo. Laddove emergano lacune nella fasi di taratura e/o omologazione, la multa autovelox potrà essere agevolmente annullata tramite ricorso del conducente multato.
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