Giorni di ferie maturati in un anno: cosa dice la legge
Giorni di ferie maturati in un anno: cosa dice la legge
Chi svolge un lavoro alle dipendenze, sia a tempo determinato, che a a tempo indeterminato, deve sempre ricordare che, tra i diritti a lui riconosciuti dalla Costituzione, c’è anche quello ai giorni di ferie nel corso dell’anno. Il dato che indica il numero di giornate da poter dedicare al recupero delle energie psico-fisiche deve essere sempre inserito nel CCNL di riferimento, che solitamente – su questo punto – è richiamato dal contratto individuale di lavoro. Qui di seguito vogliamo vedere, più nel dettaglio, che cosa dice la legge su questo fondamentale diritto del lavoratore, giacchè il riposo è un concetto che si lega certamente alla tutela del diritto alla salute, anch’esso tra i valori primariamente tutelati in Costituzione.
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Giorni di ferie: il fondamento nella Costituzione
E’ risaputo che talvolta lavorare a tempo pieno sia fonte di stress e di usura per corpo e mente: pensiamo ad esempio ad alcune mansioni svolte in fabbrica oppure alle attività pericolose, come quelle di chi maneggia sostanze nocive o lavora su impalcature. E’ insomma chiaro che il diritto alla ferie esiste e va tutelato, ed anzi è previsto un numero minimo di giorni di ferie che va riconosciuto al dipendente per legge. Inoltre, molto spesso i CCNL prevedono disposizioni di maggior garanzia, ovvero un maggior numero di ore di riposo attribuite dalla contrattazione collettiva.
Nell’articolo 36 della Carta Costituzionale è possibile rintracciare il fondamento del diritto alle ferie nella normativa del lavoro in Italia. Infatti, vi si trova scritto che:
“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi“.
Giuridicamente parlando, non è difficile dare una definizione di ‘ferie’: dal momento in cui il neo-assunto sottoscrive la lettera di assunzione, tra i vari obblighi, accetta anche quello di recarsi al lavoro, nelle giornate e secondo gli orari stabiliti dal contratto individuale di lavoro. Le ferie costituiscono appunto una fase o periodo di tempo dedicato al riposo e al recupero dallo stress psicofisico, dovuto allo svolgimento continuo delle mansioni per cui è scattata l’assunzione.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che i giorni di ferie danno luogo ad assenze giustificate, ed anzi riconosciute da Costituzione, legge e CCNL applicato, tanto da comportare – sempre e comunque – il diritto alla retribuzione anche per queste giornate, in cui materialmente il lavoratore non si reca a lavoro.
In un anno solare qual è la durata minima del periodo di riposo?
Per capire quanti sono concretamente i giorni di ferie minimi in un anno, occorre considerare quanto previsto dal d. lgs. n. 66 del 2003 che, come dice il suo titolo, richiama la normativa europea sul punto: “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro“.
Ecco dunque che è possibile scoprire che il numero minimo di giorni di ferie è pari a quattro settimane all’anno. Detti giorni debbono essere retribuiti tutti, senza alcuna possibilità di deroga per il datore di lavoro. Va rimarcato altresì che detta previsione si applica alla disciplina dell’orario di lavoro in ipotesi di tempo pieno: pertanto, se il lavoratore è stato assunto con orario di lavoro da contratto part-time, il numero minimo di giorni di ferie spettanti andrà rimodulato in rapporto all’orario di lavoro a tempo parziale.
Come detto sopra, però, non soltanto alle legge è attribuito il compito di disciplinare la durata del periodo di ferie, giacchè i contratti collettivi possono prevedere disposizioni di maggior favore per una certa categoria di lavoratori, con più giorni di ferie minimi all’anno, rispetto alla previsione generale della legge.
Come si calcola l’ammontare delle ferie a cui si ha diritto?
Abbiamo più volte detto che i giorni di ferie sono oggetto di un apposito diritto del lavoratore, stabilito anzitutto in Costituzione. Ebbene, va anche aggiunto che si tratta di un diritto a maturazione progressiva, ossia detto diritto matura con l’avanzamento nel tempo del rapporto di lavoro presso un certo datore di lavoro. In parole povere, il lavoratore non potrà contare sui giorni di ferie subito o dopo qualche settimana dall’inizio dell’esperienza lavorativa, ma dovrà verosimilmente attendere la maturazione del diritto alla fine dell’anno solare. In base alle norme in materia, i giorni di ferie maturano mese dopo mese, applicando il seguente calcolo:
26 giorni di ferie all’anno : 12 mesi = 2,166 giorni di ferie maturate ogni mese
Per quanto riguarda invece la possibilità di monetizzazione delle ferie, ovvero di sostituire di fatto i giorni di ferie con una sorta di indennità sostitutiva, bisogna distinguere:
- se i giorni di ferie previsti sono soltanto quelli di cui al CCNL di riferimento (ovvero la soglia minima), non potrà aversi monetizzazione delle ferie in sostituzione di esse;
- se il proprio CCNL stabilisce invece delle ulteriori giornate di ferie, oltre il numero minimo in un anno, il lavoratore avrà diritto alla monetizzazione delle giornate ulteriori. Quest’ultima scatterà anche in caso di decesso del lavoratore o di conclusione dell’esperienza lavorativa.
Per ulteriori dettagli sul caso delle ferie non godute, rimandiamo comunque ad un nostro precedente articolo.
Concludendo, dovrebbe essere ormai chiaro che il diritto ai giorni di ferie è pacificamente riconosciuto al lavoratore, che però dovrà prestare attenzione a quanto sul punto previsto dal CCNL a lui applicato.
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