Addebito separazione per percosse: quando scatta e cosa si rischia

Pubblicato il 27 Novembre 2020 alle 12:23 Autore: Claudio Garau
Testatore: chi è cosa fa e a che serve secondo la legge

Addebito separazione per percosse: quando scatta e cosa si rischia

La fine del legame matrimoniale può avere le origini più svariate: ad esempio può essere dovuta all’abbandono del tetto coniugale o alla violazione del dovere di fedeltà coniugale. Ma, come purtroppo i casi di cronaca spesso rendono noto, si parla non di rado anche di addebito separazione per percosse, ovvero per comportamenti del coniuge che integrano violenza fisica nei confronti del marito o della moglie. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questa particolare ipotesi di separazione: quali sono le conseguenze e i rischi per il responsabile, ovvero l’autore delle percosse? Scopriamolo.

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Addebito separazione per violenza del coniuge: il contesto di riferimento

Il comportamento aggressivo del coniuge integra una ingiustificata violenza domestica, e chi lo subisce non ha alcuna corresponsabilità in merito agli episodi di percosse: come la giurisprudenza ci insegna, non è ipotesi remota quella nella quale il marito, in preda ad una immotivata gelosia, decide di maltrattare la propria compagna, non soltanto con insulti e parolacce, ma anche e soprattutto con gesti violenti.

In queste circostanze, la persona vittima di questi attacchi a volte riesce a trovare il coraggio di percorrere le vie legali, per chiedere al giudice la dichiarazione dell’addebito separazione coniugale per percosse. Per questa via, sarebbe ammissibile anche l’ottenimento dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, il riconoscimento dell’assegno non è automatico.

In via generale, dobbiamo rimarcare che l‘addebito separazione è dichiarato dal magistrato laddove è accertato, in corso di causa, che la fine del legame matrimoniale è stata prodotta dal comportamento colpevole di uno dei due coniugi, ovvero marito o moglie. In queste circostanze, la fine del legame è fatta gravare nei suoi confronti, con conseguenze non irrilevanti.

D’altronde, il legame matrimoniale implica il rispetto di una serie di obblighi nei confronti dello sposo o della sposa, non soltanto quello di assistenza morale e di contribuzione economica a quelle che sono le necessità della famiglia. Soprattutto, l’affetto e la solidarietà reciproca implicano il dovere di rispettare il proprio partner, non usando nei suoi confronti comportamenti violenti, nè sul piano psicologico, nè sul piano fisico.

Addebito separazione: la violenza fisica giustifica la fine del legame matrimoniale

Il rispetto della dignità e dell’integrità psico-fisica del partner viene evidentemente leso dai casi di violenza fisica e percosse ai danni del coniuge. Le percosse, com’è intuibile, sono atti costituiti da calci, pugni, spintoni, schiaffi e ogni altro tipo di violenza fisica, contro cui certamente ci si può tutelare.

Non bisogna dimenticare che anche la violenza psicologica ovvero gli attacchi verbali, le minacce, gli insulti sono pacificamente ritenuti forieri di addebito separazione, proprio come la violenza fisica.

In queste circostanze, la legge tutela il coniuge maltrattato, giacchè sono violati gli obblighi di assistenza coniugale e di solidarietà matrimoniale. Infatti, il coniuge potrà chiedere ed ottenere l’addebito separazione. Ma il provvedimento che lo stabilisce deve chiarire che le percosse costituiscono la causa principale di separazione, e non piuttosto una conseguenza di una crisi coniugale già preesistente.

L’assegno di mantenimento non sempre è conseguenza diretta dell’addebito

A questo punto dobbiamo chiarire un aspetto essenziale del discorso: l’addebito separazione produce una importante conseguenza, gravante sul coniuge contro cui viene pronunciato: infatti, quest’ultimo non potrà ottenere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge. Ma attenzione: come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, conserva il diritto agli alimenti, laddove sia acclarato che non ha altro modo di ottenere i beni di prima necessità.

Per quanto riguarda l’altro coniuge, invece, occorre sottolineare che il diritto all’assegno di mantenimento non scatterà in maniera automatica dall’addebito separazione, ovvero il senso comune sbaglia quando ritiene che dal provvedimento che stabilisce l’addebito separazione scaturisce, sempre e comunque, l’obbligo di mantenimento verso l’ex.

Infatti, su questo tema non dobbiamo dimenticare che l’assegno di mantenimento costituisce uno strumento per far fronte alla eventuale difficoltà o disparità economica patita dal coniuge più debole, a seguito della fine del legame matrimoniale. Esso insomma mira ad assicurare un tenore di vita identico o simile a quello che aveva durante il matrimonio. Detta difficoltà o disparità economica è essenziale e, se non viene acclarata e non emerge, il magistrato potrà sì disporre l’addebito separazione, ma non anche l’assegno di mantenimento.

Le percosse come motivo di separazione

L’addebito separazione può essere fondato su comportamenti violenti e percosse, perchè violano – come ricordato – i doveri che discendono dal matrimonio. Il punto è però capire quando si può parlare di percosse di atti di violenza, tali da essere il presupposto dell’addebito separazione.

La Corte di Cassazione, come tante altre volte in passato, si è espressa in maniera illuminante, e sul punto ha chiarito che è sufficiente anche un solo e singolo episodio di percosse per costituire l’addebito. Non sono necessari dunque più casi ripetuti nel tempo di maltrattamenti in famiglia, ma basta un solo singolo episodio dimostrato.

Cristalline le parole usate da questo giudice: “Le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore“.

La Suprema Corte ha anche rilevato che il comportamento del coniuge che ha subito le violenze, non va comparato – ai fini dell’addebitabilità della separazione – con quello dell’autore delle percosse, a meno che non si tratti di comportamenti analoghi, ovvero violenti anch’essi (le percosse non possono dunque essere rapportate al tradimento dell’altro coniuge maltrattato, per esempio). Ciò a conferma della riprovevolezza da attribuirsi a chi compie atti violenti nei confronti del partner.

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La vittima può tutelarsi penalmente

Oltre a quanto detto finora, non va dimenticato che la vittima delle percosse potrà anche fare denuncia per lesioni personali e maltrattamenti, e pertanto in casi di percosse e violenze certamente potrà aprirsi un procedimento penale. In esso, il magistrato competente potrà adottare, se ritenuto opportuno, la misura cautelare consistente nel divieto di avvicinarsi alla vittima delle aggressioni, oltre che ovviamente adottare una sentenza di condanna verso l’autore delle violenze.

Tirando le somme, attraverso la giurisprudenza comprendiamo che le violenze domestiche, costituite da minacce, percosse, insulti e via dicendo sono sempre da condannare e portano all’addebito separazione, anche se vi è stato un solo singolo caso di percosse o di maltrattamenti, per esempio. Non sempre invece scatta anche il diritto all’assegno di mantenimento, perchè deve sussistere una comprovata disparità economica tra i coniugi e una rilevante differenza rispetto al tenore di vita in costanza di matrimonio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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