Cos’è l’affidamento preadottivo: come funziona e chi può farlo

Pubblicato il 7 Dicembre 2020 alle 12:36 Autore: Claudio Garau
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Cos’è l’affidamento preadottivo: come funziona e chi può farlo

Abbiamo già affrontato altre volte il complesso tema dell’adozione, e la articolata procedura che porta all’inserimento nel nucleo familiare degli adottanti. Non di rado sono infatti necessari diversi anni prima di poter completare l’iter di adozione, il quale – tra le sue fasi – include, in particolare, il cosiddetto affidamento preadottivo, ovvero l’argomento su cui vogliamo focalizzarci di seguito. Perchè è detto preadottivo? come funziona e quali sono i soggetti che possono ottenerlo? Vediamolo.

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Affidamento preadottivo: di che si tratta?

Dare una definizione di affidamento preadottivo non è complicato: esso consiste in un ‘periodo di prova’ in cui gli organi competenti monitorano l’inserimento di un minore in una nuova famiglia, prima di renderlo – eventualmente – definitivo. D’altronde, esattamente come nelle situazioni di separazione e divorzio, è sempre l’interesse del minore ad essere primario, e va dunque verificato se per lui è positivo vivere in un certo nucleo familiare, diverso da quello di origine.

In una situazione come questa, i servizi socio-assistenziali hanno una funziona decisiva giacchè:

  • danno supporto agli adottanti nella fase di affidamento preadottivo;
  • esercitano la funzione di controllo loro attribuita dalla legge, e riferiscono al Tribunale per i minorenni competente.

La procedura di affidamento preadottivo dura solitamente circa un anno, giacchè è per sua natura temporanea e mirata a verificare la compatibilità tra adottanti e minore. Talvolta, può essere prorogata fino a due anni e, in presenza di particolari difficoltà, può certamente essere revocata.

In particolare, per il buon esito di tutta la procedura di affidamento preadottivo, è significativo il ruolo del Tribunale per i minorenni, come vedremo tra poco.

Affidamento preadottivo: la funzione-chiave del Tribunale per i minorenni

Come appena detto, il Tribunale per i minorenni è direttamente coinvolto in tutto l’iter, giacchè i coniugi adottanti devono presentare l’apposita domanda di adozione presso il Tribunale stesso. Di seguito, questa autorità giudiziaria dovrà accertare – tramite indagini ad hoc – la presenza di alcuni basilari requisiti della coppia, previsti dalla legge:

  • situazione personale ed economica degli adottanti;
  • ambiente familiare;
  • attitudine ad educare e a contribuire allo sviluppo psico-fisico del minore;
  • condizioni di salute;
  • ragioni per le quali la coppia vuole adottare.

Al termine della fase di verifica, il Tribunale per i minorenni sceglierà tra le varie coppie che hanno fatto richiesta, quella che ritiene essere più in linea con l’interesse del minore, disponendo l’affidamento preadottivo con decreto motivato, in cui sono fissate le modalità concrete dell’affidamento. Ricordiamo altresì che, nell’ambito del procedimento, vanno sentiti il PM, gli ascendenti degli adottanti – se esistenti – e il minore che ha già compiuto i 12 anni di età e se ritenuto opportuno, anche di età inferiore. Se la persona da adottare ha già compiuto 14 anni, dovrà comunque dare risposta affermativa all’affidamento preadottivo nel nuovo nucleo familiare.

Attenzione però: l’eventuale provvedimento di affidamento preadottivo è sempre preceduto dalla dichiarazione dello stato di adottabilità e costituisce la fase essenziale prima della eventuale dichiarazione definitiva di adozione.

Altre essenziali figure coinvolte nell’iter

Abbiamo detto sopra che i servizi sociali sono essenziali al fine di garantire il successo di tutta la procedura e uno stabile e positivo inserimento del minore nella nuova famiglia. Ebbene, va ribadito che il monitoraggio dell’affidamento preadottivo coinvolge anche altre figure analogamente basilari, che si interfacciano con il Tribunale per i minorenni. In particolare si tratta di:

  • giudice tutelare;
  • servizi locali consultoriali;
  • eventuale psicologo.

Se al Tribunale sono comunicate difficoltà di inserimento, andranno indagate le cause e le circostanze concrete. Per farlo, l’autorità giudiziaria potrà convocare il minore, gli adottanti ed eventualmente uno psicologo esperto di queste tematiche. Per il buon esito della procedura, il Tribunale può introdurre interventi di sostegno sociale e psicologico ad hoc.

Laddove le difficoltà emerse siano così gravi da risultare insormontabili (ad es. contrasti caratteriali con il minore), l’affidamento preadottivo può – come detto – essere oggetto di revoca da parte del Tribunale per i minorenni. Ma come indica l’art. 23 della legge n. 184 del 1983, relativa all’adozione e all’affidamento dei minori, deve trattarsi di “difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili“.

La revoca può essere disposta d’ufficio dal Tribunale oppure essere richiesta dalle citate figure di supporto alla procedura, come il giudice tutelare o i servizi sociali. Anche PM e tutore possono però domandarla.

E’ chiaro che, prima di addivenire ad un provvedimento di revoca, il Tribunale deve aver raccolto tutti gli elementi idonei a provare l’incompatibilità tra adottanti e minore, anche dopo aver sentito tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’iter.

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Che succede al termine di questa fase?

A questo punto, ci si potrebbe chiedere che succede alla conclusione del passaggio intermedio rappresentato dall’affidamento preadottivo. Ebbene, spetterà al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato, a suo tempo, lo stato di adottabilità, provvedere a sancire o meno l’adozione. Per farlo:

  • deve ascoltare i coniugi adottanti, il minore, se ha già almeno 12 anni e, se ritenuto opportuno, anche di età inferiore, il PM, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi sociali, se incaricati al controllo;
  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’adozione.

Se la verifica si conclude con esito positivo, il Tribunale non ha elementi per opporsi al successo della procedura, che appunto si concluderà con un decreto motivato in camera di consiglio, che disporrà l’adozione definitiva. Se invece i requisiti per l’adozione risultano assenti, provvederà a negare l’adozione, sempre con decreto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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