Autovelox: omologazione o approvazione? Il MIT fa chiarezza

Multa Autovelox nulla requisiti e casi quando non si deve pagare

Autovelox: omologazione o approvazione? Il MIT fa chiarezza

Vogliamo nuovamente considerare l’argomento autovelox, stanti la sua persistente attualità e la frequenza con cui sono inflitte multe stradali per violazioni delle regole del Codice della Strada, collegate all’utilizzo di questo dispositivo elettronico. Infatti, forse non tutti sanno che le sanzioni applicate per aver superato i limiti di velocità sulla rete viaria italiana, sono legittime e valide, e dunque impongono di versare la somma di denaro prevista in esse, soltanto se l’apparecchiatura è stata oggetto di alcuni test. Si tratta di fasi essenziali e che, come anche ribadito più volte dalle sentenze in materia, non debbono mai mancare. Vediamo allora più da vicino quando l’utilizzo dell’autovelox può dirsi regolare e quindi essere il fondamento della sanzione pecuniaria.

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Autovelox: le fasi essenziali per farlo funzionare correttamente

Per poter condurre ad una multa valida nei confronti dell’automobilista trasgressore, l’autovelox deve aver rispettato una serie di passaggi e verifiche, di cui peraltro il soggetto multato può chiedere i certificati che ne comprovano l’effettuazione. Vediamo di seguito quali sono queste fasi:

L’omologazione dell’autovelox è eseguita soltanto una volta, ovvero prima del suo utilizzo su strada e dunque al momento del rilascio dell’autorizzazione all’uso del dispositivo di rilevazione elettronica della velocità. Il regolamento di attuazione al Codice della strada (art. 192 secondo comma) sancisce che l’omologazione autovelox è emessa – su domanda della ditta produttrice dell’autovelox – dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici e viene eseguita con accertamento della corrispondenza ed efficacia del dispositivo elettronico rispetto alle specifiche regole in materia, stabilite dal regolamento appena citato. Detta fase prevede che uno dei prototipi di autovelox sia depositato presso l’Ispettorato stesso e l’automobilista, che ha subito la sanzione pecuniaria, ha diritto – come detto – all’esibizione dei documenti – originali ed in copia autentica – che attestano l’effettuazione dell’omologazione autovelox.

Differente fase è l’approvazione, che è regolata dal comma terzo dell’art. 192 del regolamento suddetto. Tuttavia, come ricordato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con una recente nota dello scorso ottobre, la differenza tra un procedimento di omologazione autovelox e uno di approvazione è da rintracciarsi soltanto nel fatto che per il primo sussistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, applicabili per la funzione tipica svolta dal dispositivo elettronico, mentre per il secondo manca tale riferimento.

Attenzione però: quando detto non deve portare a pensare che nel caso dell’approvazione non siano rispettate procedure formali e standardizzate e non siano controllati funzionalità e requisiti dei dispositivi in oggetto, in maniera omogenea. Anzi, dal punto di vista tecnico, l’approvazione è concessa su presentazione di domanda ad hoc, da parte della ditta produttrice, in carta legale nei confronti del citato Ispettorato generale. Detta richiesta deve, in particolare, essere accompagnata da:

Giurisprudenza e Ministero sostengono tesi diverse

Come anche chiarito dalla più recente giurisprudenza, da un punto di vista strettamente formale e stante la complessità dell’apparecchiatura, la legge vigente imporrebbe la più stringente omologazione autovelox e non la meno articolata approvazione, in quanto soltanto la prima assicurerebbe la corrispondenza del dispositivo a regole tecniche precise e stringenti standard di costruzione e funzionamento, anche e soprattutto a garanzia della collettività. Se fosse accolta la tesi giurisprudenziale, dovrebbe considerarsi utile la sola procedura di omologazione e non quella di approvazione, giacchè quest’ultima non condurrebbe ad una verifica ‘piena’ dello strumento, con la conseguenza che la eventuale multa per eccesso di velocità, sarebbe da ritenersi nulla.

Come detto sopra, tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto recentemente, affermando la tesi opposta, ovvero che gli autovelox regolarmente approvati, anche se non omologati, possono essere pacificamente usati per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità. In buona sostanza, secondo la tesi ministeriale, omologazione e approvazione sono sinonimi. La volontà evidentemente è stata anche quella di ‘arginare’ una giurisprudenza contraria alle statuizioni degli organi di polizia.

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A questo punto, l’automobilista si potrebbe domandare a quale tesi – giurisprudenziale o ministeriale – fare riferimento. Ebbene, è proprio l’ultima circolare del Ministero a rappresentare, oggi, il punto di riferimento, anche in considerazione del fatto che le sentenze in materia costituiscono interpretazioni e non sono legge, nè tanto meno la sostituiscono.

Concludendo, per il MIT i decreti di approvazione dei vari dispositivi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità dei mezzi a motore – come gli autovelox – sono tecnicamente validi ed efficaci allo scopo dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione. In altre parole, l’automobilista non può opporsi ad una sanzione per eccesso di velocità, facendo riferimento alla mancata omologazione di un autovelox comunque approvato.

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