Prescrizione tributi, sanzioni, interessi: il punto della Cassazione

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Prescrizione tributi, sanzioni, interessi: il punto della Cassazione

Il rapporto tra contribuente e Fisco non sempre è dei migliori, e non di rado capita di leggere sui giornali di nuovi casi di evasione fiscale o di altri comportamenti certamente non cristallini. Ebbene, qui di seguito vogliamo fare chiarezza su quelli che sono gli obblighi dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero quali sono i termini di prescrizione tributi, sanzioni ed interessi? E’ interessante illustrarli per far capire al contribuente che anche l’Agenzia delle Entrate ha delle scadenze da rispettare, e a cui non può sottrarsi. Ecco allora cosa ha recentemente indicato la Corte di Cassazione.

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Prescrizione tributi: la recente precisazione della Cassazione

Onde essere subito chiari, in una materia caratterizzata da un quadro normativo piuttosto frastagliato e non sempre di facile decifrazione, elenchiamo subito per punti quelle che sono le scadenze di riferimento per il Fisco, che ha:

Come accennato, è stata la Corte di Cassazione a dare interessanti chiarimenti, con l’ordinanza n. 20955 del primo ottobre 2020. Da un punto di vista tecnico, in essa è specificato che gli interessi danno luogo ad un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale. In buona sostanza, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie collegate alla violazione di norme tributarie subisce la prescrizione entro il termine di dieci anni esclusivamente se derivante da sentenza ormai passata in giudicato: nelle altre ipotesi non si può andare oltre i 5 anni.

Prescrizione tributi: il caso concreto

La decisione della Cassazione sopra ricordata trae origine da una controversia iniziata con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Torino, da parte di una contribuente contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a tre cartelle di pagamento per diversi tributi non versati all’Agenzia delle Entrate, oltre a sanzioni e interessi: la donna eccepiva la assente notifica delle cartelle in questione ed anche l’avvenuta prescrizione della pretesa tributaria del Fisco.

L’autorità giudiziaria, valutati gli elementi in suo possesso, accolse parzialmente il ricorso, giudicando che fosse effettivamente decorso il termine di prescrizione di 5 anni per i crediti correlati a interessi e sanzioni, oggetto delle cartelle anticipatrici della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Non mancò tuttavia l’impugnazione della decisione della Commissione tributaria provinciale, sia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia da parte della ricorrente: si pronunciò dunque la Commissione Tributaria regionale piemontese che rigettò ambo gli appelli, così confermando l’avvenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali. Invece, in relazione ai tributi i giudici non consideravano decorso il termine decennale di prescrizione tributi.

Il Fisco ricorre in Cassazione

Evidentemente non soddisfatta della sentenza della Commissione Tributaria regionale, l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni è arrivata fino alla Corte di Cassazione, facendo perno su due distinte motivazioni:

La Cassazione ha chiuso il caso dichiarando l’infondatezza di ambo i motivi addotti. Infatti, la Suprema Corte ricorda che l’art. 20 del d. lgs. n. 472 del 1997 pone che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni”. Inoltre, l’art. 2948 primo comma nr. 4 del Codice Civile sancisce che “si prescrivono in 5 anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Se la sanzione tributaria non è correlata a sentenza passata in giudicato, si prescrive in 5 anni

A questo punto, è doveroso riportare le testuali parole usate dalla Corte di Cassazione che, per la loro chiarezza, non hanno bisogno di particolare parafrasi o disamina: “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.

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Non diversamente vale per gli interessi dovuti per il ritardo nel loro incasso, giacchè “essi integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ”.

Concludendo, la Cassazione ha dunque ritenuto congrue le argomentazioni della Commissione Tributaria regionale sulla prescrizione di 5 anni delle sanzioni, anche applicate contestualmente, all’accertamento del tributo e degli interessi correlati, in quanto la CTR “si è uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali”. Ecco dunque chiaro che il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria è stato rigettato dal giudice di legittimità, con una ordinanza utile anche e soprattutto a chiarire il quadro in tema di prescrizione tributi, sanzioni ed interessi.

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