Donazioni con bonifico: vanno dichiarate al Fisco? Ecco come capirlo

Pubblicato il 11 Dicembre 2020 alle 13:33 Autore: Claudio Garau
Donazione eredità cos'è, come funziona e quando si può fare

Donazioni con bonifico: vanno dichiarate al Fisco? Ecco come capirlo

Varie volte ci siamo soffermati sul tema delle donazioni, ossia uno degli istituti del diritto civile di più larga applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo la considerare le donazioni da un particolare punto di vista, quello fiscale. In buona sostanza la domanda è la seguente: qual è la tassazione da far valere nei confronti degli atti di liberalità che assumono la forma del bonifico bancario o postale tra membri della stessa famiglia o verso un conoscente? Cerchiamo di capirlo.

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Donazioni dirette e tassazione: come funziona?

Il punto insomma è capire se e quando i versamenti di denaro su c/c, eseguiti per spirito di liberalità, vanno fatti emergere all’Agenzia delle Entrate.

Per farlo, consideriamo come area di riferimento le donazioni con bonifico bancario o postale, tenendo conto della distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta, che altrove abbiamo già affrontato nel dettaglio. Vediamole dunque separatamente, per capire come funziona la tassazione.

Ricordiamo che la donazione diretta è quell’atto che è compiuto senza alcuna altra finalità, se non quella di garantire al beneficiario ossia il donatario, la disponibilità di una certo quantitativo di denaro perchè questi ne faccia l’utilizzo che ritiene più opportuno. Tipici i casi dei versamenti che il genitore fa al figlio affinchè quest’ultimo provveda alle sue necessità quotidiane e i regali per particolari avvenimenti come le nozze.

Donazione di modico valore

Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: il Testo unico delle imposte sui redditi ci segnala chiaramente che se la donazione diretta è di modico valore – e non di rado lo è – non è mai sottoposta ad imposizione fiscale. In altre parole, non va dichiarata e messa in evidenza agli occhi del Fisco: non ‘fa reddito’, insomma.

Difficoltà potrebbero subentrare se ci si domanda quando le donazioni dirette (con bonifico) debbono ritenersi ‘di modico valore’. Ebbene, la legge vigente non ce lo dice in modo dettagliato, con la conseguenza che il modico valore andrà valutato in base alle circostanze di volta in volta presenti. Il ‘modico valore’, sul piano del diritto civile, può essere spiegato come la caratteristica delle donazioni che, in rapporto alle condizioni economiche del donante, non comportano un eccessivo impoverimento di quest’ultimo e, in rapporto alle condizioni economiche del donatario, non comportano un eccessivo arricchimento. Si può dedurre allora che se la donazione diretta con bonifico ammonta a non più di alcune centinaia di euro, è di modico valore e quindi non fa va fatta emergere fiscalmente. Chi dona insomma non paga alcuna tassa in proposito.

Donazione non di modico valore

Ben diverso il discorso, se le donazioni dirette con bonifico riguardano grossi trasferimenti di denaro da un conto corrente ad un altro. In tal caso, infatti, è necessario servirsi del contributo del notaio, che redigerà un atto notarile ad hoc. Insomma, non basta la mera operazione di bonifico bancario, serve anche e soprattutto l’atto formale di donazione, redatto in presenza di due testimoni.

In queste circostanze, c’è tassazione giacchè l’atto pubblico redatto dal notaio è sottoposto all’imposta di registro e su tutto l’iter vanno pagate le imposte di donazione. Ecco perchè in mancanza di modico valore, si può pacificamente dire che la donazione fa reddito ed è tassata.

Per quanto riguarda le regole specifiche delle imposte sulle donazioni, variabili a seconda dei soggetti coinvolti, abbiamo già distinto i vari casi in un nostro precedente articolo.

Atti di liberalità indiretti e tassazione: come funziona?

Diversamente dalle donazioni dirette di cui abbiamo parlato finora, quelle indirette prevedono che il trasferimento del denaro sia attuato per uno specifico scopo. Tipico il caso del genitore che compie il bonifico su c/c del figlio, per l’esatta somma che serve a quest’ultimo per comprare un’auto o una casa, e che sarà repentinamente versata di seguito al venditore, in pagamento del prezzo.

Secondo i giuristi, la donazione indiretta senza atto notarile, ovvero con mero trasferimento di denaro tra due conti correnti diversi, non è soggetta ad alcuna imposta specifica. In buona sostanza, il reddito correlato non va fatto emergere e non va dichiarato al Fisco.

Con un interessante provvedimento di qualche anno fa, la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi in materia – ha fatto notare che la donazione indiretta, indipendentemente dal ‘modico valore’, non va mai sottoposta a tassazione, a meno che il posteriore atto di acquisto (ad es. compravendita di un immobile o vendita di un veicolo), compiuto in virtù del denaro versato per spirito di liberalità, non indichi la provenienza del denaro. Se la indica, l’imposta sulle donazioni indirette non va applicata. Ecco dunque un passaggio essenziale, da rispettare per evitare l’imposizione fiscale.

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In una complessa materia come quella legata a tasse e donazioni, è certamente vitale il contributo della Suprema Corte che, peraltro, nel 2017 ebbe modo di affermare che: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore“. Ne consegue che, anche in questa specifica ipotesi, vale l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

Concludendo, è ormai chiaro che non possiamo che rifarci alle pronunce della giurisprudenza – in primis della Corte di Cassazione – specialmente in assenza di dettagliati aggiornamenti della legislazione in materia. Resta comunque fondamentale – come visto ampiamente sopra – la distinzione tra donazione diretta ed indiretta, anche laddove il trasferimento di denaro sia operato con bonifico e ci si domandi quale sia la tassazione applicabile.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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