Dimissioni senza preavviso e contratto tempo determinato. Come funziona?

Pubblicato il 16 Dicembre 2020 alle 11:21 Autore: Claudio Garau
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Dimissioni senza preavviso e contratto tempo determinato. Come funziona?

Abbiamo già recentemente affrontato il tema relativo al come dare le dimissioni, in particolare focalizzandoci sul contratto a tempo indeterminato. Qui di seguito vogliamo invece occuparci dell’ipotesi in cui un lavoratore a tempo determinato intenda cambiare lavoro o comunque lasciare anzitempo l’attuale occupazione, perchè magari ha ricevuto una più solida e remunerata offerta di lavoro. Il punto è capire se c’è spazio per le dimissioni e, se sì, in che modo attuarle. Ebbene, la risposta da darsi è piuttosto secca: non è possibile dimettersi da un contratto a tempo determinato, o meglio il lavoratore potrà farlo rischiando però conseguenze risarcitorie, tranne il caso in cui ricorra la giusta causa (contestabile dall’azienda). Vediamo più da vicino.

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Dimissioni e contratto a tempo determinato

Come ben sappiamo, un rapporto di lavoro è frutto dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, i cui elementi sono inclusi nel contratto di lavoro. Tra questi elementi, uno di quelli fondamentali è quello relativo alla durata del contratto, appunto a tempo determinato o indeterminato. Se si tratta del primo caso, le parti indicano nelle lettera di assunzione quella che sarà la data di scadenza del rapporto, dopo di che gli effetti del contratto saranno cessati. Per il resto le libere determinazioni delle parti, potranno essere esattamente le stesse di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel diritto del lavoro italiano, non c’è modo di vincolare un lavoratore per tutta la vita. Pertanto, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la persona occupata può optare per le dimissioni in qualsiasi momento, ma pur sempre rispettando il cosiddetto preavviso di dimissioni, incluso nel CCNL di categoria. Regola di riferimento è l’art. 2118 del Codice Civile.

Come detto, nel contratto a tempo determinato, le parti hanno invece fissato un termine o data di scadenza del rapporto, obbligandosi reciprocamente a portare avanti il contratto fino alla data indicata.

La presenza della giusta causa è determinante

Come accennato sopra, nel contratto a tempo determinato, il lavoratore non potrà in teoria dimettersi, salvo ricorra la giusta causa – art. 2119 Codice Civile – ovvero un comportamento talmente grave del datore di lavoro, tale da troncare il rapporto di fiducia con l’azienda e rendere impossibile la permanenza sul luogo di lavoro. Pensiamo ad esempio ai casi di molestie o mobbing o al mancato pagamento dello stipendio.

Ecco perchè le dimissioni per giusta causa sono anche denominate ‘dimissioni in tronco‘ o ‘dimissioni senza preavviso‘, giacchè, in dette circostanze, il lavoratore può esercitare il recesso dal rapporto di lavoro immediatamente.

Tuttavia, il lavoratore a tempo determinato potrebbe pure scegliere per le dimissioni, anche senza giusta causa, assumendosi però le responsabilità conseguenti: infatti, il datore di lavoro potrebbe certamente ottenere da lui il risarcimento del danno, nel caso riesca a dimostrare che l’illegittimo e infondato recesso del lavoratore ha causato un danno economico risarcibile.

Come rassegnare le dimissioni?

Negli ultimi anni, l’iter per effettuare le dimissioni è cambiato e non basta più la tradizionale lettera: infatti è necessario rispettare i passaggi previsti da una procedura telematica, attivabile sul portale cliclavoro.gov.it. Le dimissioni sono insomma via web e il mezzo informatico va utilizzato anche nei casi di recesso per giusta causa.

Nell’ipotesi della giusta causa, il lavoratore però farà bene a inviare anche una lettera al datore di lavoro in cui indica l’effetto immediato delle dimissioni, le ragioni che costituiscono la giusta causa e la domanda del versamento del risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe conseguito se avesse lavorato fino alla data finale prevista dal contratto di lavoro.

Attenzione però: optare per le dimissioni per giusta causa comporta dei rischi. Anche in questi casi, infatti, il datore di lavoro potrebbe opporsi e contestare la presenza delle giusta causa, potendo pure ribaltare la situazione a suo favore e chiedere i danni. Concludendo, nelle circostanze di contestazione, soltanto un giudice del lavoro potrebbe dirimere la questione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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