Mutui casa: arriva lo stop per tutto il 2021. Ecco perchè
La notizia è significativa perchè costituisce una delle non poche proroghe a favore dei cittadini, previste negli ultimi mesi, in ragione della situazione di emergenza sanitaria. Stiamo parlando del maxi decreto Ristori, varato il 18 dicembre che – tra le varie misure adottate – prevede anche il rinvio, fino al 31 dicembre 2021 compreso, del termine entro cui l’istituto di credito è obbligato a congelare e sospendere la prima rata di mutuo in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, con cui si chiede una pausa dei versamenti delle rate. Vediamo allora più da vicino quali sono le novità in tema di mutui casa.
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Mutui casa e crisi da pandemia: le difficoltà concrete
D’altronde la relazione illustrativa di questo nuovo provvedimento del Governo non lascia dubbi in merito alla situazione mutui casa per il 2021: “con la modifica in esame fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, a valere sul Fondo, e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, l’istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda“.
Già la scorsa primavera, ben il 38% dei mutuatari italiani faticava a versare le rate dei mutui casa. Lo ha reso noto recentemente la Banca d’Italia nella sua relazione annuale e ciò chiaramente è una delle conseguenze più nitide della crisi economica da pandemia. Le categorie più colpite sono rappresentate dai lavoratori autonomi e da chi è impiegato nei settori della ristorazione e del commercio. Insomma, lo scenario appare del tutto evidente: moltissime famiglie italiane si trovano da mesi a dover fronteggiare un peggioramento della loro condizione economica, che incide sulla capacità di spesa e anche sulla possibilità di far fronte agli obblighi derivanti dai contratti mutui casa.
Il Fondo Gasparrini: come funziona?
Nel nuovo provvedimento viene detto a chiare lettere che ricorre la possibilità di avvalersi del cosiddetto Fondo Gasparrini, vale a dire il fondo di solidarietà costituito per i mutui per l’acquisto prima casa. Detto Fondo in verità non è nato a seguito della crisi da pandemia di quest’anno, ma trova origine nell’art. 2 della legge finanziaria 2008. Questa misura di sostegno è stata istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Lo scopo del Fondo mutui casa è intuibile, giacchè tramite esso lo Stato vuole consentire alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie di bloccare le rate del mutuo collegato alla prima casa. Anzi, a seguito della pandemia e conseguente lockdown, la possibilità di ottenere accesso al Fondo è stata ampliata a una fetta ancora maggiore di persone. Non solo: detto Fondo è stato rifinanziato per una somma totale corrispondente a 400 milioni di euro.
A questo punto, ci si potrebbe domandare come funziona in concreto. Ebbene, avvalendosi del Fondo Gasparrini, è possibile ottenere il blocco del versamento delle rate dei mutui casa, per un periodo totale di 18 mesi, in cui il Fondo opera, prendendosi carico anche del 50% degli interessi dovuti all’istituto di credito, presso il quale è stato stipulato il contratto di mutuo.
Chi può accedere al Fondo?
Condizione essenziale per essere ‘coperti’ da questo Fondo di solidarietà e quindi poter contare sulla sospensione del pagamento delle rate, è – oltre ad aver stipulato un mutuo per l’acquisto di una prima casa – trovarsi in una oggettiva e acclarata situazione di difficoltà economica temporanea, la quale incide negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Non in tutte le situazioni è possibile ottenere la sospensione mutui casa. Vediamo in rapida rassegna quali sono:
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o agenzia;
- recesso datoriale per giusta causa;
- recesso del lavoratore non per giusta causa, morte o grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%.
Il Fondo agisce in sostituzione del mutuatario, pagando gli interessi maturati sul debito restante, durante il periodo di sospensione dei pagamenti. Quest’ultima non può essere domandata per più di due volte e, come detto, vale per un massimo di un anno e mezzo. L’applicazione della sospensione mutui casa determina la proroga del contratto relativo e delle garanzie correlate per tutta la durata del blocco, senza ulteriori spese o commissioni. Chiaro che, una volta terminato il periodo di sospensione mutui casa, il meccanismo di rateizzazione riprende a funzionare secondo quanto concordato dalle parti in contratto.
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