Quando scatta la segnalazione alla Centrale Rischi e a chi è rivolta

Pubblicato il 29 Dicembre 2020 alle 12:01 Autore: Claudio Garau
Come aprire un conto corrente a zero spese

Quando scatta la segnalazione alla Centrale Rischi e a chi è rivolta

I rapporti di debito-credito tra banca e cliente possono implicare l’eventualità che chi chiede ed ottiene un finanziamento, non riesca poi a pagare prontamente una o più rate del piano di ammortamento. Magari per la perdita del lavoro, oppure per spese eccezionali che prosciugano le risorse rimaste, ci si potrebbe trovare nella condizione di non poter rispettare le tempistiche della rateizzazione. Che succede in questi casi? Ebbene, subentra la possibilità di essere segnalati alla Centrale Rischi come soggetti insolventi. Vediamo allora più da vicino perchè occorre prestare attenzione a queste delicate situazioni e quali sono requisiti e condizioni per essere iscritti nella banca dati dei soggetti insolventi e cattivi pagatori.

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Centrale Rischi: di che si tratta e le funzioni

Prima di capire quando scatta la segnalazione alla Centrale Rischi, occorre prima spiegare, in sintesi, che cos’è. Ebbene, altro non è che una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, ossia un archivio informatico che include nei suoi elenchi le informazioni collegate ai debiti contratti da famiglie e imprese e la loro affidabilità dal punto di vista finanziario. Anticipiamo subito che trovarsi iscritti nel registro della Centrale Rischi implica l’altissima probabilità di non vedersi riconosciuti altri prestiti e finanziamenti, proprio in ragione del fatto che si è già considerati soggetti insolventi.

La Centrale Rischi ha una duplice funzione:


– far conseguire più facilmente mutui e finanziamenti ai richiedenti che hanno provato nel passato di aver rispettato gli adempimenti bancari e finanziari previsti nei loro confronti;

– dare alle banche e alle finanziarie informazioni veritiere, in modo da valutare compiutamente la capacità dei richiedenti a restituire le rate dei mutui o finanziamenti domandati.

D’altronde, come chiarito dalla Banca d’Italia, attraverso la Centrale Rischi “gli intermediari possono conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti”.

Centrale Rischi e valutazione del debito

Attenzione però: non basta il ritardo di una sola rata non rispettata per essere segnalati in modo negativo come debitori inadempienti, è infatti obbligatoria una valutazione di più ampio raggio da parte dell’intermediario che ha dato l’ok al finanziamento. Detto intermediario deve ravvisare una grave ed oggettiva difficoltà del cliente a saldare il debito.

Non a caso, alcune recenti sentenze della Cassazione hanno delineato i requisiti necessari: la posizione del debitore deve essere considerata da un punto di vista sostanziale e non meramente formale. Ovvero, non basta il conto corrente scoperto o un ritardo nei pagamenti di qualche rata per trovarsi poi iscritti nel nel registro dei cattivi pagatori, ovvero la Centrale Rischi.

E’ chiaro che essere in questa sorta di black list, comporta conseguenze non di poco conto per l’iscritto che, con tutta probabilità, si vedrà negare nuovi finanziamenti, mutui e prestiti.

Chi può effettuare la segnalazione?

Come accennato, la Centrale Rischi include informazioni riservate sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario e, in particolare, contiene i dati dei “cattivi pagatori”, ovvero i soggetti che hanno conseguito l’erogazione di somme a mutuo, prestito o con altre forme di finanziamento e non le hanno di seguito rimborsate secondo i piani previsti con la banca.

Ebbene, sono proprio le banche e gli altri intermediari creditizi a dover inserire – per legge – nel registro informatico citato i nominativi dei cattivi pagatori. Essi sono definiti dalla Banca d’Italia “intermediari partecipanti alla CR” e sono:

  • banche;
  • società finanziarie, ovvero società non bancarie che, tuttavia, sono comunque autorizzate a dare finanziamenti sotto forma di credito ai consumatori, leasing e cosi via;
  • società di cartolarizzazione dei crediti o società veicolo, ossia società che acquistano finanziamenti o altre attività finanziarie dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari – detti finanziatori cedenti – e che, poi, trasformano in titoli negoziabili immessi sul mercato;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in crediti: si tratta di enti che raccolgono il denaro presso i risparmiatori e successivamente lo investono in crediti, beni mobili e immobili, strumenti finanziari o in altre attività;
  • cassa depositi e prestiti.

Quando ricorre il rischio di essere segnalati?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quando si è in concreto inclusi nella Centrale Rischi? Ebbene, nella Centrale Rischi sono registrati tutti i finanziamenti (come aperture di credito, mutui, prestiti personali, ecc.) e le garanzie concesse che hanno un valore di debito che oltrepassa i 30 mila euro: quest’ultima costituisce infatti la soglia minima di censimento della Centrale Rischi.

Nell’ipotesi in cui, però, il cliente si trovi in sofferenza, ovvero in stato di “insolvenza” – anche non ancora accertata in sede giudiziaria – tanto da non poter essere in grado, in maniera definitiva, di far fronte al proprio debito, la soglia minima dell’obbligo di segnalazione scende notevolmente, attestandosi sui 250 euro di debito.

Inoltre, riguardo alle garanzie, va ricordato che sono iscritti non soltanto coloro che di fatto conseguono il finanziamento, ma anche chi ottiene dalla banca quello che è denominato ‘credito di firma’ – ossia una garanzia all’adempimento dalla banca – o chi garantisce l’adempimento per un terzo a cui è stato dato il finanziamento – ovvero la fideiussione.

Il requisito della ‘sofferenza’ va valutato secondo la situazione concreta

Abbiamo appena accennato che lo stato di sofferenza del cliente è decisivo per l’iscrizione alla Centrale Rischi: ebbene, detto requisito è di tipo qualitativo e, in qualche modo, discrezionale. Infatti, un soggetto è considerato in sofferenza quando ha gravi difficoltà a riconsegnare l’importo ricevuto a credito. Dette difficoltà vanno accertate in rapporto al caso concreto ed alla situazione patrimoniale complessiva del soggetto.

Pertanto, le valutazioni dell’istituto di credito o altro intermediario non possono arrestarsi all’analisi del singolo rapporto contrattuale con il cliente e devono, anzi, prendere in considerazione la sua posizione finanziaria globale. Per fare un esempio, non basta insomma una semplice e momentanea ‘scopertura’ di conto corrente per essere segnalati.

In altre parole, l’analisi da cui far discendere l’iscrizione alla Centrale Rischi non può essere fondata su singoli eventi e comportamenti, come ad esempio un momentaneo ritardo nel pagamento della rata del mutuo.

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La stessa Corte di Cassazione, in una sua pronuncia, ha stabilito che sussistono gli estremi per l’iscrizione in Centrale Rischi esclusivamente quando l’insolvenza è conclamata: in buona sostanza, ciò significa che per una temporanea difficoltà oggettiva non si può segnalare il cliente nel registro citato. Ecco allora che appare chiaro che l’iscrizione è ingiustificata se non è stato appurato che la difficoltà del debitore non è soltanto transitoria. Insomma, occorre un’indagine sulle ragioni del ritardo per escludere le situazioni contingenti e momentanee: pertanto un’azienda che si trova in una fase di esposizione debitoria dovuta ai bassi ricavi stagionali, ma che recupererà nei mesi successivi, non potrà essere inclusa nella Centrale Rischi.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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