Causa civile: entro quanto tempo farla per tutelare i propri diritti
Causa civile: entro quanto tempo farla per tutelare i propri diritti
Chi intende fare causa civile a qualcuno, per le più varie ragioni, deve sapere che è regola essenziale rispettare dei termini, ovvero – in linea generale – sussiste un tempo massimo entro cui l’interessato a rivolgersi al giudice, può far valere i propri diritti e ricevere tutela in tribunale. Detto tempo massimo è stato previsto dal legislatore onde evitare che le liti e le controversie tra Tizio e Caio ma anche contro la PA, comportino un esagerata sospensione o congelamento dei rapporti tra questi soggetti. Solitamente, il privato si rivolge al suo avvocato, per venire a conoscenza di questi termini e capire quali passi compiere per tutelarsi.
Ma attenzione: se l’interessato non si attiva quanto prima, scegliendo un certo legale piuttosto che un altro, andrà incontro alla scadenza dei termini, cui consegue l’impossibilità di agire in tribunale. Qui di seguito vogliamo focalizzarci proprio su questo punto: entro quanto tempo fare causa civile? Scopriamolo.
Causa civile e termini di prescrizione e decadenza: il contesto di riferimento
Abbiamo appena detto che regola fondamentale è il rispetto dei termini per poter fare una causa civile, giacchè i diritti in capo ad un certo soggetto, non sempre permangono per sempre. Infatti, la legge ci dice che buona parte di questi diritti subiscono la prescrizione, ovvero decadono se, entro un certo lasso di tempo, non sono esercitati. La prescrizione è un concetto che non si applica soltanto al diritto civile, come vedremo di seguito, ma anche al diritto penale, come abbiamo già avuto di modo di notare.
Tuttavia, la prescrizione non agisce ed anzi può essere interrotta se l’interessato alla tutela in giudizio, compie un atto di esercizio del diritto. Per esempio, con la notifica di un atto di citazione o con una più semplice lettera di diffida. Per questa via, il termine riprende a decorrere dall’inizio e così ogni volta che l’interessato si attiva prima che scatti il termine di prescrizione.
Il diritto civile non conosce – in verità – soltanto la prescrizione: esiste infatti anche il termine di decadenza che, come la prescrizione, impone che il diritto sia fatto valere entro una certa data, affinchè non si estingua e non si perda per sempre. Attenzione però: la decadenza differisce dalla prescrizione poichè non può mai essere interrotta da un atto extragiudiziale, come una diffida. In buona sostanza, il diritto va esercitato in ambito giudiziale, altrimenti scatta il termine di decadenza fissato dalla legge, comportando l’estinzione di detto diritto.
Gli avvocati conoscono bene quali sono i diritti che subiscono la prescrizione e quelli che invece subiscono la decadenza. Tuttavia, di seguito ne daremo una sintetica guida, in modo che anche il comune cittadino sappia, in anticipo e per tempo, come orientarsi.
I termini per agire variano in base alla natura del diritto
A questo punto, vediamo – per singole situazioni – quali sono i termini per agire tempestivamente con la causa civile ed evitare così che scatti la prescrizione.
Risarcimento danni e termine di prescrizione
Colui che vuole far valere le legittime pretese legate ad un credito per risarcimento danni da fatto illecito, deve sapere che sussiste un termine di prescrizione pari a 5 anni. Occorre compiere un atto interruttivo (ad es. un atto con cui fare causa civile), per azzerare la prescrizione e farla ripartire dall’inizio. Nella specifica ipotesi di azione contro l’assicurazione per sinistro stradale, il termine di prescrizione è biennale.
Diritti collegati alla vacanza rovinata
Di ciò avevamo già parlato con riferimento ai danni, ma vogliamo qui ritornare sul punto specifico. Se il privato ha dovuto far i conti con una vacanza rovinata per colpa di un pacchetto viaggi non conforme a quanto garantito dal venditore, deve formalizzare un reclamo entro 10 giorni dal rientro a casa. Attenzione però: il diritto al risarcimento subisce un termine di prescrizione in ipotesi di danni alla persona pari a 3 anni dal rientro. La prescrizione in ipotesi di danni alla persona legati al trasporto è di un anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa). La prescrizione in ipotesi di altri danni è pari ad un anno dal rientro.
Diritti collegati ad un contratto
Coloro che vogliono far valere il diritto di credito correlato ad un contratto, debbono sapere che – in linea generale – sussiste un termine di prescrizione decennale. In pratica, se viene compiuto un atto di esercizio del diritto prima del compimento di 10 anni, il termine è azzerato e riprende a decorrere daccapo. Pensiamo ad esempio al caso della fattura del libero professionista non saldata o al prestito di denaro: il termine entro cui far valere compenso o restituzione è pari a 10 anni. Invece, in caso di stipula di contratto di affitto, il termine di prescrizione da considerare per fare causa civile, corrisponde a 5 anni: entro questo lasso di tempo, l’interessato potrà domandare il pagamento del canone di affitto.
Discorso diverso in materia di acquisti di beni non perfettamente funzionanti e con errori di fabbricazione. Infatti, nelle ipotesi in cui il privato intenda contestare un prodotto difettoso, dovrà farlo entro 60 giorni, nei confronti di chi gliel’ha venduto. 8 giorni soltanto, invece, per colui che compra con partita Iva, domandando la fattura. Soprattutto, in materia occorre ricordare che la eventuale causa civile va intrapresa entro 2 anni dall’acquisto della cosa se si agisce come consumatori; un anno soltanto per chi compra con p. Iva.
Tutela del lavoratore e prescrizione
Il lavoratore che domanda in giudizio il pagamento di quanto dovuto dal datore di lavoro, può fare causa civile entro il termine di prescrizione pari a 5 anni dalla fine del rapporto di lavoro.
In caso di impugnazione del licenziamento, onde evitare la decadenza, è necessario spedire una lettera di contestazione all’azienda entro 60 giorni dalla notifica del licenziamento e, nei successivi 180 giorni fare deposito del ricorso in tribunale. E’ decadenza e non prescrizione: pertanto – come detto sopra – non basta una comune lettera di diffida a bloccare il decorso del termine: serve agire giudizialmente.
Inoltre, il dipendente ha tempo 10 anni per conseguire il risarcimento del danno da mancato versamento dei contributi, da demansionamento e, in generale, da violazione da parte del datore degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Non solo: sempre 10 anni anche per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore.
Concludendo, ricordiamo altresì che per opporsi alle delibere condominiali annullabili sussiste un termine di decadenza pari a 30 giorni dall’approvazione della delibera o, per gli assenti, dalla data in cui l’amministratore ha reso noto e comunicato il relativo verbale. In particolare, se la delibera condominiale è caratterizzata da un vizio grave che ne causa la nullità e non la semplice annullabilità, non sussistono termini massimi per agire. Inoltre, per tutelare il diritto di proprietà non esistono termini: infatti l’azione collegata, può essere esercitata in ogni data, giacchè la proprietà è un diritto che non subisce mai la prescrizione.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it