Assemblea condominiale: è irregolare la convocazione se fatta con e-mail
Assemblea condominiale: è irregolare la convocazione se fatta con e-mail
Attenzione alle modalità con cui è disposta la convocazione di un’assemblea condominiale. Perchè il pericolo è l’annullamento della delibera assembleare collegata. Infatti, con una recente sentenza, il Tribunale di Sulmona ha accolto le istanze di una condomina, che sosteneva di non essere stata convocata attraverso il sistema della pec, bensì con e-mail ordinaria. Ciò in palese contraddizione rispetto all’art. 66 disposizioni attuative del Codice civile. Vediamo più nel dettaglio.
Assemblea condominiale e pec: l’annullamento della delibera è possibile
In effetti, non sussistevano ragioni per delle conclusioni differenti: l’art. 66 appena citato, non lascia dubbi in merito. Esso tratta specificamente l’assemblea condominiale straordinaria e dispone in particolare che: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione“.
Insomma, la violazione della regola inerente il metodo di convocazione all’assemblea condominiale è facilmente individuabile.
Nel caso concreto sottoposto all’attenzione del Tribunale, una proprietaria di un appartamento condominiale conviene in giudizio il condominio del quale fa parte, nella persona dell’amministratore pro-tempore, domandando l’annullamento di una delibera assembleare proprio per ragioni connesse al mancato utilizzo della comunicazione via pec.
Il condominio si oppone a quanto sostenuto dalla condomina e afferma invece che la convocazione dell’assemblea condominiale- e dunque la stessa assemblea – si è svolta “regolarmente con l’utilizzo della mail sempre impiegata per precedenti convocazioni“.
Tuttavia, il Tribunale di Sulmona, come ricordato all’inizio, ha dato ragione alla donna.
Non si può usare la comune e-mail per le convocazioni
E’ proprio sulla scorta dell’art. 66 disposizioni attuative del Codice Civile, che il Tribunale si muove. In primo luogo, conferma l’avvenuto esperimento del tentativo di mediazione e l’impugnazione della delibera assembleare ed, in secondo luogo – ciò che qui più rileva – ritiene giustificato il motivo dell’impugnazione della condomina. Come suddetto, la semplice evidenziazione della convocazione irregolare dell’assemblea condominiale, perchè effettuata a mezzo email ordinaria e non via pec, è sufficiente ad ottenere l’annullamento della delibera assembleare collegata.
Anzi, risultano decisive le parole usate sia dalla condomina che, di seguito, dal Tribunale. Infatti la donna, a suo tempo, aveva inviato una comunicazione nella quale informava l’amministratore che: “da oggi in poi, tutte le comunicazioni inerenti il condominio e mie personali devono essere inviate a seguente indirizzo email: (omissis)@pec-architetti.it“.
Ma soprattutto è il giudice coinvolto nella vicenda che nel suo provvedimento ha stabilito molto chiaramente che, in tema di assemblea condominiale: “la mancata tempestiva convocazione di un condomino, ai sensi dell’art. 66 disp. att.c.c., integra un vizio di costituzione dell’assemblea che è idoneo, di per sé, a portare all’annullamento della delibera in quella sede approvata. Trattasi, invero, di vizio formale, inerente il procedimento di formazione della volontà dell’ente di gestione, costituente valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesta la delibera“.
D’altronde lo stesso art. 66 sopra richiamato ci ricorda che: “In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati“.
Ecco perchè le conclusioni adottate dal Tribunale risultano una diretta conseguenza di questa norma di legge.
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