Obblighi datore di lavoro: ha rilievo anche l’abbigliamento dei dipendenti
Sappiamo che gli obblighi datore di lavoro nei confronti dei lavoratori sono molteplici e, tra essi, rientrano anche quelli in tema di sicurezza sul lavoro. In particolare, talvolta appare essenziale l’utilizzo dei cosiddetti DPI, ossia i Dispositivi di Protezione Individuale. Si tratta di attrezzature e strumentazioni che mirano a ridurre al minimo i danni legati ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. In questo campo, come vedremo di seguito, anche l’abbigliamento del personale può costituire DPI. Facciamo chiarezza.
Obblighi datore di lavoro e DPI: i requisiti
Come anticipato, ogni attività lavorativa presenta un grado di rischio di incidente o infortunio più o meno elevato; in base a detto grado di rischio, sono utilizzati dispositivi di protezione individuale specifici, talvolta obbligatori per legge.
In particolare, l’obbligo di uso dei DPI scatta in tutti i casi in cui alcuni fattori di rischio non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva, adottati dal datore di lavoro. Si tratta insomma di obblighi datore di lavoro aggiuntivi.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il D.Lgs n. 81 del 2008 dispone che i DPI in ambiente lavorativo debbano osservare quanto alle norme di cui al D.Lgs. n. 475 del 1992. L’art.74 spiega cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale, in cui – come vedremo – può rientrare anche l’abbigliamento da lavoro dei dipendenti: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
In particolare, vi sono requisiti dei DPI che sono imprescindibili. Vediamoli in sintesi:
- adeguatezza rispetto ai rischi da prevenire (senza rappresentare un rischio maggiore);
- adeguatezza alle condizioni del luogo lavorativo;
- compatibilità con le esigenze ergonomiche e di salute dei dipendenti;
- compatibilità tra essi, laddove i rischi siano più d’uno e sia dunque necessario l’uso in contemporanea di più DPI;
- facilità ad essere indossati e tolti in ipotesi di emergenza.
La legge impone l’utilizzo dei dispositivi
Ovviamente, è il citato Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, a prevedere tra gli obblighi datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività in base alle attribuzioni e competenze conferite, anche quelli relativi alla fornitura ai lavoratori dei doverosi ed idonei DPI, tra cui quelli relativi all’abbigliamento da lavoro.
Da parte sua, invece, il lavoratore deve usare in modo appropriato i dispositivi previsti, dovendo anzi segnalare subito al datore di lavoro, dirigente o chi per esso, l’inadeguatezza dei dispositivi rispetto al concreto rischio nell’attività lavorativa.
In buona sostanza, laddove l’attività lavorativa presenti degli oggettivi rischi – pensiamo ad esempio a chi svolge le mansioni di muratore per una impresa edile – e le misure di sicurezza collettive non siano sufficienti ad assicurare una adeguata protezione, tra gli obblighi datore di lavoro rientra quello di fornire i DPI, ed anche – eventualmente – di ripararli o sostituirli.
L’abbigliamento da lavoro può essere considerato DPI?
A questo punto, ci si deve domandare se l’abbigliamento da lavoro vada incluso tra i dispositivi di protezione individuale, in modo che gli obblighi datore di lavoro siano osservati da quest’ultimo. Ebbene, dalla legge si può desumere che gli indumenti da lavoro sono da considerarsi DPI laddove siano specificatamente mirati a tutelare la salute e sicurezza del lavoratore.
Insomma occorre distinguere tra:
- abiti di lavoro ordinario;
- uniforme identificativa o in grado di preservare gli abiti civili;
- indumenti che proteggono da agenti nocivi per il dipendente.
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Questi ultimi, in particolare, costituiscono dei veri e propri DPI nello svolgimento delle attività di lavoro. D’altronde, in questa direzione guarda la giurisprudenza della Cassazione ed anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999.
Pertanto, se gli abiti da lavoro servono a proteggere il lavoratore, non ci sono dubbi che il datore di lavoro deve fornirli periodicamente, lavarli, ripararli o sostituirli quando usurati. Si tratta, insomma, di obblighi datore di lavoro che vanno comunque rispettati. E tutto ciò ovviamente a spese dell’azienda.
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