Modello 730: quando non va fatto e chi è esente? I redditi
Ben sappiamo che il modello 730 consiste nella dichiarazione dei redditi che lavoratori dipendenti e pensionati utilizzano, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria situazione reddituale, collegata all’anno precedente rispetto a quello di presentazione del modello stesso, ma anche per pagare in modo corretto le tasse dovute all’Erario e per recuperare qualcosa sulle imposte già versate.
Il punto che qui vogliamo analizzare è capire quando un titolare di un reddito può essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero quando può evitare di compilare il modello 730. Vediamo più da vicino.
Modello 730: il contesto di riferimento
Il Fisco comunica annualmente le date entro cui i contribuenti devono rispettare l’obbligo di presentazione della dichiarazione redditi o modello 730 per dipendenti e pensionati. Come anticipato però, non tutti sono obbligati: infatti, per verificare se c’è obbligo o meno di presentare il modello 730, è necessario capire qual è la tipologia di redditi incassati durante il periodo di imposta di riferimento.
Come accennato all’inizio, varie sono le funzioni della dichiarazione redditi con modello 730: grazie ad essa, il contribuente può capire con esattezza quali sono le imposte dovute e, se necessario, può dar luogo a operazioni di conguaglio o saldo. In altre parole, con la dichiarazione, si può venire a conoscenza di eventuali crediti o debiti ulteriori verso l’Erario. Inoltre, con il modello 730, il contribuente può usare lo strumento della detrazione e della deduzione su alcune spese per ottenere dei significativi risparmi fiscali.
In particolare, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore dovrà essere in possesso della cosiddetta certificazione unica (Cu), che va rilasciata dal datore di lavoro (o più datori di lavoro, se i contratti di lavoro sono più d’uno), riguardante i redditi ed le operazioni di ritenute alla fonte compiute nel periodo di imposta di riferimento.
Lo ribadiamo per chiarezza: anno dopo anno, è sempre l’Agenzia delle Entrate a rendere pubbliche le date entro cui il contribuente che percepisce un reddito, deve attivarsi per il modello 730. Nel 2020, l’obbligo di presentare il modello 730 scadeva il 30 settembre 2020. Oggi sono previste facilitazioni nella compilazione della dichiarazione, come ad es. la cd. precompilata.
Quando non presentare la dichiarazione?
In base alla legge, sono svariate le tipologie di reddito che vanno fatte emergere con il modello 730: ad es. i redditi da lavoro subordinato o da pensione, ma anche i redditi da capitale, i redditi derivanti da fabbricato e i redditi da lavoro autonomo per i quali non è prevista l’apertura della partita Iva. Chi è obbligato a presentare il modello 730 e non lo presenta, dovrà fronteggiare la multa, ossia la sanzione amministrativa pecuniaria, legata all’illecito amministrativo della mancata presentazione del documento.
Qui però vogliamo dare risposta alla domanda iniziale, relativa ai casi in cui non c’è obbligo di presentazione del modello 730.
Infatti, sussistono contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ci riferiamo, in particolare, a coloro che non percepiscono alcun reddito o a coloro che percepiscono soltanto redditi tassati alla fonte.
Vediamo allora, più nel dettaglio, quali sono le tipologie di reddito, per le quali non vige l’obbligo di presentazione del modello 730:
- redditi derivanti da rapporti di lavoro parasubordinato (ad es. contratti a progetto o co.co.co.);
- redditi da lavoro dipendente o pensione da un solo sostituto d’imposta. Tuttavia, un lavoratore dipendente che ha più rapporti di lavoro con più datori di lavoro o che percepisce, allo stesso tempo, redditi da lavoro dipendente e da pensione sarà comunque obbligato a presentare il modello 730;
- redditi da lavoro dipendente o pensione da parte di persone che siano anche in possesso di abitazione principale con pertinenze e altri fabbricati non locati;
- redditi da abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati. Tuttavia, se il fabbricato non locato si trova nell’identico Comune dell’abitazione principale, l’esonero in oggetto non vale;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui Bot);
- altre tipologie di redditi come borse di studio, rendite versate dall’Inail per invalidità permanente o decesso, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie versate ai militari di leva, indennità di accompagnamento e assegni destinati a ciechi civili, sordi, invalidi civili, pensioni civili.
In questi casi, colui che percepisce esclusivamente uno di questi redditi, non è obbligato a presentare il modello 730.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it