Avvocato senza studio legale: arriva il sì del Consiglio di Stato
Avvocato senza studio legale: arriva il sì del Consiglio di Stato
Un interessante provvedimento del Consiglio di Stato ci chiarisce che per un avvocato, è possibile esercitare la professione forense, anche senza studio legale. Sebbene nell’immaginario collettivo, si è portati a pensare che un avvocato passi buona parte della sua giornata nello studio, per preparare gli atti, studiare i documenti e ricevere i clienti, per il giudice citato le cose stanno un po’ diversamente. Vediamo allora che cosa ha recentemente stabilito il massimo organo della giustizia amministrativa, in tema di avvocato senza studio legale.
Avvocato senza studio legale: la sentenza e il contesto di riferimento
Con la sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 653 del 21 gennaio 2021, è stato espresso il giudizio in merito ad una controversia che ha visto contrapposti il Comune di Parma ed il Consiglio dell’Ordine forense dello stesso capoluogo di provincia. Più nel dettaglio, la questione da cui la lite in tribunale e la sentenza riguardante l’avvocato senza studio legale, era collegata ad una variante del Regolamento edilizio comunale, inerente la “Disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, nella sezione in cui includeva, fra gli edifici aperti al pubblico, anche gli studi professionali di legali, iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e abilitati al gratuito patrocinio.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma ha fatto ricorso contro le delibere del Consiglio Comunale con le quali sono state approvate le citate varianti, affermando l’inapplicabilità di questa disciplina agli studi legali, ottenendo ragione in sede di impugnazione presso il Consiglio di Stato.
Da tale decisione ne consegue un principio di non scarsa rilevanza: per il Consiglio di Stato, l’avvocato senza studio legale può comunque operare professionalmente, al pari di un avvocato che ha uno studio. In ogni caso, lo studio legale in sè non è considerabile luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il ragionamento del Consiglio di Stato
Appare assai utile riportare alcune essenziali parti della sentenza in oggetto, giacchè in modo cristallino spiegano in dettaglio il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, per arrivare alla decisione relativa all’avvocato senza studio legale: “Né la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247, in particolare l’art. 7 di essa, relativo al “domicilio”, né il codice deontologico forense obbligano l’avvocato, per esercitare la sua professione, ad avere la disponibilità di un ufficio a ciò dedicato. In particolare, l’art. 7 della l. n. 247/2017 prevede solo che egli abbia un “domicilio”, ovvero in termini semplici un recapito ove essere reperibile e ricevere gli atti, ma non vieta che esso, al limite, coincida con la propria abitazione.
Pertanto, l’apertura di uno studio come comunemente inteso rientra nella libera scelta del professionista. Inoltre, lo studio legale, anche quando esiste, non è di per sé luogo pubblico o aperto al pubblico, come si desume, per implicito, dalla costante giurisprudenza penale, secondo la quale commette il reato di violazione di domicilio previsto dall’art. 614 c.p. chi acceda allo studio di un avvocato, o vi si trattenga, contro la volontà del titolare: per tutte, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 aprile – 26 luglio 2018 n. 35767″.
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Concludendo, è ben chiaro dunque che l’avvocato senza studio legale, ha soltanto bisogno di un domicilio, per poter legittimamente esercitare questa professione; e detto domicilio può anche coincidere con casa propria, ovvero la sua residenza. Anzi, la legge vigente non vieta altresì che sia l’avvocato – senza studio legale – a recarsi presso la residenza della parte, per svolgere il suo mandato, ed in luogo che quest’ultima ritenga adeguato anche alle proprie esigenze di salute.
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