Multa falsa sul parabrezza: si rischia penalmente? Ecco la risposta
Multa falsa sul parabrezza: si rischia penalmente? Ecco la risposta
Forse non tutti gli automobilisti lo sanno, in particolare coloro che sono sempre rispettosi delle regole di cui al Codice della Strada, ma è assai diffuso un particolare trucco che di ‘legale’ non ha nulla e che ha a che fare con la multa sul parabrezza. L’automobilista lascia il proprio veicolo in un’area in divieto di sosta e, per evitare rischi di multa, mette sul tergicristalli una sua precedente multa o il verbale d’infrazione, sottratto ad un’altra auto in modo da sembrare riferito al proprio mezzo. Lo scopo, evidentemente, è quello di ingannare il vigile che passa e che potrebbe pensare che la multa sia già stata inflitta da un collega. Ebbene, in una situazione come questa, il responsabile che cosa rischia? ovvero se usa una multa falsa per cercare di non pagare la sanzione, facendo credere di essere già stato multato, a cosa va incontro? si tratta di un caso di truffa? Vediamolo.
Multa falsa e truffa: ci sono gli estremi?
In effetti, di truffa – in termini generali – si può quanto meno ragionare. Si rientra nel penale, e i casi di denuncia non sono mancati. Tuttavia, la prassi ci insegna che non è così semplice giungere alla condanna del responsabile della condotta relativa alla multa falsa.
Non deve stupire infatti che, recentemente, alcuni membri della polizia locale di Varese abbiano denunciato un automobilista, proprio per la multa falsa di cui sopra. Secondo la ricostruzione dei fatti, questi avrebbe sottratto la multa sul parabrezza di altra auto vicina, in modo da far sembrare di esser già stato sanzionato. La denuncia in questione era fondata sulla tentata truffa ai danni dello Stato, ma anche sulla sottrazione di atto pubblico, ovvero reati, per i quali i rischi di condanna non sono lievi.
Ma attenzione: la truffa secondo il Codice Penale necessita dei cosiddetti artifici e/o raggiri: il primo consiste in un’alterazione della realtà esterna per ingannare, il raggiro invece è un vero e proprio inganno diretto sulla psiche del truffato.
Il punto è che in un caso di multa falsa come questo, chi sottrae la multa dal parabrezza altrui non sta dando luogo ad alcun falso, non sta alterando la realtà bensì sta letteralmente spostando un documento. Di truffa si potrebbe parlare se l’automobilista modificasse gli estremi del verbale o se lo riproducesse al pc. Anzi, un qualsiasi poliziotto mediamente preparato sa che è tenuto a controllare il documento presente sul parabrezza, onde verificare che tutto sia regolare: è un pubblico ufficiale ed è munito delle competenze tali da non poter cadere in errore, in caso di multa falsa per la sottrazione del verbale da altro parabrezza.
Piuttosto, se il vigile è indolente e non controlla la multa già presente sul parabrezza, potrebbe se mai essere ritenuto responsabile, per negligenza nel compimento degli atti del proprio ufficio.
Certamente, si potrebbe pensare che – nel caso della multa falsa – è configurabile il tentativo di truffa, ma appunto una persona di media diligenza, ossia un poliziotto di media preparazione, non dovrebbe mai limitarsi a presumere qualcosa, a distanza di metri, senza prima averla acclarata in prima persona. Altrimenti la responsabilità si può ribaltare e ricadere su di lui.
Il caso della sottrazione di atto pubblico: ci sono gli estremi?
Come abbiamo appena visto, in caso di multa falsa la condanna per truffa non è così probabile, anzi tutt’altro.
Ci si potrebbe altresì domandare quali sono i rischi gravanti su chi prende il verbale altrui per usarlo come multa falsa, in relazione al reato di sottrazione di atto pubblico. Anche in questo ambito, il Codice penale è, come al solito, piuttosto chiaro. Infatti sanziona i comportamenti che integrano:
- soppressione dell’atto;
- distruzione dell’atto;
- occultamento dell’atto.
Se ne deduce facilmente che il caso della multa falsa di cui sopra non rientra nella disposizione del Codice. Inoltre, giacchè nel diritto penale non vale mai l’interpretazione analogica, che va oltre i casi elencati nella norma, non si può parlare, neanche per analogia, di sottrazione di atto pubblico in caso di multa falsa, perchè sottratta al parabrezza di un’altra macchina.
Concludendo, se queste sono le considerazioni da farsi, è pur vero che i giudici talvolta hanno emesso decisioni di tenore diverso rispetto a quanto detto, con esiti a volte assolutamente imprevisti. Perciò, onde evitare ogni possibile pericolo di vedersi inflitta una sanzione penale, ben più grave di una multa – sanzione amministrativa pecuniaria – è sempre auspicabile che l’automobilista non sottragga le multe poste nei parabrezza altrui, non seguendo dunque una comportamento irrispettoso della legge, e di non così rara verificazione pratica.
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