Etilometro senza avvocato si può fare? Il punto della Casssazione
I casi di guida in stato di ebbrezza non sono di certo rari. Oltre al rischio di provocare un incidente, con danni alla propria salute e a quella altrui, c’è anche la possibilità di essere fermati per fare l’alcoltest con l’etilometro, ossia quel dispositivo che serve per capire qual è il valore dell’etanolo contenuto nel sangue al momento della rilevazione.
Il punto è il seguente: l’automobilista che, in ipotesi di guida in stato di ubriachezza, sia invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, ha diritto all’assistenza del proprio avvocato di fiducia. Anzi, l’agente delle forze dell’ordine non dovrebbe dimenticare di avvisarlo della possibilità di nomina di un difensore di fiducia. Non sempre, però, l’assistenza è diritto del guidatore. Vediamo perchè.
Etilometro ed avviso al conducente: è sempre necessario?
In linea generale, come accennato, in tema di illecito relativo alla guida in stato di ebbrezza, gli agenti dovrebbero segnalare a colui che va sottoposto a test dell’etilometro, che sussiste facoltà di assistenza da parte dell’avvocato. Pertanto, in ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di avviso, conseguenza sarebbe la nullità della sanzione, da contestarsi però subito.
Tuttavia, autorevole giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che, per la prova dell’effettivo adempimento dell’obbligo di dare avviso all’automobilista della facoltà di avere l’assistenza del proprio avvocato, basta che di tale circostanza sia citata negli atti di polizia giudiziaria. Ci si riferisce, in particolare, al verbale e alla comunicazione di notizia di reato. D’altronde, è risaputo che sono atti pubblici, e dunque costituiscono piena prova.
In altre parole, gli agenti di polizia sarebbero liberi anche di non comunicare a voce quanto sopra, prima di effettuare il test etilometro, semplicemente immettendolo nel verbale compilato contestualmente.
Etilometro e avviso al conducente: la deposizione dell’agente
Secondo la tesi della Cassazione, indicata in altra sentenza, la prova dell’effettivo adempimento dell’obbligo d’avvisare la persona da sottoporre ad test etilometro circa la possibilità di assistenza da parte di difensore di fiducia, può essere desunta anche se non compare nel verbale. Infatti, anche la deposizione dell’agente può costituire prova del rispetto dell’obbligo. Inoltre, essendo egli un pubblico ufficiale, contestare quanto da lui sostenuto, significa dover intraprendere un iter ad hoc, denominato querela di falso.
Sulla scorta della giurisprudenza, appare piuttosto arduo per l’automobilista provare che l’avviso di nomina il legale prima del test etilometro, non è mai stato dato.
Lo stato psicofisico non deve differire l’alcoltest
Sempre la giurisprudenza della Cassazione ci ricorda che le forze dell’ordine non debbono aspettare che l’automobilista sia in condizioni di salute tali da comprendere l’avviso in questione, prima di poter svolgere l’alcoltest con etilometro. Infatti per la Suprema Corte: “In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta”.
Insomma, parole assai chiare che restringono, in qualche modo, il diritto del guidatore al difensore di fiducia, affinchè garantisca il rispetto dei diritti dell’automobilista durante l’alcoltest.
Le forze dell’ordine devono aspettare che arrivi l’avvocato?
Inoltre, i giudici hanno chiarito che l’etilometro senza avvocato è applicabile legittimamente laddove questi non possa recarsi immediatamente sul luogo in cui è il guidatore cui si contesterebbe lo stato di ebbrezza.
Infatti, come citato sopra, l’alcooltest via etilometro consiste pur sempre in un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile. Ciò comporta che gli agenti debbano agire con tempestività, però dando avviso alla persona da testare, che può farsi assistere da un difensore. Tuttavia, a tale avviso non consegue anche che i verbalizzanti debbano attendere per forza un tempo – anche minimo – per veder arrivare il legale, essendo l’alcoltest un esame da svolgersi immediatamente.
Concludendo, se il guidatore dovesse rifiutarsi di svolgere il test con etilometro, le forze dell’ordine non sarebbero di certo obbligate all’avviso di cui sopra, per ragioni logiche: infatti, la presenza del difensore sarebbe funzionale esclusivamente al detto test con etilometro.
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