RC professionale avvocati: cosa sapere?
Per tutti i soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale non è facoltativo, ma un obbligo di legge. A prevederlo, in particolare, è il decreto attuativo del DPR n. 137 del 7 agosto del 2012. Tale imposizione riguarda tutti gli avvocati che lavorano in qualità di liberi professionisti; per le società, per gli studi associati e per le associazioni professionali, i collaboratori, i soci, i professionisti associati e i partner sono assicurati unicamente per le attività che svolgono in nome e per conto del datore di lavoro.
I preventivi vanno online
Se si è alla ricerca di un preventivo per l’assicurazione RC per l’avvocato, si può fare riferimento a siti che permettono di richiedere e ottenere più preventivi direttamente online, e dove confrontare le diverse soluzioni che vengono proposte e di acquistare, se si è interessati, quella che si ritiene più in linea con le proprie aspettative e con le proprie esigenze. Vale la pena di ricordare che il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 12 della legge professionale forense n. 247 del 2012, che riguarda la disciplina della professione forense.
La copertura della RC per gli avvocati
Questo tipo di polizza serve a proteggere chi la detiene rispetto alle richieste di risarcimento che possono essere avanzate da terzi nel corso del periodo di validità dell’assicurazione in relazione a eventi che sono avvenuti nello svolgimento delle attività su cui si estende la copertura. Essa riguarda, inoltre, le spese e i costi che devono essere affrontati per l’attività di difesa del soggetto assicurato e per il rimborso dei provvedimenti giudiziali. In genere, le richieste di risarcimento con cui hanno a che fare gli avvocati riguardano inadempimenti formali: per esempio, la nullità degli atti processuali, la distruzione colposa o la perdita dei documenti e il ritardo deposito degli atti.
La polizza assicurativa claims made
In base alla polizza del tipo claims made, la copertura riguarda i fatti e le richieste di risarcimento avanzate anche dopo la scadenza della polizza. Comprende infatti anche un periodo di retroattività e di postuma. Dopo che il periodo di validità dell’assicurazione si conclude, nel caso in cui essa non sia rinnovata non vengono coperte le richieste di risarcimento che vengono avanzate alla compagnia assicurativa.
Le estensioni
Gli avvocati hanno la possibilità di scegliere l’estensione, tra cui ad esempio sindaco e revisore dei conti o l’estensione componente del consiglio di amministrazione. Nel primo caso, la tutela riguarda le richieste di risarcimento che possono provenire da enti, società o terzi in relazione ad atti illeciti che sono stati eseguiti nello svolgimento delle mansioni di revisore e di sindaco di enti e società. Nel secondo caso, invece, il soggetto assicurato viene tenuto indenne rispetto a richieste di risarcimento relative a errori che egli ha compiuto nel corso delle mansioni svolte in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società.
Quali richieste di risarcimento non sono coperte
Non tutte le richieste di risarcimento sono coperte dalla polizza RC professionale avvocati. In particolare, sono escluse quelle che riguardano i danni conseguenziali e gli atti illeciti che sono stati compiuti prima della decorrenza del periodo di retroattività della polizza. Sono escluse anche le obbligazioni di natura fiscale e l’inosservanza di obblighi che il soggetto assicurato aveva assunto in maniera volontaria per contratto. Infine, la copertura non si estende agli atti illeciti di soggetti che non risultano iscritti all’Ordine degli Avvocati e ai danni materiali o corporali causati da eventi che non possono essere imputati direttamente a un obbligo professionale.
Che cosa bisogna sapere prima di stipulare la polizza
Le franchigie variano a seconda del fatturato e delle estensioni. In particolare, nel caso di attività ordinaria sono di 500 euro o di almeno 1.000 euro a seconda che il fatturato sia inferiore o superiore a 100.000 euro. Nel caso di attività di sindaco, invece, la franchigia è di 2.000 euro o di 5.000 euro a seconda che il fatturato sia inferiore o superiore a 100.000 euro. È di 250.000 euro il massimale minimo, fermo restando che si può optare anche per una cifra maggiore.
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