Abuso edilizio: chi ne risponde e che cosa si rischia

Modellino casetta

Abuso edilizio: chi ne risponde e che cosa si rischia

L’abuso edilizio è spesso citato nelle notizie di cronaca che leggiamo sui giornali o ascoltiamo durante i tg. Stiamo infatti parlando di un illecito assai diffuso nel nostro paese, e che in passato ha comportato – purtroppo – anche alcune tragedie, con perdite di vite umane, legate alla costruzione di case e fabbricati in aree sottoposte a vincoli di natura paesaggistica e ambientale.

In base alle norme vigenti in ambito civile e penale, non vi sono dubbi: l’abuso edilizio consiste in una violazione compiuta da chi edifica, ma senza aver domandato ed ottenuto il permesso costruire o senza la dichiarazione di inizio attività. Vediamo più nel dettaglio, e soffermiamoci anche su chi risponde di pratiche di questo tipo.

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Abuso edilizio: cos’è e quando rileva

Le norme vigenti, riguardanti la materia delle costruzioni sono molto articolate e rigide in Italia, predisponendo e regolando ogni aspetto della progettazione e realizzazione di un fabbricato e di un’opera di ambito edile.

Come sopra anticipato – sia in ambito civile, che in ambito penale – realizzare un abuso edilizio significa avviare un’opera senza aver domandato ed ottenuto gli obbligatori permessi, fino alla sua realizzazione finale. Più nel dettaglio, la responsabilità collegata all’illecito, sussiste perchè manca un permesso di costruire ad hoc o una denuncia di inizio attività, prima denominata DIA e adesso detta SCIA, ossia segnalazione certificata di inizio attività. Quest’ultima in Italia è un’autorizzazione amministrativa che ha sostituito, in molti circostanze, la denuncia di inizio attività.

Ma attenzione: abbiamo detto che le norme vigenti in ambito edile sono piuttosto rigide. Ed infatti l’abuso edilizio rileva anche laddove si sia in possesso di regolari permessi: pensiamo all’ipotesi pratica dell’opera che non rispetta e supera la volumetria per la quale si è proceduto a domandare ed ottenere il permesso di costruire. Tipico il caso in cui si procede ad innalzare l’abitazione di un piano ulteriore, rispetto a quello che era il progetto originale.

Abuso edilizio: come funziona la denuncia in questo caso? La verifica in Comune

A questo punto, ci si potrebbe domandare chi è che accerta che si è verificato un abuso edilizio. Ebbene, la denuncia può essere compiuta da un qualsiasi privato cittadino, anche solo nel sospetto o dubbio che la costruzione possa essere abusiva. E ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un’opera confinante con la sua proprietà immobiliare oppure no.

L’interessato potrà dunque andare presso l’Ufficio Tecnico del Comune in cui è collocato l’immobile per una verifica. Là potrà domandare di vedere gli atti relativi all’edificio, di cui contesta la regolarità della costruzione: per questa via, sarà possibile capire se è davvero in gioco un abuso edilizio.

L’accesso ai documenti è libero, ed anzi nessuno potrà vietarlo, giacchè il reato di abuso edilizio attiene all’intera comunità e non consiste dunque in un mero fatto privato. I funzionari addetti del Comune sono inoltre obbligati a non rivelare o rendere nota a l’identità del soggetto privato che ha chiesto informazioni in proposito. Pertanto, si può procedere con una verifica in modo anonimo, a garanzia di tutela della privacy e per evitare possibili ritorsioni.

In che modo fare la denuncia e a chi

Una volta che, a seguito dei controlli, appaia fondata l’ipotesi che si tratti di un abuso edilizio, due sono le possibili strade per fare denuncia in modo formale ed ufficiale:

Rimarchiamolo: in linea generale, la denuncia, anche dopo mesi ed anni, deve essere comunque presa in considerazione per capire se davvero ci sono responsabilità. Anzi, chi l’ha presentata ha diritto a sapere quali sono le motivazioni che giustificherebbero la mancanza di un sopralluogo a scopo ispettivo.

Demolizione dell’abuso: come funziona?

Come non pochi già sapranno, la tipica condanna per chi ha realizzato un abuso edilizio è rappresentata dalla demolizione della costruzione, in mancanza dei permessi necessari o che non rispettano regole e vincoli del piano regolatore applicato. L’ordine di demolizione non sempre scatta però: può non esservi in caso di piccoli interventi edili.

La demolizione consiste in una sanzione amministrativa, non penale. Si tratta infatti di un obbligo di fare il cui scopo non è quello di punire il reo, ossia il responsabile dell’abuso edilizio, ma di ripristinare lo stato anteriore dei luoghi, al fine di tutelare il territorio. 

E’ il Comune nel quale si trova l’opera abusiva, ad emettere il cosiddetto decreto di demolizione dell’opera, che deve effettuarsi entro 90 giorni dalla sua emanazione, ma soprattutto a totale carico di chi ha realizzato l’abuso edilizio in oggetto.

Ci si potrebbe altresì domandare che cosa succede se il soggetto responsabile non provvede, con mezzi propri, alla demolizione del manufatto e al ripristino alla situazione iniziale.

Ebbene, in queste circostanze – non rare nella prassi – si ha l’automatica acquisizione del bene, in via gratuita, al patrimonio del Comune.

Ma non solo: la costruzione abusiva sarà poi demolita dal Comune, con spese fatte gravare sul responsabile o i responsabili dell’abuso edilizio.

Attenzione però: nel non remoto caso in cui il fabbricato sia considerato di interesse pubblico, può anche essere conservato invece che demolito, restando parte del patrimonio del Comune.

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Chi è il soggetto che deve eseguire l’ordine?

Coerentemente con quanto detto finora, ci si potrebbe domandare su chi ricade l’ordine di demolizione in questione. Ebbene, esso grava sempre sul proprietario dell’immobile, ossia sul solo soggetto che ha poteri di intervento sullo stesso.

Nel caso concreto dell’acquisto di immobile con abuso edilizio, l’ordine di demolizione vale nei confronti dell’acquirente. Invece, in ipotesi di successione di un immobile abusivo, la demolizione ricade sugli eredi; nel diverso caso di un’abitazione in comunione dei beni tra coniugi, destinatari dell’ordine di demolizione – e responsabili allora se inottemperanti – sono ambo i coniugi. Se la casa è in affitto, l’ordine di demolizione è notificato al proprietario del bene, non all’inquilino.

In buona sostanza , l’ordine di demolizione di un abuso edilizio può essere rivolto anche contro il soggetto che, di fatto, ha la disponibilità materiale del bene, pur non essendo responsabile dell’abuso in questione.

Concludendo, non possiamo non rimarcare che l’accertamento della responsabilità penale, in capo al soggetto responsabile dell’abuso edilizio, comporta pene di non lieve entità, rischiandosi l’arresto e l’ammenda, ossia una sanzione pecuniaria anche di svariate decine di migliaia di euro. Insomma, ragioni sufficienti per scegliere di edificare in piena conformità alle leggi vigenti.

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