Negozio giuridico: che cos’è? Il punto della giurisprudenza

Testamento olografo e defunto incapace di intendere e di volere come funziona

Negozio giuridico: che cos’è? Il punto della giurisprudenza

Il diritto civile è costellato di espressioni tecniche, il cui significato può sfuggire a chi non è un ‘addetto ai lavori’. Tra queste espressioni, una in particolare vogliamo qui vedere più da vicino: si tratta del cosiddetto ‘negozio giuridico‘. Quest’ultimo, pur avendo radici che risalgono agli inizi dell’Ottocento, non è stato mai regolato compiutamente nel Codice Civile, che infatti non ne dà una definizione in nessun articolo. E’ stata allora la dottrina giurisprudenziale, nel corso del tempo, a chiarire il significato di questo concetto, fondamentale in materia rapporti civilistici. Entriamo più nel dettaglio.

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Negozio giuridico: di che si tratta in concreto? L’atto giuridico

Grazie al citato contributo dei giudici, che non di rado nei loro provvedimenti meglio dettagliano quanto previsto dalla legge, o addirittura integrano quanto mancante nel dettato normativo, oggi possiamo dire con esattezza che cos’è un negozio giuridico e perchè rileva così tanto in materia di diritto civile.

Tecnicamente, o secondo il linguaggio dei giuristi, un negozio giuridico consiste nella dichiarazione di volontà con cui sono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto.

In altre parole, un negozio giuridico è un atto di autonomia privata. Con atto intendiamo un atto avente rilievo per il diritto, con il quale si manifesta un fatto collegabile ad un certo soggetto, persona fisica o giuridica, e titolare di diritti. Insomma è un atto proveniente dall’uomo, tale da produrre effetti giuridici.

Rimarchiamo che il negozio giuridico per antonomasia è il contratto e si parla comunemente di atti giuridici con riferimento al testamento, al contratto di affitto, alla sentenza del magistrato. Ma l’elenco è sterminato e non possibile completarlo qui.

L’autonomia privata ha un fondamento nella Costituzione

Il secondo fattore caratterizzante il negozio giuridico è, come detto, l’autonomia privata.

In buona sostanza, l’autonomia privata si riferisce al potere conferito dall’ordinamento giuridico statale ai singoli, o ad un insieme di individui, di disciplinare ed autoregolare in modo libero e spontaneo i propri interessi, attraverso manifestazioni di volontà, collegate alla propria sfera giuridica. E tutto ciò senza ingerenze di terzi.

Insomma, il principio dell’autonomia privata è rappresentato dal potere di autodeterminazione del soggetto, ossia la sua facoltà di decidere della propria sfera giuridica, come meglio crede. Anzi, il principio in oggetto può essere incluso tra le libertà fondamentali del cittadino in base al disposto dell’art. 2 della Costituzione italiana.

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Vero è che esistono molteplici categorie di negozio giuridico, come emerge dall’amplissima dottrina giurisprudenziale in materia. Abbiamo negozi giuridici mortis causa, ossia il testamento, ed abbiamo negozi giuridici inter vivos, come i comunissimi contratti di compravendita. Ed abbiamo negozi giuridici unilaterali, bilaterali e plurilaterali, a seconda del numero di parti coinvolte nell’atto di autonomia privata.

Concludendo, si può ben notare che l’espressione ‘negozio giuridico’ significativamente aiuta a capire come funzionano le relazioni tra privati in base alla legge; anzi, si può dire che il negozio giuridico regoli le normali relazioni sociali ed economiche, ed anche permette di stabilire – come nel caso del testamento – chi potrà disporre dei propri beni, dopo il decesso. L’utilità pratica di detto concetto è dunque cristallina.

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