Permessi retribuiti non goduti: sono pagati al lavoratore?
Come ben sappiamo, il diritto del lavoro tutela i lavoratori con una serie di garanzie, tra cui quella rappresentata dai permessi. Infatti le norme in materia, contenute nelle leggi e nei CCNL, comportano che il lavoratore possa usufruire di un tot di ore di assenza dal posto di lavoro, ricevendo ugualmente lo stipendio, come se avesse lavorato.
Si tratta dei permessi retribuiti, i quali non sempre possono essere goduti nell’immediato. Anzi, spesso accade che le ore di permesso si accumulino e i lavoratori di fatto non li utilizzino. La domanda cui vogliamo dare una risposta è la seguente: i permessi retribuiti non goduti sono pagati al lavoratore oppure no? ovvero, che cosa dicono le norme in proposito? Vediamolo.
Permessi retribuiti non goduti: il contesto di riferimento
Prima di capire che succede in caso di permessi retribuiti non goduti, occorre ribadire il concetto: i permessi retribuiti sono lassi di tempo in cui al lavoratore è concesso, per specifiche circostanze e motivi personali, di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione prevista in contratto. Non sempre però è facile combinare le necessità del lavoratore con quelle dell’azienda e, pertanto, non è sempre facile usufruire tempestivamente dei permessi.
Attenzione a non confondere i permessi (non goduti) con le ferie: se è vero che entrambe devono essere liquidati in busta paga, è altrettanto vero che le ferie hanno un fondamento differente. E di queste ultime abbiamo parlato ad esempio qui.
Resta comunque il fatto che sia in Costituzione, che nella legge e nei CCNL, è previsto il diritto di ciascun lavoratore ad avere a disposizione dei giorni nei quali assentarsi dal lavoro senza perdere il posto né lo stipendio.
Tipologie di permessi
Per la generalità dei lavoratori sussistono due tipologie di permessi retribuiti, previsti in busta paga:
- i ROL (Riduzione Orario di Lavoro): sono permessi retribuiti che, di fatto, diminuiscono l’orario di lavoro del lavoratore, restando identico lo stipendio;
- le ex festività o festività soppresse: consistenti in ore di permesso previste dai CCNL, per compensare l’abolizione, da parte della legge vigente, di alcune festività nazionali del passato.
Inoltre, sussistono – sia per i lavoratori del settore privato che pubblico – delle specifiche tipologie di permessi retribuiti accordati per specifiche necessità (ad es. assenza per sostenere un esame universitario).
Non solo: le norme di diritto del lavoro prevedono anche ipotesi in cui il lavoratore può assentarsi e non recarsi al lavoro, senza però intascare alcunchè per le ore non lavorate. Si tratta ad es. del congedo per la malattia del figlio e altri casi di permessi non retribuiti.
Per quanto riguarda regole e modalità di utilizzo dei permessi bisogna tener conto delle leggi e dei CCNL. In particolare, i permessi retribuiti regolati dalle normative di legge sono applicabili indistintamente a tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati. Anzi, nessun CCNL può farli venire meno.
I singoli comparti possono regolare la materia in dettaglio, comportando dei trattamenti di maggior favore verso i dipendenti, ma mai norme peggiorative rispetto a quelle di legge.
ROL ed ex festività: scadenza e pagamento
I citati ROL fanno dunque parte dei permessi retribuiti, che i dipendenti possono sfruttare nel corso dell’anno in accordo con l’azienda. Ciascun CCNL dispone l’ammontare del ROL per ogni categoria professionale. Sono in gioco però alcune variabili come inquadramento e mansioni da svolgere. Se detti permessi retribuiti non sono fruiti, si accumulano fino a scadere dopo 12 o 24 mesi, in base al contratto. Alla scadenza, l’azienda deve però pagare queste ore in busta paga.
Le ex festività consistono, come detto, in giorni lavorativi che corrispondono a giornate festive oggi soppresse. Sono perciò date precise che, laddove cadessero in un giorno non lavorativo come la domenica, non consentirebbero alcun vantaggio. Se non sfruttate, invece, danno diritto ad un indennizzo economico, versato in busta paga all’inizio dell’anno successivo.
E’ usuale infatti che il CCNL di riferimento disponga espressamente che i permessi retribuiti, non fruiti entro l’anno di maturazione, decadano e debbano essere monetizzati, con erogazione al lavoratore di un importo corrispondente alla retribuzione (in atto al momento della scadenza) relativa ai permessi retribuiti, appunto non goduti.
Concludendo, rimarchiamo che i permessi retribuiti non goduti, a differenza delle ferie, non sono persi dal lavoratore, se non sfruttati. Infatti, laddove il dipendente non ne usufruisca durante l’anno ha diritto – come visto – al loro pagamento (monetizzazione) da parte del datore di lavoro. Ecco allora una differenza fondamentale rispetto alle ferie: esse infatti rappresentano un diritto al quale il lavoratore non può rinunciare, neanche su versamento di una somma sostitutiva. Le ferie, non a caso, sono garantite dalla stessa Costituzione, giacchè esse servono al recupero delle energie psico-fisiche e alla soddisfazione delle esigenze di tipo ricreativo, culturale e familiare.
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