Prescrizione del bollo auto: ecco quando non si paga
E’ risaputo che gli automobilisti non amino il bollo auto, un tributo che talvolta non pochi dimenticano di pagare. Il problema è che, in queste ultime circostanze, l’interessato potrebbe incappare nella notifica di una richiesta di pagamento, con importo maggiorato, per l’applicazione di interessi e sanzioni. Ma attenzione: passato un certo periodo di tempo dal mancato versamento della tassa relativa al bollo auto, scattano i termini di prescrizione del bollo auto. A seguito di ciò, la Regione non può più pretendere ed ottenere il versamento della tassa. Vediamo dunque più da vicino come funziona e quando, di fatto, non si paga.
Bollo auto e prescrizione: il contesto di riferimento
Ricordiamolo per completezza: il bollo auto consiste in una tassa regionale che ogni proprietario di un mezzo iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è tenuto a pagare anno dopo anno, indipendentemente dal fatto che il mezzo circoli o no. Il soggetto destinatario del versamento è la Regione di residenza.
Abbiamo detto che il bollo auto va in prescrizione: che significa? Ebbene, per legge c’è un termine massimo entro cui l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono domandare il versamento dei bolli auto non pagati. Scaduto il termine in oggetto, l’automobilista non può più essere sottoposto ad alcun obbligo ulteriore di pagamento.
In linea generale, possiamo affermare che il bollo auto, ossia la tassa automobilistica meno amata dagli italiani, cade in prescrizione entro il terzo anno posteriore a quello in cui si sarebbe dovuto pagare l’importo dovuto. Vero è che qualche anno fa si tentò di alzare il termine a 10 anni all’interno della proposta di una manovra finanziaria: il tentativo fu però infruttuoso.
Pertanto, due situazioni potranno verificarsi:
- se la tassa è stato correttamente versata ma la Regione notifica comunque la richiesta di versamento dell’importo, sarà sufficiente agire tramite ‘annullamento in autotutela‘, mostrando la ricevuta che comprova l’avvenuto pagamento dell’importo;
- invece, se l’avviso/notifica bollo auto non versato è fondato, giacchè l’interessato non ha ancora pagato, andranno verificati con precisione i termini della richiesta, per evidenziare l’eventuale prescrizione.
Insomma, il meccanismo della prescrizione è essenziale per capire se sussiste ancora l’obbligo di versamento, oppure no.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
Ricapitolando, se il bollo auto non è stato pagato per un triennio, la tassa subisce la prescrizione. Ecco perchè il termine di prescrizione in questione è triennale e comincia a decorrere a partire da primo gennaio dell’anno successivo all’anno nel quale la tassa deve essere versata, terminando il 31 dicembre del terzo anno.
Pertanto, se un bollo auto è correlato al 2017 e tuttavia è stato notificato all’automobilista proprietario un avviso di accertamento nel mese di gennaio 2021, senza essere stato redatto alcun atto interruttivo della prescrizione dello bollo auto, la richiesta di pagamento dovrà ritenersi infondata ed illegittima.
In altre parole, la cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione dovrà ritenersi in queste circostanze, nulla e potrà anzi essere impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto.
Invece, se è stato notificato all’interessato un atto interruttivo della prescrizione bollo auto, ma dopo di esso, nei tre anni solari posteriori, non è stato notificato altresì alcun avviso di accertamento, allora la prescrizione decorrerà dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto – facendo un rapido esempio – se durante i tre anni l’automobilista riceve la notifica di un avviso di accertamento o cartella esattoriale, i tre anni ricominciano a decorrere dal giorno posteriore a quello del ricevimento della comunicazione. D’altronde, ciò è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione.
Abbiamo citato i cd. ‘atti interruttivi’ della prescrizione: quali sono in concreto? Ebbene, menzioniamo di seguito i più significativi:
- sollecito di pagamento;
- avviso di accertamento da parte della Regione;
- preavviso di fermo del mezzo;
- atto di pignoramento;
- intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione esattoriale;
- notifica della cartella esattoriale.
Inoltre, autorevole giurisprudenza ha rimarcato che, affinché la prescrizione bollo auto sia interrotta dall’Ente che chiede il pagamento del bollo auto, è obbligatorio che l’atto interruttivo sia portato a conoscenza del debitore-automobilista.
Notifica cartella esattoriale: cosa fare?
La domanda è assolutamente legittima: c’è chi si chiederà cosa fare a seguito della notifica della famigerata cartella. Ebbene, dopo la notifica della cartella di pagamento ci sono 60 giorni di tempo per versare il dovuto. Se l’interessato continua a non provvedere al bollo auto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere in via giudiziale, attivando l’iter di esecuzione forzata o una misura cautelare (fermo amministrativo dell’auto). Ma attenzione però: se l’atto giudiziale in questione, è notificato dopo la prescrizione, diventa nullo.
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Sanatoria della tassa automobilistica
Per concludere, dobbiamo ricordare che nel Decreto Fiscale 2019, denominato “strappa-cartelle”, è stata prevista la rottamazione bollo auto per tutti quei debiti inclusi nell’arco temporale dal 2000 al 2010 e con un importo totale fino a 1000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni). Detta sanatoria è mirata a tutti i cittadini, a prescindere dal reddito, e la cancellazione del debito avviene in automatico, così come stabilito dalle norme. Ne consegue che l’interessato non dovrà esibire alcun tipo di documentazione alla Agenzia delle Entrate per poter sfruttare il condono.
L’interessato dovrà però accertarsi che l’iscrizione a ruolo correlata al bollo auto sia avvenuta nel lasso di tempo citato: altrimenti, se è avvenuta dopo, il beneficio della rottamazione bollo auto – di cui al Decreto Fiscale 2019 – non potrà essere conseguito.
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