Avvocati e divieti di esercitare alcune attività: ecco quali sono e le sanzioni
Avvocati e divieti di esercitare alcune attività: ecco quali sono e le sanzioni
Il ruolo dell’avvocato, come è noto, prevede molteplici attività: egli infatti rappresenta i propri clienti in un tribunale, interpreta le norme vigenti per fornire consulenza ed assistenza a questi ultimi, ma anche li supporta innanzi ad un giudice per questioni e cause di diritto pubblico o privato. La finalità è quella di ottenere così un provvedimento favorevole, da parte del giudice, attraverso la raccolta e presentazione di documenti e prove ed argomentazioni a tutela della parte assistita.
In questo quadro, è necessario ricordare che l‘articolo 18 della legge professionale forense – ossia la legge n. 247 del 2012 – fissa delle attività o incarichi incompatibili con la professione. Sono inoltre previste delle sanzioni per gli avvocati che violano queste regola in tema di incompatibilità di ruoli. Vediamo nel dettaglio.
Avvocati ed attività incompatibili con la professione: la lista
In verità, come ora elencato, non sono affatto poche le limitazioni nei confronti degli avvocati, che sono per legge tenuti a non svolgere tutta una serie di attività lavorative. Al divieto di iscrizione all’albo dei geometri, previsto dal parere n. 16 del 2016 del CNF, si sommano le ipotesi previste dal seguente elenco (art. 18 legge n. 247 del 2012):
- professione di notaio;
- attività di lavoro autonomo svolte continuativamente e professionalmente, tranne quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
- attività di impresa commerciale;
- qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale;
- qualifica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;
- qualifica di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali;
- attività di lavoro subordinato, anche part-time;
- professione di notaio.
Tecnicamente, detti divieti rappresentano per gli avvocati degli obblighi di natura deontologica. Inoltre, gli avvocati devono comunque non svolgere tutte quelle attività o ruoli che non sono compatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.
Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi
Ovviamente, se quanto sopra non viene rispettato da coloro che esercitano la professione forense, sono consequenziali le sanzioni, di tipo disciplinare. Gli avvocati che svolgono attività incompatibili, rischiano di dover fare i conti con un procedimento disciplinare in cui, se è accertata una condotta difforme dalle regole, sarà stabilita una sanzione proporzionale alla gravità della condotta e al danno eventualmente arrecato ai clienti ed ai propri colleghi avvocati. Ed anche i possibili precedenti disciplinari hanno un peso. Ecco le sanzioni, in ordine di gravità:
- avvertimento;
- censura;
- sospensione dall’esercizio della professione;
- radiazione dall’albo.
In particolare quest’ultima consiste nella sanzione inflitta per condotte gravi “che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro“. In altre parole, la radiazione comporta “l’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro“. E’ chiaro che, in ragione della portata di tale sanzione, è necessario che la condotta contestata sia grave e che si configuri in una ripetuta violazione dei fondamentali e più cogenti obblighi professionali, attuata dall’avvocato responsabile.
Concludendo, l’articolo 18 summenzionato precisa che gli avvocati hanno tuttavia il diritto di iscriversi “nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro“. Non solo: “E’ fatta salva la possibilita’ di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa“. E, nell’ambito delle società, in questo articolo si trova altresì scritto che “L’incompatibilita’ non sussiste se l’oggetto della attivita’ della societa’ e’ limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonche’ per gli enti e consorzi pubblici e per le societa’ a capitale interamente pubblico“.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it