Divieto di spostamento tra Regioni: scatta la proroga fino al 25 febbraio
Divieto di spostamento tra Regioni: scatta la proroga fino al 25 febbraio
In queste ultime settimane la campagna di vaccinazione sta procedendo a rilento, o comunque con numeri che non possono essere considerati soddisfacenti, in una prospettiva di medio-lungo termine. E al momento i contagi non arretrano in modo significativo. Ecco allora palesarsi la necessità di una proroga del divieto di spostamento tra Regioni, originariamente fissato fino al 15 febbraio con circolare del Viminale del 18 gennaio scorso. La nuova data in cui terminerà il divieto è, salvo ulteriori proroghe, il 25 febbraio. Vediamo più da vicino.
Divieto di spostamento tra Regioni: il provvedimento sulla proroga
In Gazzetta Ufficiale, è possibile trovare questa novità: infatti, il divieto di spostamento tra Regioni è stato oggetto di proroga fino al 25 febbraio 2021, a seguito della pubblicazione in GU serie generale n. 36, del Decreto n. 12 del 12 febbraio 2021.
Nel dettaglio, l’art. 1 del provvedimento citato dispone che dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intera penisola, sia vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di differenti regioni o province autonome. Le eccezioni permangono le stesse, ossia comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ancora motivi di salute: in questi casi, l’interessato può comunque fare ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
Attenzione però: il blocco degli spostamenti tra Regioni, riguarda anche quelle al momento di colore giallo. In buona sostanza, salvo che per le ragioni citate, nessuno può circolare da una Regione gialla ad un’altra Regione gialla.
Che cosa si rischia in caso di violazione?
Chiaramente, in ipotesi di mancato rispetto delle regole sul divieto di spostamento tra Regioni, scatteranno le opportune sanzioni, ossia le punizioni previste ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In pratica, salvo che il fatto dia luogo a reato:
- la mancata osservanza delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma oscillante da un minimo di 400 ad un massimo di euro 1.000 (non valgono le sanzioni contravvenzionali di cui all’articolo 650 del codice penale o ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità);
- inoltre, se la mancata osservanza delle citate misure sul divieto di spostamento tra Regioni, si realizza con l’utilizzo di un mezzo a motore, la sanzione disposta sale fino a un terzo.
Rimarchiamo che oltre alle note deroghe alla regola del divieto – motivi di salute, necessità, lavoro – è comunque permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche se queste ultime si trovano in aree di colore “arancione” o “rosso”.
Resta l’obbligo di autocertificazione
Attenzione infine a portare sempre con sè il modulo di autocertificazione aggiornato, tenendo conto comunque del fatto che in ciascuna zona sono applicate restrizioni diverse. Non bisogna altresì dimenticare che anche in zona gialla occorre avere il modulo citato sia per gli spostamenti tra diverse Regioni, sia per gli per spostamenti all’interno della fascia oraria di coprifuoco (dalle 22 alle 5 del mattino).
Ribadiamo inoltre che, compilando il modulo ad hoc, l’interessato che firma deve dichiarare, assumendosene la responsabilità, che lo spostamento tra Regioni è legato a motivi di salute, lavoro o necessità. Altrimenti, saranno immediatamente applicabili le sanzioni di cui sopra, in tema di divieto di spostamento tra Regioni.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it