Avvocati: rischio di cancellazione dall’albo se non si esercita
Forse non tutti sanno che gli avvocati debbono rispettare tutti i dettami di una legge assai articolata, ossia la n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense“). Si tratta della fonte normativa di riferimento per tutta la categoria, giacchè stabilisce regole per tutto ciò che riguarda il percorso per diventare avvocati, la formazione civile, l’assicurazione civile obbligatoria e il controllo sulla correttezza dell’operato degli avvocati.
Insomma, la legge professionale forense ha la finalità di consentire l’accesso e la permanenza nella professione forense soltanto ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente; garantire una maggiore qualificazione e preparazione di chi opera come legale; ed assicurare trasparenza nei confronti dei cittadini.
Proprio l’esercizio effettivo delle funzioni di avvocato è uno dei punti cardine della normativa. Infatti, 18 febbraio 2021 l’Ordine degli Avvocati di Milano ha dato il via al censimento degli iscritti, per verificare l’esercizio effettivo della professione. Vediamo più nel dettaglio.
Avvocati, art. 21 ed esercizio effettivo della professione
Non solo regole sulla formazione, illeciti disciplinari o tirocinio. L’art. 21 della legge professionale forense dispone che “La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente“. Pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) ha tra i suoi obiettivi, anche quello di svolgere tutte le verifiche necessarie, in modo regolare e ogni 3 anni.
Gli avvocati sottoposti a controllo periodico da parte degli Ordini, dovranno dimostrare di possedere alcuni requisiti, che attestino l’esercizio effettivo della professione. Gli avvocati devono così comprovare:
- di disporre di un indirizzo PEC, reso noto al COA;
- di avere a disposizione dei locali e almeno un’utenza telefonica per lo svolgimento della propria professione, eventualmente in associazione con altri avvocati;
- di avere aperto una partita IVA o di essere inclusi in una società o di un’associazione professionale con una p. IVA attiva;
- di aver firmato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- di aver trattato almeno cinque affari l’anno, anche nell’ipotesi in cui l’incarico sia stato assegnato da un altro professionista;
- di aver rispettato tutti gli obblighi di aggiornamento professionale.
Obbligo di autocertificazione entro fine aprile
A questo punto, gli avvocati sono tenuti a dimostrare di avere i requisiti di cui sopra, rispondendo al censimento entro il 30 aprile di quest’anno. Entro questa data, infatti, ciascuno degli iscritti dovrà caricare un’autocertificazione sulla piattaforma “Sfera”.
Detto compito è essenziale, giacchè coloro che non adempiono, rischiano concretamente la cancellazione dell’Albo degli avvocati. In buona sostanza, l’Ordine degli Avvocati del territorio potrà agire in questa direzione, se riterrà che un certo iscritto non abbia rispettato tutti i requisiti.
La compilazione è comunque intuitiva: basta seguire le istruzioni e le indicazioni incluse nelle schede proposte e spuntare le opzioni relative alla propria situazione personale. L’Ordine degli Avvocati di Milano – al fine di evitare l’inoltro di autocertificazioni contenenti informazioni incomplete o errate -ovviamente invita tutti gli iscritti a leggere con estrema attenzione ciascun passaggio, nonché a verificare / aggiornare i dati.
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