Scadenze fiscali: nuovo calendario con il decreto Milleproroghe

Pubblicato il 5 Marzo 2021 alle 12:59 Autore: Claudio Garau
Legge di Bilancio 2020 fisco tasse e bonus

Scadenze fiscali: nuovo calendario con il decreto Milleproroghe

Il discusso decreto Milleproroghe 2021 è stato ufficialmente convertito in legge (in Gazzetta Ufficiale n. 51 del primo marzo) e non ha certamente mancato di introdurre significative novità, anche e soprattutto sul piano delle scadenze fiscali. Infatti, detto provvedimento ha modificato profondamente il calendario di non poche scadenze fiscali e tributarie, lavorative e previdenziali.

Per esempio, si registrano novità in tema di blocco degli sfratti, proroga dello smart working semplificato o riapertura dei termine per la Cig Covid. Qui di seguito vogliamo specificamente ricapitolare le novità in materia di scadenze fiscali e tributarie. Facciamo chiarezza.

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Scadenze fiscali: novità in tema di crediti d’imposta

Tra le varie modifiche previste dal decreto Milleproroghe 2021, abbiamo aggiornamenti in tema di crediti d’imposta. Ecco in sintesi:

  • proroga fino al 31 dicembre 2021 per poter sfruttare il cosiddetto bonus vacanze (ma richiesto entro lo scorso dicembre 2020);
  • proroga al 16 marzo 2021 per quanto riguarda il versamento dell’imposta sui servizi digitali (dal 31 marzo al 30 aprile è invece spostato il termine di presentazione della relativa dichiarazione).
  • estensione al 30 giugno 2021 per il credito di imposta al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, nell’ambito delle regole sulle scadenze fiscali in oggetto, abbiamo dunque una nuova spinta per la costituzione o trasformazione di società benefit. La legge di conversione del decreto Milleproroghe infatti interviene anche sulla disciplina del credito d’imposta di cui all’art. 38-ter del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, allargando la possibilità di ottenere il bonus anche per i costi sopportati nel primo semestre 2021 (30 giugno). Il credito d’imposta è reso utilizzabile in compensazione a partire dal 2021, al posto di prevederne tale utilizzo per il solo anno 2021.

Ricordiamo altresì che sono definite ‘benefit’ le imprese che svolgono la loro attività economica non soltanto a scopo di lucro, per averne un profitto, ma anche nella finalità di creare un positivo impatto sul pianeta, sulla popolazione e sulla biosfera. Detta caratteristica deve peraltro risultare dallo statuto e dall’oggetto sociale.

Agevolazioni prima casa: cosa cambia?

In virtù di quanto disposto dal decreto Milleproroghe 2021, scatta inoltre lo slittamento fino al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini sulle agevolazioni per acquisto prima casa.

Secondo gli osservatori, questa norma in tema di scadenze fiscali ha la finalità di bloccare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in ragione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti dei cittadini, legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco perchè prevede la sospensione, nel periodo incluso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini per compiere gli adempimenti al fine del mantenimento del beneficio “prima casa” ed allo scopo del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Ne consegue che i citati termini sospesi, cominceranno o riprenderanno a decorrere dal primo gennaio 2021.

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Proroghe tributarie: il quadro

A questo punto, per concludere, vediamo in sintesi qual è il nuovo schema di alcune rilevanti scadenze fiscali, così come disegnato dal decreto Milleproroghe 2021:

  • i termini di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento, relative all’attività di liquidazione e controllo formale e alle somme dovute, sono prorogati di 14 mesi;
  • gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti di imposta, liquidazione e rettifica con decadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
  • la notifica, invio o messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, slitta nel periodo incluso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
  • per gli atti in materia, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti gli eventuali interessi per il ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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