Autocertificazione zona rossa: quale modulo usare e quando. I dettagli

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Autocertificazione zona rossa: quale modulo usare e quando. I dettagli

Già si sapeva da alcuni giorni: a partire da lunedì 15 marzo, la penisola si divide ufficialmente in aree rosse ed aree arancioni, a parte la Sardegna che è zona bianca. Ecco allora che l’autocertificazione zona rossa è un argomento destinato a tornare nuovamente alla ribalta.

Infatti, con il nuovo decreto Covid 13 marzo del governo di Mario Draghi e le ordinanze del ministero della Salute che hanno portato tutta l’Italia in zona rossa ed arancione, detto modulo ridiviene obbligatorio per gli spostamenti e le visite ai congiunti. Anzi, da lunedì tutte le zone gialle del paese sono equiparate a quelle arancioni, diventando di fatto tali.

Il modulo autocertificazione zona rossa è pubblicato sul sito web del ministero dell’Interno in pdf: non c’è dunque alcuna nuova autocertificazione o autodichiarazione cui riferirsi, giacchè l’interessato può servirsi dello stesso modulo pubblicato dal Viminale nell’ottobre dello scorso anno. Vediamo più nel dettaglio.

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Autocertificazione zona rossa: cosa cambia?

A partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile, la penisola si tinge di rosso nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento – che si sommano di fatto a Campania e Molise. Le altre Regioni saranno di colore arancione.

Come detto, la sola Sardegna conserverà il suo status di zona bianca, ossia un’area nella quale ristoranti e locali possono tenere aperto la sera, ed anche palestre e piscine possono finalmente ripartire. Inoltre, in zona bianca non vige il coprifuoco dalle ore 22.

Applicata già nel recente passato, in zona rossa tornano dunque misure piuttosto rigide, per frenare la recrudescenza della pandemia. Pertanto, l’autocertificazione zona rossa è sempre richiesta e va portata con sè quando si esce di casa. In particolare, sono sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non in ipotesi di necessità, per motivi di lavoro o di salute (ad es. visite mediche). Chiaro che dette motivazioni vanno riportate nell’autocertificazione. Se è vietato circolare all’interno o all’esterno del Comune se non per le ragioni accennate, anche con autocertificazione zona rossa è comunque possibile fare ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.

L’area Faq del sito web del Governo – sempre aggiornata – rimarca dunque che “gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute“. Nel modulo di autocertificazione zona rossa, oltre ad indicare le generalità di chi si muove, deve essere scritto il luogo di partenza e quello di arrivo. In caso di controllo, la documentazione in oggetto va consegnata al momento dell’eventuale controllo: le forze dell’ordine avranno poi gli strumenti per verificare la fondatezza di quanto dichiarato.

Zona arancione: ecco quali sono i limiti

Da lunedì 15 marzo, sono arancioni le Regioni Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta. In queste aree, gli spostamenti sono permessi esclusivamente all’interno del Comune, dalle 5 alle 22. Ma attenzione: chi abita in un Comune fino a 5mila abitanti può effettuare uno spostamento entro i 30 km dal confine – ed anche verso un’altra regione – ma con l’obbligo di non andare in capoluoghi di provincia. Inoltre, nel Comune di residenza restano permesse le visite ad amici e parenti, una volta al giorno in non più di 2 persone, tranne gli under 14.

Altrimenti, per poter effettuare lo spostamento in zona arancione – al di là di queste restrizioni – è necessario avere ed attestare motivi di salute, lavoro o necessità. Perciò, in dette circostanze, diviene obbligatoria l’autocertificazione da mostrare per eventuali controlli.

E’ inoltre possibile raggiungere le seconde case, situate eventualmente in un’altra regione, e da e verso qualsiasi area, ossia bianca, gialla, arancione o rossa. Può farlo però soltanto chi può giustificare di avere effettivamente avuto titolo per andare nell’identico immobile prima del 14 gennaio 2021. Pertanto sono da ritenersi esclusi tutti i titoli di godimento posteriori, incluse le locazioni brevi per le quali non vale la registrazione. Ma attenzione: la casa di destinazione non deve essere abitata da soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo; soltanto lo stesso nucleo può andare in detta seconda casa.

Ricapitolando, per quanto riguarda l’autocertificazione, in zona arancione dalle 5 alle 22 non è obbligatorio giustificare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Anzi, è anche ammesso fare attività sportiva in un altro Comune, se “questa non sia disponibile nel proprio“. Come in zona rossa, tuttavia, permane il divieto di consumare cibi e bevande dentro i ristoranti e le altre attività di ristorazione e nelle loro immediate vicinanze.

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Cosa si rischia a dichiarare il falso?

Concludendo, ci si potrebbe legittimamente domandare a che cosa si va incontro, laddove siano rese informazioni false e dati volontariamente sbagliati, nell’autocertificazione zona rossa per gli spostamenti. Ebbene, è da rimarcare che le conseguenze derivanti sono ben più gravi di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria come la multa. Infatti, in queste circostanze, abbiamo di fronte un illecito penale vero e proprio, ossia un reato da cui può derivare la denuncia per falso in attestazione ed anche la condanna da 1 a 6 anni di prigione, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Non è difficile comprendere perchè accade ciò: quando un cittadino consegna l’autocertificazione zona rossa (o arancione), compilata e firmata, a carabinieri o polizia per i controlli, si assume la responsabilità civile e penale delle informazioni date. Ecco perchè tutto ciò che è indicato nel modulo, deve corrispondere a verità.

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