Seconde case: sì allo spostamento anche in zona rossa. Ma con alcuni limiti

Pubblicato il 18 Marzo 2021 alle 13:01 Autore: Claudio Garau
Seconde case

Seconde case: sì allo spostamento anche in zona rossa. Ma con limiti

Il decreto del Governo Draghi del 13 marzo introduce nuove regole per frenare l’impatto delle varianti del coronavirus, e nonostante le limitazioni previste, in qualche modo stupisce la previsione della possibilità di recarsi nelle seconde case, anche in ipotesi zona rossa. La recrudescenza della pandemia, infatti, non lasciava pensare alla nuova concessione di tale possibilità. Tuttavia, per avere accesso alle seconde case, occorrerà fare riferimento ad alcune speciali regole e limitazioni. Vediamo più da vicino.

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Seconde case: il nuovo decreto legge del 13 marzo fa il punto

Come ben noto, da inizio settimana, l’Italia ha cambiato di nuovo colore, ed ora è quasi tutta rossa o arancione. Undici regioni sono infatti colorate di rosso e le altre, per effetto del decreto legge del 13 marzo, debbono rispettare le regole previste per la zona arancione. Solo la Sardegna è zona bianca. Qui di seguito, come anticipato, vogliamo soffermarci su quanto previsto circa gli spostamenti nelle seconde case che, appunto, sono tuttora ammessi anche in zona rossa.

Appare doveroso dare qualche delucidazione in proposito, giacchè non pochi in questi giorni continuano a domandarsi come ci si debba comportare con le cosiddette seconde case. Ci si può andare o meno? E in caso positivo, entro quali limiti? Ci sono differenze particolari tra la zona rossa e quella arancione? In effetti, è da rimarcare che la ‘cascata’ di provvedimenti dell’Esecutivo degli ultimi mesi non ha giovato e non giova nell’avere un quadro nitido della situazione.

Spostamenti in zona rossa: a quali condizioni?

In uno dei punti-chiave del decreto legge del 13 marzo si legge che, fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono ammessi soltanto gli spostamenti giustificati dalle seguenti ragioni:

  • fondati motivi di lavoro, salute o necessità (ed anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, incluso dunque anche il rientro nelle “seconde case”, situate all’interno o all’esterno della Regione.

Inoltre, le più recenti norme introdotte rimarcano che gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, differenti dalla propria non legati a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. In buona sostanza, da ciò consegue che abbiamo di fronte la stessa soluzione adottata già per lo scorso periodo natalizio.

Quando è ammesso di raggiungere le seconde case?

Le regole in materia di spostamento e rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza speciali limiti riguardo alle seconde case, sono di fatto identiche a quelle in vigore dal 16 gennaio 2021. Anzi, sullo specifico tema, non vi sono differenze tra zona rossa  e zona arancione Come ovvio, le seconde case di destinazione non devono però essere abitate da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo. Infatti soltanto questo nucleo ha libero accesso all’abitazione.

Per completezza, riportiamo quanto spiegato sul punto nelle Faq sul sito del Governo: “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette ‘seconde case’. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa“. 

Si tratta, come detto, di rientro e non di libero accesso alle seconde case, quando si vuole (ad es. durante i weekend). Ecco perchè, trattandosi soltanto di rientro, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, da e verso qualsiasi zona (bianca, gialla, arancione, rossa). Attenzione però: detta possibilità è riservata esclusivamente a chi può attestare di avere effettivamente avuto titolo per andare nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021.

E’ necessario il possesso del titolo giustificativo per aver diritto all’accesso

ll titolo giustificativo, come riportato nell’area delle Faq del Governo, deve indicare una data certa. Ad es. la data di un atto stipulato presso il notaio o la data di registrazione di una scrittura privata, appunto anteriore al 14 gennaio 2021. Da ritenersi fuori gioco, dunque, tutti gli eventuali titoli posteriori alla data citata, incluse le locazioni brevi non soggette a registrazione.

Per quanto riguarda la fase degli eventuali controlli, l’interessato potrà comprovare la sussistenza di tutti i requisiti indicati, attraverso l’esibizione di copia del titolo di godimento recante data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. Quanto detto vale, sia per la zona rossa che per quella arancione. Di seguito, la corrispondenza al vero delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli. Attenzione dunque a dire le cose come stanno, perchè la falsità di quanto dichiarato costituisce illecito penale.

Il caso della Sardegna e l’ordinanza regionale sulla seconda casa

Negli ultimi giorni, la Sardegna si è distinta da tutte le altre regioni italiane, che si trovano nuovamente a dover fare i conti con le restrizioni delle zone rosse e arancioni. L’isola è ora infatti in zona bianca, giacchè i dati sulla diffusione del coronavirus in Regione permettono la riapertura delle attività e un progressivo ritorno ad una vita normale.

Proprio per salvaguardare la situazione favorevole, la Sardegna ha deciso di chiudere le seconde case ai non residenti con una nuova ordinanza ad hoc: in base alle regole appena varate, dal 18 marzo al 6 aprile l’ingresso in Sardegna per andare nelle seconde case, da parte di soggetti non residenti nell’isola, è ammessa soltanto in presenza di verificabili esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Comunque, resta tuttora in vigore anche l’ordinanza regionale che dispone che si sia compiuto o che si compia allo sbarco un tampone. In alternativa, è necessario esibire la certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid. Ciò è stato disposto su iniziativa del presidente della Regione, Christian Solinas. La linea, appunto, è quella di un estremo rigore nei controlli in entrata, onde proteggere il lento ritorno alla normalità quotidiana nell’isola.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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