Graduatorie personale ATA terza fascia: quando la domanda è nulla?

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Graduatorie personale ATA terza fascia: quando la domanda è nulla?

Dalle ore 9:00 del di lunedì 22 marzo alle 23.59 di giovedì 22 aprile, gli interessati possono presentare la domanda per essere inclusi nelle graduatorie personale ATA terza fascia 2021 – 2023. Nell’ottica della progressiva digitalizzazione dei servizi, la domanda deve essere presentata via web, sia parte di chi si iscrive per la prima volta, sia da parte di chi deve invece effettuare l’aggiornamento o la conferma. Sito di riferimento per la procedura è quello del Servizio Istanze OnLine (POLIS – Presentazione On Line delle IStanze), il quale consente di compiere in modalità digitale la presentazione delle domande collegate ai principali procedimenti amministrativi, ed anche l’istanza per essere inseriti nelle graduatorie personale ATA terza fascia.

Qui di seguito vogliamo ricordare i tratti essenziali della procedura, ma soprattutto chiarire i casi nei quali la domanda è da considerarsi nulla. Vediamo più da vicino.

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Graduatorie personale ATA: la domanda e gli step principali

Come anticipato, per l’ingresso nelle graduatorie personale ATA terza fascia triennio 2021/23, è al via la compilazione della domanda sul sito internet Istanze online. Le credenziali di accesso sono quelle già in possesso per coloro i quali sono già registrati; mentre per quanto riguarda le nuove registrazioni, esse saranno attivabili soltanto con SPID. Come suddetto, l’istanza sarà effettuabile sul sito del Ministero fino al 22 aprile 2021.

In estrema sintesi, ecco le operazioni necessarie per l’inserimento nelle graduatorie personale ATA terza fascia:

E’ importante ricordare la scelta dell’Ufficio Destinazione Domanda, ossia la provincia (una sola) in cui si vuole comparire per la terza fascia graduatorie personale ATA. Non solo: va rimarcato altresì che la compilazione della domanda è permessa ai soli aspiranti che abbiano compiuto almeno 18 anni di età al primo settembre 2021 e che non abbiano più di 67 anni all’identica data.

Quando una domanda è nulla?

Attenzione ad eseguire i vari passaggi nel modo corretto, perchè il rischio è quello di fare domanda invano. L’art. 7 del Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021, riguardante l’aggiornamento delle graduatorie personale ATA terza fascia indica chiaramente le ipotesi nelle quali la domanda è da ritenersi nulla. Con la inevitabile conseguenza che gli aspiranti sono tagliati fuori dalla procedura in oggetto.

Pertanto, l’istituto scolastico indicato per la gestione della domanda, ed incaricato dunque di compiere i relativi controlli, decide per l’esclusione degli aspiranti che:

Non solo: il citato art. 7 è significativo, anche perchè chiarisce che la presentazione di domande per più province comporta, oltre all’esclusione dall’iter in questione, la ulteriore esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto, nelle quali si domandi l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito. In buona sostanza, non si può barare cercando di aumentare le propria chance di impiego in modo illegittimo.

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Anzi, come disposto con assoluta chiarezza dal punto 3 dell’art. 7 citato: “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445“.

Concludendo, tutti gli interessati devono altresì ricordare che sono inclusi nelle graduatorie personale ATA terza fascia, ma con riserva di accertamento del possesso di tutti i requisiti di ammissione. E come previsto dall’articolo menzionato: “L’Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione“.

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