Reddito di emergenza: come funziona per chi ha percepito Naspi e Dis-Coll

Pubblicato il 9 Aprile 2021 alle 11:43 Autore: Claudio Garau
Reddito emergenza Inps requisiti

Reddito di emergenza: come funziona per chi ha percepito Naspi e Dis-Coll

Molto probabilmente c’era da aspettarselo, visto il delicato momento per il tessuto socio-economico del paese: dopo soltanto due giorni dall’apertura della procedura di accesso al reddito emergenza, da parte dell’Inps, sono già state immagazzinate circa 160mila domande per i 3 mesi di proroga del contributo citato, in virtù dei nuovi stanziamenti di cui al Dl Sostegni. Di tale misura molto si è parlato nelle scorse settimane, e d’altronde non poteva essere diversamente: insieme al reddito di cittadinanza, il REM rappresenta indubbiamente un beneficio immediato per le tante, troppe persone in difficoltà finanziaria in questo ultimo periodo.

Di seguito, vogliamo rispondere ad una specifica questione che non poche persone si stanno ponendo, in questi giorni: il reddito di emergenza vale anche per coloro che hanno già beneficiato della Naspi e Diss-Coll? Cerchiamo di chiarire questo punto in modo definitivo.

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Reddito di emergenza: un boom scontato. Qual è l’importo?

In tema di reddito di emergenza, c’è da rimarcare che il vero e proprio boom di richieste è dovuto sia al forte afflusso degli utenti al sito web dell’Inps, sia alla mediazione dei patronati e CAF. La domanda per il contributo in esame sarà comunque possibile fino al 30 aprile: non c’è stato e non ci sarà dunque nessun click day. Mentre per quanto riguarda i pagamenti della prima mensilità delle 3 previste, è stato reso noto che saranno versati agli aventi diritto entro la metà di maggio.

Per quanto riguarda il concreto ammontare della somma spettante come mensilità, non c’è una cifra prefissata in tutti i casi. Infatti, l‘importo oscilla da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 840 euro. Parametro per il calcolo dell’importo è la composizione del nucleo familiare e le sue caratteristiche. In verità, l’importo del reddito di emergenza non può superare il tetto degli 800 euro a mensilità: si può salire fino a 840 euro soltanto in caso di presenza, all’interno del nucleo familiare, di soggetti gravemente disabili o comunque non autosufficienti.

Attenzione però ad un dettaglio essenziale: al momento di domandare il Rem è obbligatorio essere in possesso della cd. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. In ipotesi di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni.

Tra i destinatari del REM, anche coloro che hanno percepito Naspi e Dis-Coll

Attraverso un messaggio assai utile, l’Istituto di previdenza ha spiegato che il decreto Sostegni, oltre ad aver prolungato il reddito di emergenza per ulteriori 3 mensilità, lo ha allargato a nuove categorie di destinatari.

Onde fugare ogni possibile dubbio, ricordiamo che il REM si rivolge ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e con i requisiti previsti. In particolare, detto reddito di emergenza si dirige anche a coloro che hanno terminato, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, ma soltanto se hanno un Isee in corso di validità (DSU), ordinario o corrente, non al di sopra dei 30mila euro. Occorre, ovviamente, essere residenti in Italia. In dette ipotesi, la misura è versata nell’importo fisso di 400 euro mensili per marzo, aprile e maggio.

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In buona sostanza, abbiamo di fronte una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, condizionata però alla verifica dello stato di bisogno del richiedente, valutata tramite l’indicatore ISEE.

Concludendo in tema di reddito di emergenza, attenzione anche alle eventuali situazioni di incompatibilità. Infatti, per avere diritto al REM è obbligatorio che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o della DIS-COLL non sia comunque titolare di una prestazione pensionistica diretta o indiretta (tranne l’assegno ordinario di invalidità), alla data del 23 marzo 2021, ossia la data di entrata in vigore del decreto Sostegni; di un contratto di lavoro dipendente, alla data del 23 marzo 2021 (escluso il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; in ipotesi di intervenuta riscossione, nello stesso periodo, del reddito o pensione di cittadinanza; di una delle indennità covid di cui al decreto Sostegni (ad es. quelle per i lavoratori stagionali o dello spettacolo).

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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