Visita fiscale Inps: quando il lavoratore può subire l’accertamento sanitario?
Visita fiscale Inps: quando il lavoratore può subire l’accertamento sanitario?
Ogni lavoratore malato ed assente dal luogo di lavoro per impossibilità a livello fisico a svolgere la prestazione o per favorire la guarigione/convalescenza, sa o dovrebbe sapere che è obbligato a permanere presso il proprio domicilio entro alcune fasce orarie, per essere – eventualmente – sottoposto ad un accertamento sanitario da parte di un medico incaricato dall’Inps. Ci riferiamo alla ben nota visita fiscale Inps: il suo scopo è quello di controllare la veridicità dello stato di malattia, nell’interesse dello stesso Istituto di previdenza, che infatti nella generalità delle ipotesi versa la cd. indennità per malattia.
Non solo. La visita fiscale Inps viene svolta anche e soprattutto nell’interesse del datore di lavoro, che ovviamente auspica correttezza da parte del suo dipendente, per quanto riguarda l’effettivo stato di malattia. Detta visita può essere effettuata d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro.
Di seguito vogliamo chiarire uno specifico punto in tema visita fiscale Inps: in quali orari può passare il medico per il controllo Inps? Ossia, quando il dipendente deve farsi trovare obbligatoriamente a casa? Scopriamolo.
Visita fiscale Inps: ecco gli orari per dipendenti pubblici e privati
Sgomberiamo subito il campo da ogni possibile dubbio. I medici incaricati dall’Inps possono fare visita al lavoratore, al domicilio di cui nel certificato di malattia:
- dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 in caso di lavoratore dell’ambito pubblico;
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 in caso di lavoratore del settore privato.
Attenzione ad un particolare nient’affatto irrilevante: il medico fiscale può fare visita tutti i giorni, anche di domenica e nei giorni festivi, senza distinzione. Non solo: i dipendenti di specifiche categorie possono essere controllati più volte nell’ambito della stessa assenza dal luogo di lavoro per malattia, ed anche nella stessa giornata (ad es. mattina e pomeriggio). Inoltre, regole in materia ci dicono che la visita fiscale Inps può esservi fin dal primo giorno di malattia.
Però, affinchè si abbia visita fiscale Inps entro il primo giorno di malattia, il datore di lavoro deve domandarla entro le ore 12:00. Il decreto ministeriale che regola la visita fiscale, dispone che questa si abbia entro la giornata soltanto laddove la comunicazione sia stata compiuta prima di mezzogiorno. In particolare, il messaggio Inps n. 4344 del 2012 specifica che la visita fiscale è di mattina se la domanda arriva entro le ore nove della giornata; al pomeriggio se giunge entro mezzogiorno.
Il controllo dello stato di salute del lavoratore con visita fiscale Inps può essere ottenuto non prima che il datore di lavoro sia informato della sussistenza della malattia. E’ chiaro che l’informazione deve avvenire in modo tempestivo, sulla scorta di quanto previsto dal contratto collettivo applicato alla categoria in cui rientra il lavoratore.
La visita può essere disposta anche senza l’invio all’Inps della certificazione telematica
La normativa vigente in tema di visita fiscale Inps, poi, chiarisce un punto che soltanto all’apparenza può essere fonte di dubbi. Infatti, ad una attenta lettura delle regole applicate, si può scoprire che non è obbligatorio che il lavoratore sia già stato sottoposto a visita presso il medico curante; o presso la guardia medica o una differente struttura sanitaria, come ad esempio il pronto soccorso, perché possa essere inviato al suo domicilio il medico fiscale per la visita in oggetto.
La legge non vieta infatti che la visita fiscale Inps possa essere domandata dal datore di lavoro, anche se non è stata ancora spedita certificazione medica telematica all’Istituto di previdenza. Pertanto, il controllo Inps può avvenire, in ogni caso, tempestivamente ed entro il primo giorno di malattia.
Casi di esonero dalla visita dell’Istituto di previdenza: quando?
Tuttavia, nelle regole vigenti in tema di visita fiscale Inps, vi sono delle eccezioni alle previsioni generali. Infatti, il dipendente pubblico o privato può essere esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale Inps nelle ipotesi in cui la malattia:
- sia correlata alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o pari al 67%;
- sia grave e implichi le terapie salvavita.
Attenzione anche alle regole di tipo ‘burocratico’, poichè i casi di esonero devono essere obbligatoriamente segnalati dal medico che rilascia la certificazione telematica e quindi contrassegnati dal personale medico incaricato dall’Inps con il codice “E”. Infine, per i dipendenti pubblici, l’esonero scatta anche in ipotesi di malattia per cui sia stata acclarata la causa di servizio, ma solo in circostanze particolari (si fa riferimento al DPR n. 834 del 1981).
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