Bonus stagionali, turismo e spettacolo: proroga con il dl Sostegni bis

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Bonus stagionali, turismo e spettacolo: proroga con il dl Sostegni bis

Il secondo decreto Sostegni del Governo Draghi, ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Professioni’ a conferma della sua ‘trasversalità’, dispone – come era nelle previsioni – una serie di proroghe di bonus e agevolazioni varie. In particolare, qui di seguito ci vogliamo soffermare sulla proroga bonus stagionali, turismo e spettacolo: nel testo del nuovo decreto economico del Governo, sono infatti previsti ulteriori 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021.

La novità è dunque inclusa nel testo del provvedimento su cui nella giornata di ieri vi è stato l’ok del Governo in CdM. Il provvedimento, tuttavia, è ancora nella forma di bozza: ci si attende dunque la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma è chiaro che la linea della proroga dei sussidi è già stata tracciata.

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Bonus stagionali: le novità nel secondo decreto economico del Governo Draghi

Come appena anticipato, l’Esecutivo guidato dall’ex Presidente BCE intende aiutare ulteriormente specifici settori del mondo del lavoro, gravemente danneggiati dagli effetti combinati di pandemia e lockdown, negli ultimi mesi. Tutti ricorderanno le proteste in piazza dei lavoratori dello spettacolo e le tantissime proteste dei ristoratori e di tutti coloro che svolgono lavori stagionali e comunque precari.

Ecco perchè il Governo intende proseguire sulla linea della concessione di aiuti economici immediati (bonus stagionali) e di una certa consistenza. In arrivo quindi la proroga bonus lavoratori stagionaliturismo e spettacolo, con ulteriori 1.600 euro una tantum per i mesi di giugno e luglio 2021.

Il meccanismo prevede che tutti coloro che hanno già ricevuto, in virtù del primo Decreto Sostegni, l’assegno omnicomprensivo di 2.400 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio, potranno ottenere altre due mensilità, sempre con la formula dell’unica soluzione. Saranno 1.600 euro e non 2.400 in quanto le mensilità riconosciute questa volta saranno due e non tre.

Ci si riferisce ad un vastissimo numero di destinatari che il decreto Sostegni 1 aveva individuato nei beneficiari del bonus 1.000 euro del Decreto Ristori, con l’integrazione dei dipendenti in somministrazione presso aziende utilizzatrici, facenti parte di settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Chi sono i destinatari della proroga bonus stagionali, turismo e spettacolo? I requisiti

Cerchiamo, a questo punto, di fare un po’ di chiarezza circa i soggetti che potranno percepire il bonus stagionali, turismo e spettacolo. Ebbene, confermando la platea dei destinatari già delineata in precedenza dal primo dl Sostegni abbiamo che il sussidio di 1.600 euro una tantum sarà assegnato alle seguenti categorie:

Tuttavia, tutti gli interessati alla proroga bonus stagionali, debbono tenere ben presente che per accedere al sussidio, devono possedere una serie di requisiti. Eccoli in sintesi: :

Le condizioni del bonus per i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alla vendite a domicilio

Attenzione anche alle norme di dettaglio, relative ai particolari requisiti che debbono possedere i lavoratori autonomi occasionali:

Requisiti particolari anche per coloro che svolgono attività di vendita a domicilio. Vediamoli sinteticamente:

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Le condizioni della proroga bonus per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Non possiamo non menzionare, in tema di proroga bonus stagionali, turismo e spettacolo anche quelli che sono i particolari requisiti per questi ultimi che, se posseduti, danno diritto al sussidio. Ecco allora chi sono le due categorie di lavoratori dello spettacolo che possono ottenere il bonus:

Concludendo sul tema della proroga bonus stagionali, turismo e spettacolo, rimarchiamo che, nella particolare ipotesi in cui il beneficiario sia incluso in più di una delle categorie di cui sopra, il bonus in oggetto potrà essere erogato soltanto una volta. Inoltre, la domanda per ottenere il bonus, legata alle 3 mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 è tuttora effettuabile, giacchè la data di scadenza è il 31 maggio.

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