Bonus stagionali nel dl Sostegni 1: destinatari e importi. Un breve riepilogo
A tutti è noto che l’accoppiata pandemia-lockdown ha nuociuto non poco al mondo del lavoro, integralmente considerato. E’ però vero che alcune categorie di lavoratori sono state più duramente penalizzate di altre. Basti pensare allo stop delle attività del turismo invernale, decretato alcuni mesi fa, per frenare la nuova ondata dei casi di coronavirus, proprio nel periodo in cui erano stati messi in circolazione i primi vaccini anti covid.
Insomma, è incontrovertibile che le misure di contrasto e contenimento dei casi di coronavirus contro la diffusione della malattia hanno comportato gravi danni economici in special modo per operatori turistici; degli stabilimenti termali; addetti alle vendite porta a porta; lavoratori dello spettacolo. Ecco perchè la risposta del Governo vi è stata, grazie ai corposi scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento: prima il decreto Sostegni 1 ed ora il decreto Sostegni bis predispongono aiuti economici, immediati e diretti. Più nel dettaglio, circa le tipologie di lavoratori di cui sopra, il primo decreto economico del Governo Draghi ha già previsto l’erogazione di un’indennità una tantum, un ‘bonus stagionali’ che è parso doveroso ai più. Richiamiamone gli aspetti più interessanti.
Bonus stagionali nel primo decreto economico del Governo Draghi: cosa non dimenticare
Se è vero che nuovi stanziamenti sono stati previsti nel dl Sostegni bis, è altrettanto vero che non bisogna archiviare quanto già predisposto con il primo maxi decreto economico di alcune settimane fa. Infatti, grazie a quest’ultimo provvedimento, restano comunque in gioco bonus stagionali per un valore di di 2400 euro, mirati ai lavoratori stagionali, ma non soltanto a questi ultimi. Il meccanismo prevede di fare una domanda ad hoc all’Inps.
Ci si potrebbe domandare chi sono, in dettaglio, i destinatari del beneficio. Ricapitoliamoli in sintesi:
- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Attenzione però ad alcune norme specifiche: infatti, l’importo dei bonus stagionali nel decreto Sostegni 1, non è cumulabile con gli importi di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020. Invece, è sommabile all’assegno di invalidità. E non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Entro quanto fare domanda per il bonus in oggetto?
In base a quanto previsto dal provvedimento del Governo, l’interessato ad incassare il bonus stagionali dovrà fare domanda all’Inps, entro una scadenza temporale ben precisa. In un primo tempo fissata al 31 marzo, ora invece si applica la proroga fino al 31 maggio 2021. Tuttavia, la richiesta scritta non va effettuata nelle circostanze in cui si tratti di lavoratori che hanno già sfruttato le indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto legge n. 137 del 2020.
Per gli lavoratori, invece, rimangono dunque gli ultimi giorni di questo mese per per conseguire il bonus stagionali una tantum, in vista del quale sarebbe quindi auspicabile fare riferimento al supporto di un CAF o patronato, per velocizzare la pratica e non rischiare di commettere errori.
Concludendo, precisiamo che tutti i dettagli pratici sul beneficio, sono comunque contenuti nella pagina apposita del sito web ufficiale Inps. Mentre il meccanismo di assegnazione del bonus stagionali prevede poi che i 2400 euro previsti dal decreto Sostegni 1 saranno assegnati ai lavoratori, aventi diritto, entro metà giugno 2021.
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