Imposta di bollo: chiarimenti delle Entrate circa i registri e libri contabili
Imposta di bollo: chiarimenti delle Entrate circa i registri e libri contabili
L’Agenzia delle Entrate ci ha abituato a fornire delle utili precisazioni per quanto attiene alle problematiche e dubbi di natura fiscale e, recentemente, lo ha fatto con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 346 del 17 maggio 2021. Infatti, qualche giorno fa ha spiegato quelle che devono considerarsi le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili tenuti attraverso i sistemi informatici. Ciò anche in virtù del fatto che per gli stessi non sussiste più l’obbligo di stampa dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al “Decreto Crescita”.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria, in risposta al soggetto istante, ha fatto riferimento all comma 4-quater dell’art. 7 del Dl. n. 357 del 1994, come modificato dall’art. 12-octies del “Decreto Crescita”. Si prevede infatti che “(…) la tenuta di qualsiasi registro contabile con Sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei (…) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli Organi procedenti ed in loro presenza”. Vediamo allora più nel dettaglio i contenuti dei chiarimenti offerti dalle Entrate in materia di imposta di bollo.
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Imposta di bollo: quali sono le norme da applicare?
Ai fini civilistici, in conformità con quanto appena riportato, l’art. 2215-bis del Codice Civile, al comma 1 stabilisce che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento (…) possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.
Entrando maggiormente nel dettaglio, per capire quanto prospettato dall’Amministrazione finanziaria nella citata Risposta, occorre ricordare che in rapporto all’Imposta di bollo, la norma di riferimento per le scritture contabili è l’art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642 del 1972. Detto articolo definisce che scontano l’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine (oppure, se tenuti in modalità informatica, ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse), i “repertori; libri (…) e ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del C.c.”.
Se ne può facilmente dedurre che il contribuente deve versare l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili menzionate all’art. 2214 del Codice Civile.
Circa le modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’imposta di bollo – da cui l’istanza di interpello citata – è necessario dunque distinguere se i citati registri contabili e i libri sociali siano gestiti attraverso sistemi meccanografici e trascritti su carta oppure se siano tenuti su supporto informatico.
Le soluzioni prospettate all’Amministrazione finanziaria
Nella prima ipotesi, l’imposta di bollo va versata ogni 100 pagine o frazione di pagine per una somma pari a euro 16,00; altrimenti il versamento è pari a Euro 32,00 nelle circostanze in cui è dovuta la Tassa annuale vidimazione prima che il registro sia messo in uso, vale a dire in un momento anteriore all’effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine; in questa ipotesi, due sono le modalità di assolvimento dell’imposta in questione:
– attraverso Modello “F23” facendo valere il codice-tributo “458T”, detto “Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, Dpr. n. 642/1972”;
– con versamento ad intermediario convenzionato con l’Amministrazione finanziaria (contrassegno telematico).
Se invece consideriamo l’altra ipotesi, ossia se i citati registri contabili e libri sociali sono tenuti attraverso il supporto informatico, come nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, per capire come comportarsi è necessario far riferimento ai contenuti del Dm. Mef 17 giugno 2014, in cui all’art. 6, dispone che l’imposta di bollo in oggetto va pagata ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse in via soltanto telematica con Modello “F24/F24Ep”, codice-tributo “2501”, in una sola soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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