In questo periodo di emergenza è utile capire le ripartizioni delle competenze per poter stabilire meriti e colpe delle singole istituzioni. Per comprendere in campo sanitario quali sono le competenze dei vari enti, è utile come sempre partire dalla Costituzione.
Il dettato costituzionale
L’articolo 32.1 della Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Qui rilevano due aspetti: il primo è la salute come diritto fondamentale (unica volta in cui la Costituzione usa il termine “fondamentale” in questo modo), il secondo è la dicitura “la Repubblica” e non “lo Stato”, ad indicare come la Repubblica nel suo insieme debba garantire questo diritto.
Coerentemente con quanto detto, l’articolo 117 pone, al comma 3, la tutela della salute tra le materie concorrenti, ovvero tra quelle materie in cui la competenza è sia dello Stato che delle regioni.
Sempre l’articolo 117 al secondo comma recita: “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. La sanità chiaramente rientra tra i diritti sociali.
Rilevano inoltre l’articolo 117.6 (in quanto attribuisce allo Stato la potestà regolamentare sulle materie di legislazione esclusiva salvo delega alle regioni, alle regioni la potestà regolamentare su ogni altra materia e a comuni, province e città metropolitane la potestà regolamentare sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite) e l’articolo 120.2 (in cui in particolari situazioni si dà allo Stato il potere di sostituirsi agli altri enti territoriali).
Lo Stato
Lo stato ha essenzialmente due compiti: quello di garantire (e stabilire) i Livelli Essenziali d’Assistenza (d’ora in avanti “LEA”) e quello di disporre i fondi per le regioni, le quali poi a loro volta finanziano come vedremo la sanità regionale.
In caso di necessità di rientro dal deficit sanitario inoltre lo Stato può nominare dei commissari ad acta al fine di rientrare dal deficit, in tal caso la regione non potrà interferire con il suo operato (Corte Cost. n.260/2012). Quanto emerge è quindi che se da una parte il finanziamento della sanità è materia regionale, dall’altra questi finanziamenti debbono rientrare in un’ottica collettiva di contenimento del deficit.
Come organismi rilevano su tutti il Ministero della Salute, il quale ha sostanzialmente una funzione di raccordo e coordinamento, e l’Istituto Superiore di Sanità che ha compiti di ricerca e controllo.
Le regioni
Le responsabilità maggiori come abbiamo visto ricadono certamente sulle regioni. Queste all’interno del proprio territorio debbono gestire la sanità tramite le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Aziende Ospedaliere (AO), di cui debbono decidere l’organizzazione e la distribuzione. Ricade sulle regioni inoltre il finanziamento della sanità al fine di raggiungere quanto meno i LEA e, solo se ci si trova in equilibrio finanziario, eventualmente integrarli con prestazioni ulteriori.
Essendo le ASL dotate di una certa autonomia gestionale, è inoltre compito delle regioni controllarne l’operato e agire anche sulla base dei risultati da queste conseguite (sempre nei limiti dei principi generali fissati dallo Stato).
Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e IRCCS
Le ASL hanno una competenza su un determinato territorio (generalmente corrispondente alla provincia), è loro compito garantire e organizzare l’erogazione dei servizi previsti dai LEA, assicurare il buon funzionamento di questi e ricevere i reclami. Per adempiere a queste funzioni possono erogare direttamente i servizi sanitari (ricorrendo a strutture proprie) o creare delle convenzioni (chiamate “committenze”) con fornitori privati. Il finanziamento delle ASL avviene sulla base della popolazione di riferimento.
Compito delle Aziende Ospedaliere è invece solamente l’erogazione dei servizi, il loro finanziamento avviene a prestazione.
Vi sono inoltre gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): ospedali di eccellenza (pubblici o privati) che oltre all’attività assistenziale svolgono ricerche in campo biomedico usufruendo di finanziamenti statali aggiuntivi finalizzati alla ricerca.
I comuni
Infine i comuni partecipano, seppur marginalmente, tramite le prestazioni sociali a categorie quali persone con disturbi mentali o persone non autosufficienti. A tali obblighi adempiono sia con personale proprio che con partecipazioni agli oneri. Inoltre spesso i comuni esercitano pressioni sulle regioni affinché i loro territori abbiano una copertura e delle prestazioni maggiori.