Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 32191 di quest’anno, è interessante perché fa luce sulla legittimità della multa emessa in caso di mancanza di assicurazione auto, anche laddove il premio sia pagato il giorno stesso in cui la sanzione amministrativa è stata inflitta. Vediamo qualche dettaglio su questo provvedimento della Suprema Corte, con indubbi riflessi pratici sul piano degli obblighi in tema di circolazione stradale.
Assicurazione auto: non basta pagare il premio subito dopo la multa
Come appena accennato, per la Cassazione, colui il quale ha comminato la multa, lo ha fatto legittimamente anche se la persona che l’ha ricevuta, senza copertura assicurativa, il giorno stesso in cui le è stata elevata la sanzione, ha provveduto al versamento del premio assicurativo, con valuta dal giorno seguente.
Insomma, il presupposto per l’emissione della multa c’è tutto, ed è il mero fatto che il mezzo, anche se solo parcheggiato, era privo di copertura assicurativa. In altri termini, non ha efficacia la retrodatazione al 15 maggio 2018, tanto più che l’assicurazione auto era stata sospesa da metà febbraio 2018, con ampia decorrenza dunque del periodo di tolleranza di 15 giorni. Ecco perché questo giudice ha confermato la multa, nell’ordinanza della Cassazione n. 32191/2021.
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Assicurazione auto: il pagamento del premio non ha efficacia retroattiva sanante
Per quanto riguarda la vicenda concreta, la Polizia locale ha contestato a una cittadina la mancanza della copertura assicurativa dell’auto – che come si sa è obbligatoria – con conseguente emissione della sanzione pari ad alcune centinaia di euro. La donna prima si rivolse al Giudice di Pace, poi al Tribunale e alla Corte di Appello, fino ad arrivare alla Cassazione, per vedere accolta la propria tesi.
Ma la Cassazione, come accennato, ha confermato la legittimità della multa, perché il versamento dell’assicurazione auto, il giorno 21 maggio 2018, non implica efficacia retroattiva sanante.
D’altronde, in ambito di infrazioni al Codice della Strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione auto) sussiste anche nelle circostanze nelle quali sia sospesa la copertura assicurativa del mezzo a motore, in quanto la sospensione non attiene ai meri rapporti di natura contrattuale tra assicurato e assicuratore, ma alla posizione degli eventuali terzi danneggiati.
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