Assegno unico senza effettuare la dichiarazione ISEE: è possibile?
Dal mese di marzo 2022 l’assegno unico universale per i figli a carica andrà a poco a poco a sostituire l‘eterogeneo quadro delle detrazioni e dei sussidi previsti per i nuclei familiari.
Abbiamo già parlato più volte su queste pagine del citato assegno, che consiste di fatto in un contributo versato su domanda in presenza di figli a carico fino ai 21 anni di età, con importi differenti, in base all’ISEE del nucleo familiare.
Una domanda dai riflessi pratici a cui vogliamo rispondere è la seguente: cosa succede se non si presenta la dichiarazione ISEE? Si ha comunque diritto all’assegno unico? Scopriamolo.
Assegno unico e dichiarazione ISEE: il contesto di riferimento
Prima di rispondere all’appena citata domanda, occorre richiamare i tratti essenziali dell’assegno unico per i nuclei familiari con figli. I requisiti da avere sono i seguenti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, cittadinanza di uno Stato non UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- residenza o domicilio nel nostro paese;
- residenza fiscale nel nostro paese;
- residenza in Italia per almeno un biennio anche non di seguito o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi.
Per l’assegno unico è importante presentare la dichiarazione ISEE annualmente. In linea generale, il contributo in questione spetta a tutti, al di là dell’ISEE, ma è pur vero che il suo ammontare cambia in base al reddito e cioè alla condizione economica del nucleo familiare.
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Assegno unico e dichiarazione ISEE: che succede senza quest’ultima?
Veniamo ora alla domanda iniziale. Ebbene, in mancanza di dichiarazione ISEE, si può comunque conseguire l’assegno unico: il nucleo di riferimento sarà individuato sulla scorta di dati auto-dichiarati in domanda, sotto la propria responsabilità. Ciò ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e sulla scorta dei criteri indicati nel DPCM n. 159 del 2013.
In altre parole, anche senza ISEE l’importo dell’assegno è comunque calcolato ed assegnato, sulla scorta della condizione economica del nucleo familiare, reso noto da colui che fa domanda.
Concludendo, ricordiamo ancora che la domanda di assegno unico è obbligatoria per ottenere il sussidio mensile. Per avere detto assegno occorre presentare richiesta dal primo gennaio di ogni anno con riferimento al lasso di tempo tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. L’assegno è comunque erogato a partire dal mese posteriore a quello di presentazione della domanda.
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